NOTA METODOLOGICA
RELATIVA AI TRASFERIMENTI ERARIALI ED ALTRE ASSEGNAZIONI
A FAVORE DI PROVINCE E COMUNI PER L'ANNO 2003
PREMESSA.
Le informazioni contenute nella presente nota hanno lo scopo di
chiarire la metodologia utilizzata per la determinazione dei trasferimenti
erariali e di altre assegnazioni spettanti agli enti locali per
l'anno 2003 ed erogati dal Ministero dell'interno.
Preliminarmente, si evidenzia che :
" la definizione generale dei trasferimenti erariali spettanti per l'anno 2003 è recata - quale determinazione della base di calcolo - dall'articolo 31, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003);
" i trasferimenti erariali spettanti a ciascun ente locale per il 2003 variano rispetto ai trasferimenti attribuiti per l'anno 2002 in relazione a disposizioni recate dalla citata legge n. 289 del 2002 (quali, - ad esempio - la detrazione di trasferimenti correlata all'attribuzione ai comuni ed alle province di una quota del gettito dell'IRPEF) e da altre disposizioni di legge, richiamate nella presente nota.
Ogni eventuale aggiornamento delle spettanze in corso d'esercizio sarà opportunamente pubblicizzato.
1. TRASFERIMENTI ERARIALI ED ALTRE ASSEGNAZIONI PER L'ANNO 2003
In attesa di una riforma complessiva del sistema della finanza
locale il sistema dei trasferimenti erariali a favore degli enti
locali (disciplinato, per la parte generale, dal decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504) prevede l'erogazione dei seguenti fondi
:
a) capitolo 1316 - "fondo ordinario"
b) capitolo 1317 - "fondo perequativo per gli squilibri di
fiscalità locale"
c) capitolo 1318 - "fondo consolidato"
d) capitolo 7272 - "fondo unico per gli investimenti"
nel quale confluiscono :
ex capitolo 7236 - "fondo nazionale ordinario per gli investimenti"
ex capitolo 7232 - "fondo per lo sviluppo degli investimenti
dei comuni e delle province"
ex capitolo 7238 - "contributi erariali a favore degli enti
locali titolari dei contratti in materia di pubblico trasporto"
ex capitolo 7239 - "contributo straordinario al comune di
Palermo ed alla provincia ed al comune di Napoli per l'esecuzione
di opere pubbliche"
ex capitolo 7243 - "contributi per garantire la gratuità
totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni che
adempiano l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti,
nonché alla fornitura di libri di testo da dare in comodato
anche agli studenti della scuola secondaria superiore"
ex capitolo 7244 - "contributo al comune di Stazzema, per
l'istituzione del parco nazionale della pace a S. Anna di Stazzema
(Lucca)"
A favore della generalità delle province e dei comuni delle regioni a statuto ordinario l'art. 31, comma 8, della legge n. 289 del 2002 prevede l'assegnazione di una quota di :
e) capitolo 1320 - "compartecipazione delle province e dei comuni delle regioni a statuto ordinario al gettito dell'IRPEF"
In applicazione dei provvedimenti di trasferimento e delega di funzioni, emanati a seguito della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono attribuiti agli enti locali specifici "fondi per il federalismo amministrativo", distinti in :
f) capitolo 1319 - "fondo per il federalismo amministrativo
- parte corrente";
g) capitolo 7237 - "fondo per il federalismo amministrativo
- parte capitale".
Si evidenzia, al riguardo, che tali trasferimenti non hanno vincolo di destinazione per gli enti locali destinatari.
Inoltre, il Ministero dell'interno eroga - in base alle certificazioni
pervenute - contributi a valere su :
h) capitolo 1332 - "fondo da ripartire agli enti locali in
relazione all'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto
di prestazioni di servizi non commerciali affidate agli enti locali
stessi a soggetti esterni" - articolo 6, comma 3, della legge
23 dicembre 1999, n. 488 -
Ulteriori contributi erogati da questo Ministero a favore degli enti locali sono, inoltre, indicati nell'analisi di dettaglio.
2. ANALISI DEI FONDI E DI ALTRE ASSEGNAZIONI
2.1. fondo ordinario
Il fondo ordinario spettante per il 2003 risulta così modificato
:
1) riduzione in misura pari al 2% dell'importo del fondo (art.
