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Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

 

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Circolare

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO - TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA - AOSTA

AI SIGG. COMMISSARI DI GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO - LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA - PALERMO

AL SIG. RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA - CAGLIARI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE

AL SIG. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO NELLA REGIONE VALLE D’AOSTA - AOSTA

e, per conoscenza:

ALLA REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO ENTI LOCALI - UFFICIO ELETTORALE - PALERMO

AI SIGG. FUNZIONARI INCARICATI DEL RISCONTRO AMMINISTRATIVO PRESSO LE PREFETTURE DI:ANCONA - BARI - BOLOGNA - CAGLIARI - CATANZARO - FIRENZE - GENOVA - L’AQUILA - MILANO - NAPOLI
PALERMO - PERUGIA - ROMA - TORINO - TRENTO (presso il Commissariato del Governo per la provincia di Trento) E VENEZIA

OGGETTO: Spese per i referendum popolari del 21 maggio 2000.

Ai sensi delle vigenti disposizioni, gli oneri derivanti dai numerosi adempimenti cui sono tenuti i comuni e le prefetture in occasione delle prossime consultazioni popolari del 21 maggio 2000 sono posti, direttamente o indirettamente, a carico di diverse amministrazioni, secondo le loro specifiche competenze. Allo scopo di agevolare l’espletamento dei delicati servizi relativi alle predette consultazioni e di garantire, peraltro, il regolare, tempestivo pagamento delle spese, si impartiscono le seguenti istruzioni.

SPESE DI ORGANIZZAZIONE TECNICA ED ATTUAZIONE

§ 1 - FINANZIAMENTO

Per il finanziamento delle consultazioni in oggetto indicate è stata inoltrata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apposita richiesta di stanziamento di fondi da assegnare sul capitolo 1548 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il corrente anno 2000 (competenza).

Esso è destinato al finanziamento delle spese relative al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali, alla retribuzione del lavoro straordinario del personale comunale, all’allestimento dei seggi, alla provvista di eventuali stampati non forniti direttamente dallo Stato, alla disciplina della propaganda elettorale, ai trasporti, alle spese di codesti uffici, ecc..

Con imputazione al suddetto capitolo, saranno emessi a favore delle SS.LL., ordini di accreditamento commutabili in quietanza di contabilità speciale il cui ammontare sarà determinato d’ufficio tenuto conto dello stanziamento disposto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Con lettere separate saranno comunicate a codesti uffici le assegnazioni di fondi per il finanziamento delle spese organizzative entro le quali le SS.LL. avranno cura di disporre che siano contenute le erogazioni, assicurando - nel contempo - il pieno e regolare svolgimento di tutte le operazioni.

Con l'occasione si rammenta inoltre, che l'articolo 55, comma 8, della legge finanziaria 27 dicembre 1997, n. 449, ha disposto che le amministrazioni preposte all'organizzazione ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali debbono comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese rispetto a quelle scaturenti dalla normativa vigente.

§ 2 - SPESE DA SOSTENERE DIRETTAMENTE DALLE PREFETTURE

A carico degli accreditamenti disposti a favore delle SS.LL. sul citato capitolo, saranno imputate le spese relative ai seguenti adempimenti:

a)fornitura della cancelleria occorrente per gli uffici elettorali provinciali, del materiale per la confezione dei pacchi elettorali, per la stampa delle circolari, ecc.. Giova al riguardo richiamare l’attenzione delle SS.LL. che in merito al lavoro di confezione dei pacchi elettorali dovranno essere sostenute solo spese di materiale, in quanto esso dovrà essere espletato normalmente dal personale di codesti uffici, che sarà retribuito, come prestazione straordinaria, dalla Direzione generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale, come indicato al successivo paragrafo 8. Solo in via del tutto eccezionale è possibile affidare il lavoro di confezione dei pacchi a ditte specializzate, sotto controllo responsabile degli uffici elettorali provinciali. Le spese diverse da quelle relative al materiale non dovranno ovviamente consistere in compensi al personale e dovranno essere documentate con regolari fatture;

