Circolare
AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA-LORO SEDI
AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO-TRENTO E BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA-AOSTA
AI SIGG. COMMISSARI DI GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO-LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA-PALERMO
AL SIG. RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA-CAGLIARI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA-TRIESTE
AL SIG. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO NELLA REGIONE VALLE D’AOSTA-AOSTA
e, per conoscenza:
ALLA REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO ENTI LOCALI - UFFICIO ELETTORALE - PALERMO
AI SIGG. FUNZIONARI INCARICATI DEL RISCONTRO AMMINISTRATIVO PRESSO LE PREFETTURE DI: ANCONA - BARI - BOLOGNA - CAGLIARI - CATANZARO - FIRENZE - GENOVA - L’AQUILA - MILANO - NAPOLI - PALERMO - PERUGIA - ROMA - TORINO - TRENTO (presso il Commissariato del Governo per la provincia di Trento) E VENEZIA
OGGETTO: Disciplina delle spese per il referendum popolare del 7 ottobre 2001.
1. Premessa
Si rimanda, al riguardo, alle istruzioni già impartite con la circolare SAF n. 5/2001 del 13 aprile 2001 inerente "Spese per le elezioni politiche del 13 maggio 2001. Disciplina dei riparti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e amministrative" ad esclusione di parte delle spese di organizzazione tecnica ed attuazione (paragrafo 3) e delle spese postali e telegrafiche (paragrafo 10).
2. Spese di organizzazione tecnica e attuazione
Per quanto concerne i paragrafi
1 “Finanziamenti”, 2 “Spese da sostenere direttamente dalle prefetture”
e 4 “Anticipazioni ai comuni” si rimanda alle istruzioni impartite con
la cennata circolare SAF n. 5/2001.
Sono, quindi, stati corretti
i paragrafi 3 e 5 per le sole parti di seguito indicate. Le rimanenti
istruzioni rimangono invariate.
2.1 Paragrafo 3 “Spese dei comuni rimborsabili dallo Stato”
Sono state apportate le correzioni relative per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali, alle spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie, allo straordinario dei segretari comunali ed ai dipendenti degli enti locali. Relativamente ai rendiconti dei funzionari delegati vengono fornite alcune raccomandazioni.
2.1.1 Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali.
La lettera a) “Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali” è così sostituita:
“Gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione, ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 10 marzo 1997, per il referendum del 7 ottobre 2001 sono i seguenti:
Seggi normali
- Presidenti Lire 200.000
- Scrutatori e segretari Lire 161.000
Seggi speciali
- Presidenti Lire 122.000
- Scrutatori e segretari Lire 81.000”
2.1.2 Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie.
Alla lettera b) “Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie” il primo periodo viene sostituito come segue:
“Il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, inizia il giorno 6 agosto 2001, data di pubblicazione del D.P.R. 3 agosto 2001 di convocazione dei comizi, e termina il 6 novembre 2001.”
2.1.3 Straordinario dei segretari comunali
Per quanto attiene la liquidazione dello straordinario dei segretari comunali, si specifica quanto segue, in sostituzione di quanto rappresentato nella stessa circolare n. 5/2001:
“Sentita sull'argomento la competente Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, la stessa fa rilevare come il comma 6 dell'articolo 41 del nuovo Contratto Collettivo Nazionale relativo ai segretari comunali, del 16 maggio 2001, riferito al quadriennio normativo 1998-2001 nonché ai bienni economici 1998-1999 e 2000-2001, stabilisce che "la retribuzione di posizione assorbe ogni altra forma di compenso connesso alla prestazione di lavoro, ivi compreso quello per lavoro straordinario…….".
Relativamente al quesito posto da questo Ministero in merito alle competenze già percepite a tale titolo nel periodo sopra indicato, l'Agenzia precisa che, “dal momento che la retribuzione di posizione ha effetto retroattivo, prevedendo aumenti già per il biennio 1998-1999, il lavoro straordinario c.d. "ordinario" deve considerarsi assorbito a tutti gli effetti da tale voce retributiva.”.”
2.1.4 Dipendenti enti locali
Le istruzioni impartite alla voce “Dipendenti enti locali” della circolare SAF n. 5/2001 relative ad altre tipologie di spesa rimborsabili dallo Stato, sono fatte salve.