24, comma 9, legge n. 448 del 2001);
2) aumento dei trasferimenti ordinari, complessivamente quantificato
in 151 milioni di euro, a favore degli enti sottodotati di risorse,
derivante dall'applicazione del tasso di inflazione programmato
(articolo 31, comma 1, legge n. 289 del 2002). La determinazione
degli enti beneficiari e la quantificazione degli importi spettanti
è stata effettuata, secondo le norme vigenti, prendendo
quale base le risorse (correnti) attribuite per l'anno 2002;
3) incremento dei trasferimenti ordinari nella misura complessiva
di 137,5 milioni di euro, di cui all'articolo 31, comma 2, della
legge n. 289 del 2002 (50 % dell'importo complessivo di 300 milioni
di euro al netto di 25 milioni di euro previsti a favore di unioni
di comuni e comunità montane);
4) incremento dei trasferimenti correnti a favore degli enti sottodotati
di risorse, in misura pari a quota parte di 137,5 milioni di euro,
di cui all'articolo 31, comma 2, della legge n. 289 del 2002 (50
% dell'importo complessivo di 300 milioni di euro al netto di
25 milioni di euro previsti a favore di unioni di comuni e comunità
montane); La determinazione degli enti beneficiari e la quantificazione
degli importi spettanti è stata effettuata, secondo le
norme vigenti, prendendo quale base le risorse (correnti) attribuite
per l'anno 2002;
5) incremento dei trasferimenti ordinari a favore dei comuni in
misura pari ai minori introiti derivanti dalle esenzioni disposte
in materia di imposta (o canone) di pubblicità previsti
dall'art. 10, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
dall'art. 2-bis, comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002,
n. 13, introdotto dalla legge di conversione 24 aprile 2002, n.
75;
6) incremento dei trasferimenti ordinari a favore delle province
derivanti dalla parziale esenzione dall'imposta provinciale di
trascrizione (I.P.T.) prevista dall'articolo 2 del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge
8 agosto 2002, n. 178 e dall'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio
2003, n. 2. La determinazione e l'attribuzione degli incrementi
sono subordinate alla comunicazione dei dati ed alla disponibilità
dei relativi stanziamenti da parte del Ministero dell'economia
e delle finanze;
7) incremento o diminuzione dei trasferimenti ordinari a favore
di province e comuni correlati ai dati definitivi del maggiore
o minore gettito derivante dalla nuova disciplina della addizionale
sui consumi di energia elettrica, di cui all'articolo 10 della
legge 13 maggio 1999, n. 133;
8) incremento o diminuzione dei trasferimenti ordinari a favore
di province e comuni in conseguenza di eventuali modifiche relative
a personale in mobilità;
9) incremento o diminuzione dei trasferimenti ordinari a favore
di province e comuni in conseguenza di eventuali modifiche relative
a personale ATA scolastico;
10) per le province ed i comuni delle regioni a statuto ordinario
riduzione in misura pari all'ammontare della quota di compartecipazione
IRPEF attribuita per il 2003 (art. 31, comma 8, legge n. 289 del
2002).
2.2 fondo consolidato
Il fondo consolidato spettante per il 2003 risulta così
modificato :
1) riduzione in misura pari al 2 % dell'importo del fondo (art.
24, comma 9, legge n.448 del 2001);
2) per le province ed i comuni delle regioni a statuto ordinario
riduzione in misura pari all'ammontare della quota di compartecipazione
IRPEF attribuita per il 2003 non portata in riduzione del fondo
ordinario per incapienza dello stesso (art. 31, comma 8, legge
n. 289 del 2002);
3) eventuali modifiche possono derivare dall'applicazione a carico
dei contributi consolidati di detrazioni di trasferimenti previste
da disposizioni di legge. Tali detrazioni (correlate, per province
e comuni, al trasferimento allo Stato di personale ATA scolastico
ed agli introiti dell'addizionale sui consumi di energia elettrica
e, per le sole province, all'istituzione dell'I.P.T. ed alla attribuzione
del gettito dell'imposta RC auto) sono applicate prioritariamente
sui contributi ordinari e, in caso di insufficienza di questi,
sui contributi consolidati. In tale ultimo caso l'attribuzione
dei contributi consolidati può variare in dipendenza della
detrazione effettivamente applicata sui contributi ordinari per
l'anno 2003 e, conseguentemente, della quota di detrazione residua
da applicare sui contributi consolidati.
2.3 fondo perequativo per gli squilibri di fiscalità locale
Il fondo perequativo spettante per il 2003 risulta così modificato :
1) riduzione in misura pari al 2 % dell'importo del fondo (art.
24, comma 9, legge n. 448 del 2001);
2) per le province ed i comuni delle regioni a statuto ordinario
riduzione in misura pari all'ammontare della quota di compartecipazione
IRPEF attribuita per il 2003 non portata in riduzione del fondo
ordinario e del fondo consolidato per incapienza degli stessi
(art. 31, comma 8, legge n. 289 del 2002).
3) eventuali modifiche possono derivare dall'applicazione a carico
dei contributi perequativi di detrazioni di trasferimenti previste
da disposizioni di legge. Tali detrazioni (correlate, per province
e comuni, al trasferimento allo Stato di personale ATA scolastico
ed agli introiti dell'addizionale sui consumi di energia elettrica
e, per le sole province, all'istituzione dell'I.P.T. ed alla attribuzione
del gettito dell'imposta RC auto) sono applicate prioritariamente
sui contributi ordinari e consolidati e, in caso di insufficienza
di questi, sui contributi perequativi. In tale ultimo caso l'attribuzione
dei contributi perequativi può variare in dipendenza della
detrazione effettivamente applicata sugli altri contributi per
l'anno 2003 e, conseguentemente, della quota di detrazione residua
da applicare sui contributi perequativi.
