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Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

 

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Circolare

AI SIGG. PREFETTI (esclusi quelli di Roma, della Sicilia e della Sardegna e i Commissari di Governo delle province di Trento e Bolzano) - LORO SEDI

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA-AOSTA

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELL’INTERNO - SEDE

OGGETTO: Pareri su problematiche inerenti all’abolizione del servizio del Foglio annunzi legali delle province.

Alcune prefetture, a seguito dell’abolizione dei Fogli annunzi legali delle province disposta dall’articolo 31, comma 1, della legge 2 novembre 2000, n. 340, hanno chiesto di conoscere se, a norma dell’articolo 64 delle Istruzioni speciali per l’esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali, il conto giudiziale relativo alla gestione dell’anno 2001, deve essere reso nei tre mesi successivi alla chiusura della gestione oppure al termine dell’esercizio finanziario e se occorrerà procedere alla resa del conto giudiziale anche per gli anni successivi e fino alla chiusura a saldo di tutte le partite rimaste sospese.

E’ stato, altresì, chiesto di conoscere se l’amministratore del Foglio annunzi legali conservi la titolarità del servizio stesso e la conseguente responsabilità connessa all’incarico fino alla completa chiusura delle operazioni contabili e quando può procedersi allo svincolo della cauzione a suo tempo prestata dal medesimo amministratore.

In merito alla resa del conto giudiziale, questo Ministero, con circolare S.A.F. n. 2/2001 del 15 marzo 2001, ha rappresentato a codeste sedi che a decorrere dal 9 marzo 2001, data di abolizione del Foglio annunzi legali delle province, circa le modalità di gestione delle partite rimaste accese dopo la data dell’8 marzo 2001, di versamento delle somme riscosse nonché di presentazione dei conti mensili e di diritto, dovranno essere osservate le disposizioni in vigore fino alla chiusura definitiva della partite.

E’ stato, comunque, sottolineato che per quanto attiene ai conti mensili, gli stessi non dovranno essere inviati al Ministero dell’economia e delle finanze – Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’interno, ove negativi.

Per quanto riguarda gli altri quesiti posti, al fine di diramare precise istruzioni, è stato richiesto il parere in merito del predetto Dicastero.

Al riguardo, il citato Ministero dell’economia e delle finanze – Ufficio centrale del bilancio, con nota n. 19159 del 12 settembre 2001, in ordine ai sottoindicati quesiti, ha ritenuto opportuno esprimere quanto segue:

1) per quanto attiene alla data di presentazione del conto giudiziale per l’anno 2001 e per gli anni successivi, è doveroso rammentare che l’abolizione del Servizio del F.A.L. a decorrere dal 9 marzo 2001, non comporta, in effetti, la definizione di tutte le contabilità gestite dall’Amministratore responsabile in quanto, per svariato tempo, rimarranno ancora aperte tutte le partite accese per inserzioni effettuate a credito. Ne consegue che l’Amministratore del F.A.L. potrà considerare conclusa la propria gestione soltanto alla data dell’effettiva riscossione dell’ultima partita accesa a credito o, in caso negativo, alla data dell’emissione del decreto prefettizio di eliminazione per prescrizione decennale delle eventuali partite ancora in vita. Ne consegue che la “gestione stralcio” relativa alla definizione delle varie gestioni del F.A.L., richiederà tempi diversi a seconda delle varie realtà esistenti presso le singole Prefetture.

Considerato quanto sopra esposto ne consegue che:

-per l’anno 2001 sarà necessario presentare il conto giudiziale alla data del 31 dicembre 2001 (e non alla data dell’8 marzo 2001 come avvenuto in alcuni casi) o alla data dell’eventuale definizione del credito;

-per gli anni successivi si dovrà continuare a presentare il conto giudiziale annualmente sino alla data delle definizione del credito. Il termine ultimo non potrà comunque superare la data dell’8 marzo 2011.

2) in ordine alla richiesta di conoscere se l’Amministratore del F.A.L. conserverà la titolarità del servizio e se sarà necessario nominare, in caso di revoca o cessazione del suo incarico un nuovo Amministratore, il parere di questo Ufficio centrale non può che essere affermativo in quanto, l’articolo 31 della legge n. 340/2000 ha soppresso il servizio come strumento di pubblicità, e non già tutte le obbligazioni poste in essere dalla gestione. L’Amministrazione del F.A.L., la quale dovrà svolgere la sua attività amministrativa sino al totale recupero del predetto credito, continuerà pertanto ad avere bisogno di un responsabile della gestione debitamente nominato;

3) sulla problematica inerente al perdurare o meno dell’obbligo, da parte dei futuri Amministratori nominati esclusivamente per concludere le gestioni stralcio di cui trattasi, di versare la cauzione prevista dall’articolo 4 della legge 30 giugno 1876, n. 3195, lo scrivente ritiene opportuno effettuare le seguenti considerazioni:

-l’obbligo del versamento della cauzione da parte di alcuni Amministratori ha sollevato in passato non poche problematiche presso le varie Prefetture in quanto risultava molto difficile trovare personale disposto ad adempiere all’incarico di Amministratore del F.A.L.. Molti quesiti sono stati formulati al riguardo e già il 15 aprile 1992, il Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato, nella nota prot. n. 112353 non si riteneva contrario “considerate le difficoltà di ordine pratico…… ad una eventuale iniziativa legislativa da parte del Ministero dell’interno intesa a modificare l’articolo 4 della menzionata legge n. 3195/1876”;

-attualmente la cauzione degli Amministratori del F.A.L. risulta stabilita sulla base della media settimanale delle riscossioni avvenute nel triennio 1 gennaio 1983 – 31 dicembre 1985 (rif. decreto Ministero interno del 14 febbraio 1987) e pertanto l’importo così conteggiato risulterebbe assolutamente inadeguato alle riscossioni delle esigue future gestioni stralcio.

Ciò stante, questo Ufficio centrale, pur concordando con quanto rappresentato da codesta Direzione generale è dell’avviso che, ancorchè anacronistica ed inadeguata alle attuali esigenze di garanzia, la cauzione non possa essere soppressa fintantochè permangono tutti gli altri obblighi inerenti alla definizione delle contabilità rimaste aperte. Ciò anche nel dovuto rispetto delle competenze delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, cui notoriamente spetta l’ultimo giudizio sui conti in argomento, alle quali, comunque, la scrivente ha già provveduto ad inoltrare alcuni conti giudiziali con la segnalazione del mancato versamento della cauzione.

Ciò premesso, si prega voler impartire le opportune istruzioni nei sensi suesposti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Morcone)

Roma, lì 6 Novembre 2001

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