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Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

 

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Circolare

AI SIG. PREFETTI
(esclusi quelli di Roma, della Sicilia e della Sardegna)
LORO SEDI

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA
AOSTA

e, per conoscenza:
AL MINISTERO DEL TESORO, DEL
BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO
S E D E

OGGETTO: Foglio annunzi legali delle province.

L'articolo 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, concernente "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi" dispone che "A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i fogli degli annunzi legali delle province sono aboliti. La legge 30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio 1895, recante istruzioni speciali per l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e la legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati".

Il successivo comma 3 del predetto articolo 31 della citata legge stabilisce, inoltre, che "Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione è effettuata nella Gazzetta Ufficiale".

La predetta legge, entra in vigore il 9 dicembre 2000 (15° giorno successivo alla data della sua pubblicazione avvenuta il giorno 24 novembre 2000 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 275). Pertanto a decorrere dal 9 marzo 2001 (90° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 340 del 2000) il servizio del Foglio annunzi legali, affidato a codeste Sedi, è soppresso.

Al riguardo, si sottolinea che, per i contratti relativi al periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2000, stipulati a seguito di gara di licitazione privata e rinnovati per il periodo 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2002, ai sensi delle disposizioni previste all'articolo 27, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché per i contratti stipulati a seguito di nuove gare, per il periodo 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2002, l'articolo 18 del capitolato speciale d'oneri allegato al contratto stipulato da codeste sedi per il triennio 1998 - 2000 e per il biennio 2001 - 2002, stabilisce che "qualora, nel corso dell'appalto, per disposizione di legge o di regolamento, il servizio del Foglio annunzi legali sia sottratto all'Amministrazione dell'interno ed affidato ad altre pubbliche Amministrazioni o comunque soppresso, il presente appalto si intenderà di diritto risolto, senza che la ditta possa avanzare pretese per indennizzi".

Conseguentemente, questo Ufficio provvederà alla liquidazione delle competenze dovute alle ditte appaltatrici del servizio di stampa, spedizione, distribuzione del Foglio annunzi legali per le prestazioni rese fino alla data dell'8 marzo 2001.

Si prega di rappresentare quanto sopra con urgenza alle ditte interessate.

Si invitano, inoltre, codeste Prefetture a voler comunicare quanto sopra espresso agli enti locali, ai fini delle attività da essi poste in essere. Si valuti, infine, l'opportunità di dare diffusione della nuova disciplina degli annunzi legali ai soggetti che abitualmente richiedono la pubblicazione di inserzioni nel FAL e che presentino le richieste in data antecedente alla sua soppressione.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Morcone)

Roma lì, 4 dicembre 2000


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