2.4 fondo nazionale ordinario per gli investimenti
Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti spettante per
il 2003 risulta così modificato :
1) aumento della dotazione complessiva del fondo da circa 105
milioni di euro per il 2002 a circa 165 milioni di euro per il
2003 (art. 31, comma 4, legge n. 289 del 2002). Il fondo è
destinato, nella misura dell'80 per cento, ai comuni con popolazione
inferiore a 5000 abitanti ed alle comunità montane. La
popolazione considerata è quella risultante dai dati ISTAT
al 31 dicembre 2001;
2) aumento a 25.000 euro per l'anno 2003 del contributo integrativo
destinato a spese di investimento per ciascun comune con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti. La popolazione considerata è
quella risultante dai dati ISTAT al 31 dicembre 2001;
3) per le province ed i comuni delle regioni a statuto ordinario
riduzione in misura pari all'ammontare della quota di compartecipazione
IRPEF attribuita per il 2003 non portata in riduzione dei contributi
correnti per incapienza degli stessi (art. 31, comma 8, legge
n. 289 del 2002);
4) eventuali modifiche possono derivare dall'applicazione, a carico
dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli
investimenti, di detrazioni di trasferimenti previste da disposizioni
di legge. Tali detrazioni (correlate, per province e comuni, al
trasferimento allo Stato di personale ATA scolastico ed agli introiti
dell'addizionale sui consumi di energia elettrica e, per le sole
province, all'istituzione dell'I.P.T. ed alla attribuzione del
gettito dell'imposta RC auto) sono applicate prioritariamente
sui contributi correnti e, in caso di insufficienza di questi,
sui contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli
investimenti. In tale ultimo caso l'attribuzione di tali contributi
può variare in dipendenza della detrazione effettivamente
applicata sui contributi correnti per l'anno 2003 e, conseguentemente,
della quota di detrazione residua da applicare sui contributi
per investimenti.
La metodologia utilizzata per il riparto del fondo per l'anno 2003 è precisata nella relativa nota metodologica cui si rinvia ( cliccare qui )
2.5 fondo per lo sviluppo degli investimenti
Il fondo per lo sviluppo degli investimenti spettante per il 2003
risulta così modificato :
1) utilizzo del fondo, per il 2003, per l'erogazione dei contributi
sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui
contratti o concessi ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85 (c.d. quote residue di plafond). Le
economie del fondo attribuite per l'anno 2002 ad incremento del
fondo ordinario ed a favore degli enti sottodotati (complessivamente
400 milioni di euro), ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge
n. 448 del 2001, non si consolidano per l'anno 2003.
2) per le province ed i comuni delle regioni a statuto ordinario
riduzione in misura pari all'ammontare della quota di compartecipazione
IRPEF attribuita per il 2003 non portata in riduzione dei contributi
correnti e del fondo nazionale ordinario degli investimenti per
incapienza degli stessi (art. 31, comma 8, legge n. 289 del 2002),
3) eventuali modifiche possono derivare dall'applicazione, a carico
dei contributi a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti,
di detrazioni di trasferimenti previste da disposizioni di legge.
Tali detrazioni (correlate, per province e comuni, al trasferimento
allo Stato di personale ATA scolastico ed agli introiti dell'addizionale
sui consumi di energia elettrica e, per le sole province, all'istituzione
dell'I.P.T. ed alla attribuzione del gettito dell'imposta RC auto)
sono applicate prioritariamente sui contributi correnti, quindi
sui contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli
investimenti, e in caso di insufficienza sui contributi a valere
sul fondo per lo sviluppo degli investimenti. In tale ultimo caso
l'attribuzione di tali contributi può variare in dipendenza
della detrazione effettivamente applicata sugli altri contributi
per l'anno 2003 e, conseguentemente, della quota di detrazione
residua da applicare sui contributi a valere sul fondo per lo
sviluppo degli investimenti.
2.6 fondo per il federalismo amministrativo
2.6.1 fondo per il federalismo amministrativo - parte corrente
Informazioni esaustive sulle modalità di determinazione degli importi spettanti per l'anno 2003 sono forniti nella relativa nota esplicativa cui si rinvia (cliccare qui)
2.6.2 fondo per il federalismo amministrativo - parte capitale
Informazioni esaustive sulle modalità di determinazione degli importi spettanti per l'anno 2003 sono forniti nella relativa nota esplicativa cui si rinvia (cliccare qui)
2.7 attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF
2.7.1. determinazione della quota di compartecipazione IRPEF per l'anno 2003.