b)trasporti e facchinaggi per la distribuzione del materiale elettorale, delle schede per la votazione, degli stampati, ecc., ove non sia possibile avvalersi degli automezzi e del personale in servizio presso il servizio elettorale. Dovrà essere curato in maniera particolare che le fatture relative a trasporti noleggiati siano inserite nello stesso rendiconto nel quale saranno contabilizzate le spese per eventuali indennità di missione al personale;

c)indennità di missione e rimborso delle spese di viaggio al personale civile per le trasferte effettuate per la preparazione delle consultazioni, per la raccolta dei dati statistici sui risultati della consultazione nonchè per la vigilanza sugli stabilimenti incaricati della stampa delle schede e dei certificati elettorali. Per le relative spese dovranno essere tenute presenti le disposizioni in vigore per le missioni a carico dello Stato.

Per tali esigenze, codesti uffici già dispongono, in via esclusiva, di apposite autovetture della pubblica sicurezza. Giova al riguardo fare presente che alle spese di conduzione e di manutenzione delle predette autovetture di servizio provvede direttamente il competente Dipartimento della pubblica sicurezza pel tramite dei propri organi periferici. Non dovranno pertanto effettuarsi spese a carico del citato capitolo amministrato da questa Direzione generale per forniture di carburanti, lubrificanti e pezzi di ricambio.

Quando particolari ed urgenti necessità lo impongano, le SS.LL. potranno fare uso della facoltà prevista dal primo comma dell’art. 13 della legge n. 836 del 1973, per l’impiego di mezzi di trasporto noleggiati, sempre nei limiti dei fondi che saranno assegnati e fino all’espletamento dei lavori inerenti alle consultazioni ed in ogni caso, non oltre il decimo giorno successivo alle consultazioni stesse. L’impiego di detti mezzi dovrà essere formalmente autorizzato dalle SS.LL. in sede di incarico.

Dovrà essere posta particolare cura affinchè le spese per l’indennità di missione siano contabilizzate nello stesso rendiconto in cui saranno comprese le spese sostenute per l’eventuale mezzo di trasporto noleggiato col quale le missioni sono state espletate;

d)eventuale noleggio di fotoriproduttori, telefax, computers e stampanti. Per quanto concerne il noleggio dei telefax si fa presente che le spese telefoniche, necessarie per il funzionamento delle predette apparecchiature, dovranno essere imputate ai capitoli di spesa amministrati dal Dipartimento della pubblica sicurezza, al quale dovrà essere rivolta apposita richiesta;

e)spese per i telegrammi spediti dai direttori amministrativi o dai segretari degli ospedali o case di cura con i quali si attesta la volontà dei degenti di votare nel luogo di cura;

f)spese per conversazioni telefoniche effettuate dai direttori amministrativi o dai segretari degli ospedali o case di cura con le quali viene comunicata la volontà dei degenti di votare nel luogo di cura;

g)spese per i pieghi postali e per i telegrammi spediti dalle autorità indicate dalla circolare SAF n. 9/2000 dell'8 aprile 2000.

Le spese in parola verranno rimborsate direttamente dalle prefetture dietro presentazione di elenchi riepilogativi relativi alle somme addebitate.

In merito alle lettere e), f) e g) si prega di intervenire tempestivamente presso gli enti in parola affinchè trasmettano la documentazione necessaria per il rimborso prima della chiusura della gestione contabile del capitolo. Oltre tale data non sarà possibile accogliere eventuali richieste di rimborso.

Ai fini della corretta gestione dei fondi, si precisa che l’imputazione delle spese relative a forniture di beni e servizi sul capitolo suindicato, è legittima soltanto nei casi ed entro i limiti previsti dall’art. 3 del regolamento approvato con il D.P.R. 31 luglio 1990, n. 299, che regola per il Ministero dell’interno i servizi da effettuarsi in economia.

Gli uffici in indirizzo potranno provvedere all’ordinazione delle spese occorrenti, seguendo la procedura dei servizi in economia, secondo quanto stabilito dal predetto D.P.R. n. 299 del 1990. In questi casi gli uffici suddetti hanno ampia facoltà di adottare le modalità che, a proprio avviso, meglio rispondono alle esigenze dei servizi, nell’interesse dell’Amministrazione, sia per la scelta dei fornitori, sia per la scelta delle forme cautelative a garanzia delle prestazioni.