Tuttavia, a maggior chiarezza di quanto già comunicato con la predetta circolare SAF n. 5 per quanto attiene il lavoro straordinario dei titolari di posizione organizzativa introdotto dall'articolo 39 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 14 settembre 2000, si ritiene opportuno precisare che il lavoro straordinario reso dai responsabili dei servizi dovrà essere liquidato, ai fini del rimborso statale, entro i 6 mesi previsti dalla vigente normativa inerente la presentazione dei rendiconti elettorali (art. 15 - legge 19 marzo 1993, n. 68). La liquidazione del lavoro straordinario è indipendente dall'indennità di risultato spettante ai titolari di posizione organizzativa, che verrà invece corrisposta direttamente dall'ente di appartenenza. Infatti, il compenso di cui trattasi è in aggiunta alla predetta indennità di risultato e viene erogato esclusivamente in presenza di consultazioni elettorali. Nella fattispecie il rimborso a carico dello Stato è sottoposto alla presentazione di un apposito rendiconto da presentare entro 6 mesi dalla data della consultazione e, quindi, anche la spesa sostenuta dai comuni per i responsabili dei servizi, relativa al compenso per lavoro straordinario, deve essere inserita e documentata nel rendiconto in parola. Pertanto, unendo in sinergia la normativa sancita dalla citata legge n. 68 del 1993 relativa, tra l'altro, alla rendicontazione, con quella dell'articolo 39 del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti locali del 14 settembre 2000, si può considerare la liquidazione del compenso per lavoro straordinario come una forma di anticipo della indennità di risultato che sarà comunque erogata dal comune nei tempi e con le modalità già previste dal C.C.N.L. del 1° aprile 1999.
2.1.5 Rendiconti dei comuni
Solo il terzo ed il quarto periodo del paragrafo 5 della citata circolare n. 5/2001 sono così sostituiti:
“I comuni, appena ultimati i pagamenti dovranno redigere il rendiconto delle spese sostenute ed inviarlo alle Prefetture entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso (legge 19 marzo 1993, n. 68). Pertanto i comuni dovranno presentare i rendiconti entro il 7 aprile 2002.
Al riguardo, si richiama l'attenzione delle SS.LL., su quanto sancito dall'articolo 61 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativo alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato, che prevede la chiusura delle contabilità speciali dei funzionari delegati (Prefetti) entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello delle aperture contabili e, nella fattispecie, entro il 31 marzo 2002.
Ciò stante, verificandosi nell'occasione specifica, un'asincronia temporale del tutto peculiare ed al fine di addivenire ad un pratica soluzione che consenta alle Prefetture di poter provvedere all'espletamento delle proprie competenze, (ivi compreso il controllo degli elaborati contabili, il rimborso a saldo delle spese sostenute dagli enti nonché la definitiva chiusura contabile entro il citato termine del 31 marzo 2002, peraltro non procrastinabile), si pregano le SS.LL. di voler invitare tutti i comuni ad inviare i rendiconti elettorali anticipatamente alla predetta scadenza del 7 aprile 2002 e, compatibilmente con quanto sopra esposto, entro il 28 febbraio 2002. Diversamente, non potendo le prefetture procedere alle suddette competenze nei termini previsti dal menzionato Regio decreto n. 2440, le relative somme non possono essere conservate a residui e costituiscono economie del bilancio statale. Le erogazioni dovute non potrebbero essere effettuate nei tempi consueti. Infatti, gli eventuali saldi non corrisposti dovranno formare oggetto di successive richieste di fondi a questo ufficio che dovrà provvedere a richiedere gli stessi al Ministero dell'economia e finanze; tale procedura farà scaturire un allungamento temporale nel rimborso delle somme spettanti agli enti locali interessati.”
3. Rendiconti dei funzionari delegati
Per i rendiconti dei funzionari delegati restano valide le istruzioni impartite al paragrafo 6 della più volte citata circolare SAF n. 5.
Si ritiene, inoltre, opportuno che i funzionari delegati segnalino entro il 10 marzo 2002, via fax (n. 06-46549649) a questo Ministero:
a) l’importo di tutte le spese per i servizi di pertinenza di codesto ufficio;
b) l’importo complessivo dei rendiconti presentati dai comuni;
c) l’ammontare complessivo di tutti gli impegni assunti a carico dei fondi accreditati sul ripetuto capitolo [totale degli importi di cui alle lettere a) e b)];
d) la disponibilità eventualmente esistente.
Contestualmente sarà segnalata l'eventuale acquisizione di tutti i rendiconti dei comuni ovvero la non avvenuta presentazione degli stessi.
4. Spese postali e telegrafiche
Per quanto concerne le spese postali e telegrafiche di cui al paragrafo 10 della citata circolare SAF n. 5/2001 si fa presente che la Società Poste Italiane, su formale richiesta di questo Ministero, ha impartito alle dipendenti filiali opportune istruzioni comunicate alle SS.LL. con la circolare SAF n. 13/01 del 29 agosto 2001.
Per i telegrammi delle amministrazioni dello Stato interessate alla consultazione referendaria e, quindi, anche per quelli delle SS.LL., è prevista l’accettazione a credito, con pagamento successivo, dietro presentazione di apposito rendiconto. Allo scopo di evitare intralci presso gli uffici postali, è bene ricordare che la legenda “Stato servizio elettorale – Referendum popolare del 7 ottobre 2001” è consentita esclusivamente per contraddistinguere la corrispondenza spedita dalle autorità espressamente indicate nella citata circolare S.A.F. n. 13/01.
Si raccomanda l’osservanza delle presenti istruzioni e si resta in attesa di un cenno di assicurazione.
IL DIRETTORE
GENERALE
(Morcone)
Roma lì, 27 settembre 2001