L'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge
finanziaria per il 2003), prevede:
1) l'istituzione per il 2003 di una compartecipazione al gettito
dell'IRPEF per i comuni delle regioni a statuto ordinario in misura
pari al 6,5 % del riscosso in conto competenza affluente al bilancio
dello Stato per l'anno 2002;
2) l'istituzione per il 2003 di una compartecipazione al gettito
dell'IRPEF per le province delle regioni a statuto ordinario in
misura pari all'1 % del riscosso in conto competenza affluente
al bilancio dello Stato per l'anno 2002;
3) nei confronti di ciascun ente beneficiario della quota di compartecipazione
la riduzione dei trasferimenti erariali in misura pari alla quota;
4) l'attribuzione di una quota di compartecipazione inferiore
in caso di incapienza dei trasferimenti erariali spettanti; la
quota attribuita sarà pari all'importo dei trasferimenti
detratti.
5) il gettito è ripartito a favore dei singoli enti sulla
base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
La quota di compartecipazione attualmente visualizzabile è stata determinata in base ai dati, forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti il gettito IRPEF relativo all'anno 1999 riferibile a ciascun comune e provincia. I dati sono consultabili su questo sito.
Le attribuzioni a favore degli enti locali sono a carico dello specifico capitolo "Compartecipazione al gettito IRPEF" per gli enti locali delle regioni a statuto ordinario" - capitolo 1320.
2.7.2 Riduzioni della quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF
L'articolo 31, comma 12, della legge n. 289 del 2002 prevede una
riduzione per l'anno 2003 dell'importo dovuto a titolo di compartecipazione
al gettito IRPEF per l'anno 2003 a carico dei comuni per i quali
non è stato possibile operare negli anni passati, in tutto
o in parte, le riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti,
conseguenti a :
a) minori oneri derivanti dal passaggio allo Stato del personale
ATA scolastico (art. 8 legge 3 maggio 1999, n. 124) dall'anno
1999;
b) maggiori entrate conseguenti alle nuove disposizioni in materia
di addizionale sui consumi di energia elettrica (articolo 10,
comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dall'anno 2000.
L'articolo 31, comma 14, della legge n. 289 del 2002 prevede una
riduzione dall'anno 2003 dell'importo dovuto a titolo di compartecipazione
al gettito IRPEF a carico di province e comuni per i quali non
è possibile operare, in tutto o in parte, le riduzioni
annuali dei trasferimenti erariali spettanti, conseguenti a :
a) minori oneri conseguenti al trasferimento allo Stato del personale
ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) scolastico (articolo
8 della legge 3 maggio 1999, n. 124);
b) nuovi introiti derivanti dall'istituzione dell'imposta provinciale
sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione
dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (articolo
61 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 446);
c) nuovi introiti derivanti dall'attribuzione alle province del
gettito dell'imposta sulle assicurazione contro la responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli (articolo 61 del
decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 446);
d) maggiori entrate conseguenti alle nuove disposizioni in materia
di addizionale sui consumi di energia elettrica (articolo 10,
comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133).
3. EROGAZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI E DI ALTRE ASSEGNAZIONI
3.1 modalità di erogazione per l'anno 2003 per i comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti
Per i comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti l'art. 31, comma 3, della legge n. 289 del 2002 ha confermato per l'anno 2003 la validità delle disposizioni in materia di erogazione di trasferimenti erariali previste dal decreto del Ministero dell'interno del 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002.
Le modalità definite, relative alla partizione in rate
ed ai tempi di erogazione delle stesse, sono le seguenti :
1) fondo ordinario - capitolo 1316 : erogazione in tre rate di
pari importo, rispettivamente entro febbraio, maggio ed ottobre
2) fondo consolidato - capitolo 1317 : erogazione in tre rate
di pari importo, rispettivamente entro febbraio, maggio ed ottobre
3) fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale
- capitolo 1318 : erogazione in tre rate di pari importo, rispettivamente
entro febbraio, maggio ed ottobre
4) fondo per il federalismo amministrativo (parte corrente) -
capitolo 1319 : erogazione in tre rate di pari importo, rispettivamente
entro febbraio, maggio ed ottobre
5) fondo per il federalismo amministrativo (parte capitale) -
capitolo 7237 : erogazione in tre rate di pari importo, rispettivamente
entro febbraio, maggio ed ottobre
6) fondo per lo sviluppo degli investimenti - ex capitolo 7232
ora parte del capitolo 7272 : erogazione in due rate, entro maggio
(per il 60 %) ed ottobre (per il 40 %)
7) fondo nazionale ordinario per gli investimenti e contributi
assimilati - ex capitolo 7236 ora parte del capitolo 7272 : erogazione
in unica rata entro il mese di giugno
8) fondo per il finanziamento dell'onere degli incrementi degli
stipendi ai segretari comunali - parte del capitolo 1316 : erogazione
in unica rata entro il mese di giugno
9) altri contributi : erogazione in unica rata entro il mese di
giugno se non diversamente disciplinato ed in presenza dei dati
ed elementi necessari;
10) quota di compartecipazione comunale al gettito dell'IRPEF
- capitolo 1320 : erogazione in due rate di eguale importo entro
i mesi di marzo e luglio.