E’ però raccomandabile di cautelarsi per iscritto e con clausole vincolanti, nei confronti dei fornitori e dei prestatori di servizi, mediante scritture private, atti di sottomissione, scambio di corrispondenza che non sono soggetti ad approvazione ministeriale.

Allo scopo di tutelare l’interesse erariale, deve però esperirsi sempre una ricerca di mercato e devono essere acquisiti almeno tre preventivi, per gli importi superiori a lire 10.000.000. Al riguardo, l'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, stabilisce, al comma 5, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei poteri e delle responsabilità previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, effettuano le acquisizioni di beni e servizi al miglior prezzo di mercato ove rilevabile.

Spetta, pertanto, ai funzionari responsabili della spesa determinare la congruità del prezzo, tenuto conto delle conoscenze delle condizioni di mercato, dell'esito di gare o forniture già effettuate ed avvalendosi, peraltro, se ritenuto opportuno, della consulenza di organi tecnici quali gli Uffici del territorio (ex Uffici tecnici erariali) o delle Camere di commercio.

Nel caso che, ai fini della congruità dei prezzi richiesti, il dirigente della spesa voglia avvalersi anche del parere dei predetti uffici del territorio, si fa presente che il limite minimo al di sopra del quale occorre richiedere la congruità dei prezzi è stato fissato a lire 5.000.000 dal Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali - con nota del 6 dicembre 1988 diretta agli Uffici tecnici erariali (ora Uffici del territorio) e, per conoscenza, anche a codeste sedi.

Ai fini del perfezionamento degli atti contrattuali, si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nel D.P.R. 21 gennaio 1999, n. 22 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 febbraio 1999 concernente il "Regolamento recante norme transitorie per l'adeguamento della disciplina dei contratti della pubblica amministrazione all'introduzione dell'euro".

In particolare le amministrazioni aggiudicatrici devono indicare nei bandi di gara, nelle lettere di invito, e negli atti preliminari dichiarativi dell'oggetto e delle condizioni dei contratti di appalto, nei contratti e nelle ordinazioni stipulati, il valore in lire e in euro di tutti gli importi, presunti o reali comunque espressi nei predetti atti.

Ai sensi dell'articolo 4 del citato D.P.R. n. 22 del 1999 gli importi contenuti nelle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, l'offerta e le eventuali giustificazioni a corredo previste dalla legislazione vigente possono essere espressi in lire o in euro a scelta del concorrente. L'opzione della denominazione in euro espressa dal partecipante alla gara o dall'offerente è irrevocabile ed è utilizzata in tutte le comunicazioni successive tra l'amministrazione aggiudicatrice e il partecipante alla gara o l'offerente. L'opzione iniziale espressa in lire dal partecipante alla gara o dall'offerente può essere successivamente ed irrevocabilmente mutata in euro.

Ai fini del pagamento si richiamano le disposizioni contenute nell'articolo 5 del predetto D.P.R. n. 22 del 1999.

Tutti i contratti, di qualsiasi importo essi siano, debbono essere sottoposti ad approvazione ministeriale e, pertanto, debbono essere inviati, unitamente alla documentazione di rito, al Ministero - Direzione generale dell’amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - Servizio affari finanziari - Divisione bilancio - a mezzo di corriere speciale, subito dopo la stipulazione in quanto solo successivamente all'approvazione ministeriale il contratto può e deve essere eseguito.

La documentazione da allegare è la seguente:

-offerta della ditta munita dell'eventuale visto di congruità del prezzo rilasciato dai competenti organi tecnici ovvero dal dirigente responsabile della spesa; contratto stipulato;

