Circolare
AI SIG. PREFETTI (esclusi quelli di Roma, della Sicilia e della Sardegna) - LORO SEDI
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA- AOSTA
e, per conoscenza:
AL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO - S E D E
OGGETTO: Foglio annunzi legali delle province.
Come è noto, l'articolo 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, concernente "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi" ha disposto che "A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i fogli degli annunzi legali delle province sono aboliti. La legge 30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio 1895, recante istruzioni speciali per l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e la legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati".
La predetta legge, è entrata in vigore il 9 dicembre 2000 (15° giorno successivo alla data della sua pubblicazione avvenuta il giorno 24 novembre 2000 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 275). Pertanto, come comunicato con la circolare n. 17/2000 del 4 dicembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 (90° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 340 del 2000) il servizio del Foglio annunzi legali, affidato a codeste Sedi, è soppresso.
Ora, in considerazione dell'abolizione del Foglio annunzi legali, alcune prefetture hanno richiesto di conoscere le modalità da seguire in occasione della presentazione dei conti giudiziali.
In particolare sono state chieste istruzioni in merito ai seguenti adempimenti:
1) recupero dei crediti pendenti;
2) modalità di versamento delle somme riscosse dopo l'8 marzo 2001,
3) presentazione dei conti mensili e dei conti giudiziali presso l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno.
In merito a quanto sopra, si rappresenta a codeste Sedi che, per quanto riguarda le modalità di gestione delle partite a credito rimaste accese dopo la data dell'8 marzo 2001, le modalità di versamento delle somme riscosse e quelle relative alla presentazione dei conti mensili e di diritto dovranno essere osservate le disposizioni in vigore fino alla chiusura definitiva delle partite.
Si sottolinea, comunque, che per quanto attiene ai conti mensili gli stessi non dovranno essere inviati al predetto Ufficio centrale del bilancio ove negativi.
(Morcone)
Roma, 15 marzo 2001