Altre scadenze definite dalla normativa di riferimento :
11) contributi a favore degli enti locali titolari di contratti
di servizio in materia di trasporto pubblico, ai sensi dell'articolo
9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (ex capitolo 7238
ora parte del capitolo 7272) :
" entro il 30 giugno 2003 erogazione in misura pari al 70
% della spettanza desunta dall'importo certificato quale onere
presunto per il 2003;
" entro il 30 novembre 2003 erogazione a saldo del contributo
spettante per il 2002;
" entro il 30 giugno 2004 erogazione in misura pari al 70
% della spettanza desunta dall'importo certificato quale onere
presunto per il 2003;
" entro il 30 novembre 2004 erogazione a saldo (conguaglio)
del contributo spettante per il 2003
12) contributi a valere sul fondo costituito dalle entrate erariali
derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi
non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti
esterni all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (capitolo 1332) :
" entro il 30 giugno 2003 erogazione in base alla spettanza
desunta dall'importo certificato, nella misura complessiva massima
pari al 50 % dello stanziamento iniziale del capitolo di bilancio;
" erogazione del saldo (conguaglio) sulla base delle previsioni
di bilancio definitivamente assestate.
3.2 Modalità di erogazione per l'anno 2003 per province e comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti
L'articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha confermato la validità per il triennio 2003/2005, nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, delle disposizioni di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Ne deriva che nei confronti di tali enti alcune delle assegnazioni sono disposte solo al raggiungimento dei limiti di giacenza, determinati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in misura compresa tra il 10 ed il 20 per cento dell'assegnazione di competenza.
Conservano validità, pertanto, le istruzioni in materia recate dalle circolari di questo Ministero FL 9/2001 e FL 9/2002.
Per l'anno 2003 la disciplina richiamata si applica ai fondi di cui ai capitoli 1316 (fondo ordinario), 1317 (fondo consolidato), 1319 (fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale) e 7272 (fondo unico per gli investimenti).
Per l'erogazione di contributi ed assegnazioni a valere su altri capitoli si applicano i tempi e le modalità validi per i comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti di cui al precedente paragrafo 3.1.
NOTE RELATIVE AI TRASFERIMENTI ERARIALI PER L'ANNO 2003 PER LE COMUNITA' MONTANE
Il sistema dei trasferimenti erariali alle comunità montane per l'anno 2003 si basa ancora sulle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, che prevedono l'erogazione da parte dello Stato di somme derivanti dai fondi ordinari e consolidati nonché del fondo nazionale ordinario degli investimenti. Continua ad essere erogato, per i mutui in corso di ammortamento, anche il contributo per lo sviluppo degli investimenti.
Contributi a valere sul fondo ordinario, fondo consolidato e fondo per lo sviluppo degli investimenti
Per le comunità montane, le quali non dispongono di autonomia impositiva, il sistema dei trasferimenti erariali per l'anno 2003 prevede la conferma delle risorse erariali complessive attualmente in godimento di detti enti, con l'incremento delle risorse in misura pari al tasso programmato di inflazione (1,4 per cento, previsto nel DPEF), per un importo aggiuntivo corrispondente a 1.999.000,00 euro. Tali risorse aggiuntive, a mente dell'articolo 36, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, sono utilizzate prioritariamente per l'assegnazione della "quota fissa" a favore delle comunità montane di nuova istituzione e, per la parte rimanente, sono distribuite tra tutte le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente.
Si evidenzia che fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, in caso di aggregazione ad una comunità montana di un comune montano proveniente da altra comunità montana, i trasferimenti erariali spettanti alle due comunità montane sono rideterminati in relazione alla popolazione ed al territorio oggetto di variazione. Le modalità applicative sono individuate con apposito decreto del Ministero dell'interno. I restanti contributi sono stati attribuiti in proporzione alla popolazione nei territori montani.