-quietanza del deposito cauzionale o atto di fideiussione bancaria o assicurativa. In caso di prestazione di polizza fideiussoria occorre che le firme siano autenticate dal notaio; -attestazione dell’avvenuto versamento in conto corrente postale del pagamento delle spese di bollo, copia e registrazione del contratto. Si richiama in proposito l’attenzione sulla legge 27 dicembre 1975, n. 790, per l’applicazione della quale sono state date istruzioni con la circolare n. 12 prot. n. M/16176 del 23 febbraio 1976. In esecuzione di detta norma, le ditte aggiudicatarie di forniture dovranno essere invitate a versare, sul conto corrente postale intestato alla locale sezione di Tesoreria provinciale, le spese per carta bollata, per copia degli atti e per registrazione, che sono a loro carico. Il versamento dovrà essere effettuato con bollettino postale mod. ch. 8 quater, sul quale dovrà indicarsi il capitolo di entrata 3552 iscritto nell'unità previsionale di base 15.2.1. "Somme dovute dai contraenti con l’Amministrazione dello Stato per spese di copia, stampa, carta bollata e le altre spese inerenti ai relativi contratti" e la distinta analitica delle spese. A codesto ufficio dovrà essere consegnata l’attestazione di accreditamento (prima parte del bollettino postale automatizzato);

- certificato della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o del tribunale nel quale risulti la rappresentanza legale della ditta appaltatrice ovvero dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, così come modificato dall'articolo 3, comma 9, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

- certificato, alla data del contratto, sul valore di borsa dei titoli eventualmente dati in cauzione;

-certificazione in materia di lotta antimafia per i contratti il cui valore complessivo supera lire 300 milioni (articolo 1, comma 2, lettera e, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252).Si precisa che la predetta documentazione deve essere trasmessa dalle Prefetture esclusivamente in copia. Per i contratti di importo superiore, al netto dell’IVA, a 200.000 Euro (pari a lire 387.254.000) occorre applicare le disposizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 concernente l’attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi.

Comunque, per ragioni di necessità ed urgenza, che dovranno essere ampiamente giustificate nel contratto stesso, può essere applicata la procedura ristretta.

In tale evenienza, codesti uffici debbono dare tempestiva comunicazione per le direttive del caso.

Nelle more dell’approvazione ministeriale, potrà essere provveduto alla registrazione fiscale del contratto.

Le relative forniture saranno poi pagate direttamente da codesti uffici dopo l’acquisizione della seguente ulteriore documentazione comprovante l’effettiva spesa sostenuta:

-copia del contratto, munita degli estremi di registrazione fiscale; -verbale di collaudo e dichiarazione di presa in carico in originale e duplice copia (se necessari, in relazione al tipo della fornitura o prestazione);

- modello 130 P.G.S. nei casi in cui occorre;

- fattura regolare agli effetti dell’IVA munita dell’indicazione del codice fiscale e vistata da codesto ufficio per la regolarità della fornitura, e per la liquidazione, in originale e duplice copia;

- dichiarazione dell’ufficio circa la data della consegna o delle prestazioni;

- eventuali richieste di modalità agevolative di riscossione.

Attesa la limitata disponibilità dei fondi stanziati dal Ministero del tesoro per l'organizzazione delle cennate consultazioni, si ravvisa la necessità che le spese delle prefetture vengano contenute nei limiti strettamente necessari e comunque entro l'importo assegnato a ciascuna sede.

§ 3 - SPESE DEI COMUNI, RIMBORSABILI DALLO STATO

In base alle disposizioni citate al paragrafo 1, i comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti di seggio e le altre relative agli adempimenti di propria spettanza. Fanno eccezione quelle facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate per il funzionamento dei propri uffici.

A carico degli accreditamenti che saranno disposti a favore delle SS.LL. sul citato capitolo, dovranno essere rimborsate ai comuni le spese relative ai titoli appresso specificati, se ed in quanto legittimamente assunte.

a) Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali.

Si rappresenta che ai sensi dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria) gli importi degli onorari da corrispondere ai componenti di seggio non subiranno rivalutazioni per il triennio 2000 - 2002, pertanto le spese per le competenze ai componenti di seggio dovranno essere rimborsate nelle precise misure previste dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1997, relativo alla "Rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali".

Gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione per le consultazioni popolari del 21 maggio 2000 sono i seguenti:

Seggi normali

Presidenti: £. 200.000

Scrutatori e Segretari: £. 161.000

Per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari suindicati sono maggiorati, rispettivamente di lire 63.000 e lire 42.000.