Si riportano, qui di seguito, i dati relativi ai trasferimenti erariali complessivi da erogare alle singole comunità montane dal Ministero dell'interno, aggregati per Regione
SPETTANZE 2003 COMUNITA' MONTANE
DATI AGGREGATI PER REGIONE
| REGIONE | DESCRIZ | ORDINARIO | CONSOLIDATO | SVIL.INVEST. | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PIEMONTE | 11.101.884,05 | 1.139.835,75 | 1.385.180,88 | 13.626.900,68 |
| 03 | LOMBARDIA | 13.313.319,02 | 1.259.325,18 | 2.440.936,24 | 17.013.580,44 |
| 05 | VENETO | 5.330.086,67 | 426.319,76 | 864.525,90 | 6.620.932,33 |
| 07 | LIGURIA | 5.288.627,75 | 520.624,76 | 481.360,36 | 6.290.612,87 |
| 08 | EMILIA ROMAGNA | 4.998.092,32 | 324.836,48 | 705.272,08 | 6.028.200,88 |
| 09 | TOSCANA | 5.818.498,97 | 925.391,72 | 756.910,02 | 7.500.800,71 |
| 10 | UMBRIA | 4.843.399,99 | 984.187,53 | 929.542,82 | 6.757.130,34 |
| 11 | MARCHE | 4.039.281,23 | 826.392,52 | 628.403,56 | 5.494.077,31 |
| 12 | LAZIO | 7.483.686,80 | 835.716,39 | 564.713,98 | 8.884.117,17 |
| 13 | ABRUZZO | 5.872.413,96 | 876.788,33 | 935.584,88 | 7.684.787,17 |
| 14 | MOLISE | 2.967.942,34 | 1.280.162,89 | 376.032,22 | 4.624.137,45 |
| 15 | CAMPANIA | 9.068.463,36 | 14.667.875,30 | 919.743,79 | 24.656.082,45 |
| 16 | PUGLIA | 3.033.615,07 | 1.314.583,81 | 474.596,35 | 4.822.795,23 |
| 17 | BASILICATA | 4.762.380,07 | 3.150.825,44 | 915.763,13 | 8.828.968,64 |
| 18 | CALABRIA | 9.454.510,96 | 8.189.692,43 | 1.098.617,34 | 18.742.820,73 |
| 19 | SICILIA | 6.523.509,39 | 131.058,17 | 0,00 | 6.654.567,56 |
| 20 | SARDEGNA | 9.394.927,45 | 561.055,58 | 784.447,70 | 10.740.430,73 |
| TOTALE | 113.294.639,40 | 37.414.672,04 | 14.261.631,25 | 164.970.942,69 |
Non sono riportate nella tabella di cui sopra le somme spettanti alle comunità montane delle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, in quanto il Ministero dell'interno non eroga fondi a tali enti (in attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta di cui al decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 e del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9). Unica eccezione riguarda il fondo nazionale ordinario degli investimenti, il quale è erogato alle province autonome di Trento e Bolzano.
Contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti
Oltre ai fondi riportati nella tabella di cui sopra, erogati direttamente dal Ministero dell'interno, compete alle comunità montane una quota del fondo nazionale ordinario degli investimenti. Tale fondo, destinato alle province, ai comuni ed alle comunità montane, è stato previsto nella tabella F della legge finanziaria 2003 in complessivi 105.874.000,00 euro ed incrementato di euro 60.000.000 in base all'articolo 31, comma 4, della medesima legge. Il fondo complessivo per il 2003 - pari pertanto ad euro 165.874.000 - è destinato nella misura dell'80 per cento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed alle comunità montane. I criteri di determinazione ed attribuzione sono illustrati nella specifica nota cui si rinvia ( cliccare qui )
La quota del fondo spettante alle comunità montane (pari ad euro 14.767.823) viene erogata alle regioni (con esclusione delle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia) ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per il successivo riparto alle comunità montane. Il riparto è effettuato per il 50 per cento sulla base della popolazione residente nel territorio montano e per il restante 50 per cento sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale UNCEM.
Altri contributi
Altri contributi sono erogabili alle comunità montane per l'esercizio associato di funzioni comunali. In proposito, si veda l'apposito paragrafo "Note relative ai trasferimenti erariali per l'anno 2003 alle unioni di comuni, alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali ed ai comuni risultanti da procedure di fusione".
NOTE RELATIVE AI TRASFERIMENTI ERARIALI PER L'ANNO 2003 ALLE UNIONI DI COMUNI, ALLE COMUNITA' MONTANE SVOLGENTI ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI ED AI COMUNI RISULTANTI DA PROCEDURE DI FUSIONE
Per l'anno 2003 sono erogati dal Ministero dell'interno trasferimenti erariali a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane per l'esercizio di funzioni associate, nonché a favore dei comuni risultanti da procedure di fusione.
Tali contributi derivano, in parte, da disposizioni "a regime" e, in parte, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).
In particolare, l'articolo 31 della legge finanziaria prevede per l'anno 2003 fondi aggiuntivi per complessivi 50 milioni di euro, di cui 5 milioni a favore delle unioni di comuni, destinati a finalità di investimento per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale.
Complessivamente, i fondi disponibili per l'anno 2003 ammontano
ad euro 66.878.508, così distinti :
| Rif.tonormativo | Importo | Destinatari |
|---|---|---|
| Art. 1, co. 164, l. 662/1996 | 1.549.370 | Unioni e fusioni |
| Art. 53, co. 10, l. 388/2000 | 10.329.138 | Unioni e comunità montane |
| Art. 31, co. 6, l. 289/2002 | 25.000.000 | Unioni e comunità montane |
| Art. 31, co. 2, l. 289/2002 | 20.000.000 | Unioni |
| Art. 31, co. 2, l. 289/2002 | 5.000.000 | Comunità montane |
| Art. 31, co. 7, l. 289/2002 | 5.000.000 | Unioni di comuni per polizia locale |
| TOTALE | 66.878.508 |
Le modalità di assegnazione agli enti locali beneficiari dei fondi sopra riportati sono quelle previste dal decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000, n. 318.
Costituisce eccezione, invece, il riparto dei 5 milioni di euro di cui all'art. 31, comma 7, della legge n. 289 del 2002, destinati a spese di investimento per le unioni di comuni che gestiscano servizi di polizia locale. Per tali contributi sarà comunicata, a breve, la metodologia di assegnazione.
Determinazione dei contributi spettante alle unioni di comuni
In base al decreto del Ministro dell'interno n. 318 del 1° settembre 2000, i contributi spettanti alle unioni di comuni sono determinati in base a tre parametri : popolazione, numero dei comuni facenti parte dell'unione, numero dei servizi associati e relativa entità delle spese (correnti e in conto capitale) ad essi correlati.
Il primo parametro - entità della popolazione dell'unione - determina l'attribuzione di un contributo per abitante in misura percentuale (da un minimo del 3 ad un massimo del 9 per cento) rispetto al contributo medio nazionale per abitante.
Il secondo parametro - numero dei comuni facenti parte dell'unione - determina l'attribuzione di un contributo per abitante in misura percentuale (da un minimo del 5 ad un massimo del 10 per cento) rispetto al contributo medio nazionale per abitante.
Il terzo parametro - servizi esercitati in forma associata - determina l'attribuzione di contributi in misura percentuale rispetto al totale delle correlate spese, certificate da ciascun ente. La misura percentuale è variabile (da un minimo del 10 ad un massimo del 25 per cento) in relazione al numero ed alla tipologia dei servizi.
Ove i fondi previsti per l'anno 2003 non siano sufficienti per l'attribuzione dei contributi spettanti, come determinati in base ai parametri illustrati, il contributo spettante ai singoli enti è attribuito in proporzione ai fondi disponibili.
Determinazione dei contributi spettanti alle comunità montane per l'esercizio associato di funzioni comunali.
In base al decreto del Ministro dell'interno n. 318 del 1° settembre 2000, i contributi spettanti alle comunità montane per l'esercizio di funzioni comunali in forma associata sono determinati in base al numero dei servizi associati e relativa entità delle spese (correnti e in conto capitale) ad essi correlati.
I contributi a favore degli enti beneficiari sono determinati in misura percentuale rispetto al totale delle correlate spese, certificate da ciascun ente. La misura percentuale è variabile (da un minimo del 10 ad un massimo del 25 per cento) in relazione al numero ed alla tipologia dei servizi.
Ove i fondi previsti per l'anno 2003 non siano sufficienti per l'attribuzione dei contributi spettanti, come determinati in base al parametro illustrato, il contributo spettante ai singoli enti è attribuito in proporzione ai fondi disponibili.
Determinazione dei contributi spettanti ai comuni risultanti da procedure di fusione
In base all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno n. 318 del 2000, ai comuni risultanti da procedure di fusione è assegnato per un periodo di dieci anni un contributo straordinario pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali complessivamente attribuiti ai comuni preesistenti per l'ultimo esercizio precedente all'istituzione del nuovo ente. Attualmente, tali contributi sono erogati unicamente a valere sui fondi (previsti "a regime") di cui all'articolo 1, comma 164, della legge n. 662 del 1996.
RIPARTO CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTIMENTI
E CONTRIBUTI ASSIMILATI - anno 2003 -
(legge 289/02, art. 31 commi 4 e 5, tabella F)
Premessa
La dotazione del fondo nazionale ordinario investimenti per l'anno
2003 (prevista nella tabella F della legge 27 dicembre 2002, n.
289, ed incrementata dall'art. 31, comma 4, della medesima legge)
ammonta ad euro 165.874.000,00 ed è assegnato, ai sensi
dell'articolo 49, comma 11, della legge 27 dicembre 1997 n. 449
:
1) per l'80% ai comuni inferiori a 5.000 abitanti e alle comunità
montane;
2) per il 20% ai comuni maggiori di 5.000 abitanti e alle province.
Il riparto delle quote del fondo è effettuato, ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in proporzione ai lavori eseguiti per opere pubbliche, sulla base degli ultimi dati risultanti dalle statistiche fornite dall'I.S.T.A.T.
Inoltre, l'articolo 31, comma 5, della legge n. 289 del 2002 prevede per l'anno 2003 a favore di ciascun comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti un contributo integrativo di 25.000 euro "per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti".
Si evidenzia che il totale delle assegnazioni riportate nella presente nota per tipologia di enti può differire dal totale dei contributi effettivamente erogabili agli enti per effetto delle decurtazioni da operare a carico dei trasferimenti statali in base a disposizioni di legge.
METODOLOGIA DI RIPARTO DEL FONDO PER L'ANNO 2003
FONDO : euro 165.874.000,00
a) QUOTA 80% = euro 132.699.200,00 ==> comuni minori di 5.000
abitanti e comunità montane
b) QUOTA 20% = euro 33.174.800,00 ==> comuni maggiori di 5.000
abitanti e province
DATI I.S.T.A.T.
c) SPESA LAVORI anno 2000 COMUNI 5.000 abitanti euro 728.104.000,00
+
(escluso enti Valle d'Aosta, Trentino A. Adige e Friuli V. Giulia)
d) SPESA LAVORI anno 2000 COMUNITA' MONTANE euro 91.176.000,00
(escluso enti Valle d'Aosta e Friuli V. Giulia)
e) TOTALE euro 819.280.000,00
Effettuando il rapporto tra la quota a) e l'importo e) si ricava il parametro di proporzionalità che moltiplicato per i valori c) e d) determina l'ammontare dei seguenti contributi:
CONTRIBUTO 2003 COMUNI 5.000 abitanti euro 117.931.377,00 +
CONTRIBUTO 2003 COMUNITA' MONTANE euro 14.767.823,00
TOTALE euro 132.699.200,00
Il procedimento descritto viene ripetuto anche per i comuni maggiori di 5.000 abitanti e per le province:
f) SPESA LAVORI 2000 COMUNI > 5.000 abitanti euro 2.330.010.000,00
+
g) SPESA LAVORI 2000 PROVINCE euro 397.110.000,00
h) TOTALE euro 2.727.120.000,00
Effettuando il rapporto tra la quota b) e l'importo h) si ricava il parametro di proporzionalità che moltiplicato per i valori f) e g) determina l'ammontare dei seguenti contributi:
CONTRIBUTO 2003 COMUNI > 5.000 abitanti euro 28.344.046,00
+
CONTRIBUTO 2003 PROVINCE euro 4.830.754,00 +
TOTALE euro 33.174.800,00
Assegnazione del contributo
Comuni
Sono calcolate le spese medie pro capite per lavori eseguiti nel 2000, suddividendo i comuni nelle classi considerate nella pubblicazione ISTAT relativa alle statistiche sulle opere pubbliche. Le classi adottate e le relative spese medie pro capite sono elencate nel prospetto sottostante.
Per ciascun comune la spesa media pro capite della classe di appartenenza è moltiplicata per la popolazione residente al 31 dicembre 2000, ed il parametro per milione dell'ente è poi ottenuto dividendo il risultato di tale prodotto per la sommatoria di tutti i prodotti, e moltiplicando il risultato della divisione per 1 milione.
FONDO ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI
SPESE MEDIE PRO CAPITE PER LAVORI ESEGUITI NEL 2000 DEI COMUNI
CLASSI POPOLAZIONE 2000 SPESA MEDIA PRO CAPITE (euro)
Capoluoghi 16.694.921 52,91
Oltre 50.000 3.666.227 37,47
20.001-50.000 9.199.469 46,89
10.001-20.000 8.151.258 53,63
5.001-10.000 7.973.734 54,62
2.501-5000 5.568.688 66,40
1.001-2.500 3.334.309 75,73
Fino a 1.000 963.104 113,94
Totale generale 55.591.711 55,01
Province
Per le province il procedimento di calcolo del parametro per milione è analogo, con l'unica differenza che, potendo disporre per ciascuna provincia dei relativi dati di spesa, si è proceduto a calcolare le spese medie pro capite per i lavori eseguiti nel 2000 per le quattro classi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, senza che fosse necessario, come per i comuni, apportarvi delle modifiche. Le spese medie pro capite utilizzate nel computo del parametro per milione delle province sono presentate nel prospetto sottostante:
FONDO ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI
SPESE MEDIE PRO CAPITE PER LAVORI ESEGUITI NEL 2000 DELLE PROVINCE
POPOLAZIONE 2000 MEDIA DI FASCIA (euro)
CLASSE A 11.311.297 11,20
CLASSE B 3.052.059 14,18
CLASSE C 19.864.972 7,75
CLASSE D 21.363.383 7,51
Totale generale 55.591.711 8,53
LEGENDA
CLASSE A = meno di 400.000 abitanti e 300.000 ettari di
superficie
CLASSE B= meno di 400.000 abitanti e più di 299.999
ettari di superficie
CLASSE C = più di 399.999 abitanti e meno di 300.000
ettari di superficie
CLASSE D= più di 399.999 abitanti e 299.999 ettari
di superficie
Prospetto riepilogativo dell'attribuzione del fondo nazionale ordinario investimenti per l'anno 2003
n. enti Importo assegnato
CONTRIBUTO COMUNI < 5.000 ABITANTI 5.282 euro 117.931.377,00
CONTRIBUTO > 5.000 ABITANTI 2.188 euro 28.344.046,00
CONTRIBUTO PROVINCE 96 euro 4.830.754,00
COMUNITA' MONTANE (contributo da ripartire tra le regioni) euro
14.767.823,00
TOTALE euro 165.874.000,00
ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI
DI CUI ALL' ART. 31, COMMA 5, LEGGE 289/02
L'articolo 31, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede un contributo aggiuntivo per i comuni inferiori a 3.000 abitanti entro il limite massimo di 25.000 euro per ciascun ente.
ENTI DESTINATARI DEL FONDO: N. 4.168 COMUNI < 3.000 ABITANTI
ATTRIBUENDO EURO 25.000 A CIASCUN COMUNE
SONO STATI ASSEGNATI COMPLESSIVAMENTE euro 104.200.000,00