Si richiama l'attenzione di codesti uffici sulle disposizioni introdotte dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". Ai sensi dell'articolo 2, comma 125, della citata legge, in caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali e referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.

Conseguentemente l'importo complessivo da corrispondere ai componenti dei seggi normali e speciali è il seguente:

Seggi normali

Presidenti: £. 452.000

Scrutatori e Segretari: £. 329.000

- Seggi speciali: (quale che sia il numero delle consultazioni) - Presidenti: £. 122.000

- Scrutatori: £. 81.000

Dette spese dovranno essere corrisposte dai comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali. Per la liquidazione si richiamano in proposito le istruzioni contenute nell’apposito, consueto opuscolo in corso di diramazione.

Spetta, altresì, ai soli presidenti di seggio, il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 70 del 1980, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti superiori dell’amministrazione dello Stato, prevista antecedentemente al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

b) Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie.

Il periodo elettorale ai fini del lavoro straordinario inizia il giorno 4 aprile 2000, data di pubblicazione dei DD.P.R. di convocazione dei comizi, e termina il 20 giugno 2000.

Le spese per le prestazioni rese dal personale comunale addetto all'espletamento degli adempimenti di pertinenza dei singoli enti, per l'attuazione delle consultazioni, ivi compresa la compilazione e distribuzione dei certificati elettorali, dovranno rimborsarsi al lordo sia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni che normalmente sono posti a carico dei comuni. A giustificazione dell'entità dei predetti contributi da versarsi dal comune, l'amministrazione comunale dovrà produrre, un analitico prospetto nominativo a dimostrazione dell'onere da sostenersi per il titolo in questione con riserva di trasmettere la documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei contributi predetti da allegare al rendiconto trasmesso alla prefettura.

L’art. 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, ha disposto che in occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto ai servizi elettorali, può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona, a prescindere dalla qualifica rivestita e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili. Pertanto, il "monte ore" si ottiene moltiplicando il predetto limite di 50 ore mensili per il numero di persone autorizzate, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazione stesse. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti mentre, per i comuni aventi fino a cinque dipendenti, si applica esclusivamente il limite massimo individuale di 70 ore mensili per ciascuna persona. L’autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonchè a quelli che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio.

Si rappresenta che nel provvedimento autorizzativo, da adottarsi entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, debbono essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare a fianco di ciascun nominativo e le funzioni da assolvere. La mancata autorizzazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il periodo già decorso.

Si informa altresì che, analogamente a quanto disposto in occasione delle precedenti consultazioni elettorali, la norma anzidetta può esser estesa anche a favore del personale in servizio presso i comuni, assunto ai sensi della legge n. 285 del 1977, purchè sia effettivamente adibito ai servizi elettorali.

I suddetti provvedimenti, denominati determinazioni ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche, devono essere adottati dai responsabili dei servizi così come individuati dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche.

Questo Ministero ribadisce l’importanza che le determinazioni dei responsabili dei servizi siano adottate in osservanza delle singole disposizioni statutarie e regolamentari attuative del nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

Le spese per il lavoro straordinario e le altre spese anticipate dai comuni per l’organizzazione tecnica e l’attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

Con l'occasione si fa presente che il limite medio mensile di 50 ore e massimo individuale di 70 ore non può essere superato anche nel caso che vi sia sovrapposizione di adempimenti connessi tra le elezioni regionali e amministrative del 16 aprile 2000 e i referendum popolari del 21 maggio 2000.

Per quanto concerne la misura oraria da liquidare ai segretari comunali ed al personale degli enti locali, si fa presente quanto segue:

- segretari comunali:

Per i segretari con qualifica dirigenziale, ovvero per i segretari generali provinciali e comunali di classe 1/A, 1/B e II, i compensi per lavoro straordinario hanno cessato di essere corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 1997, e ciò per effetto, tra l'altro, dell'istituzione della c.d. retribuzione di posizione.

Per i segretari comunali con qualifica direttiva, ovvero per i segretari comunali e segretari capo, il trattamento economico è stato definito con accordi sottoscritti il 16 maggio, il 14 settembre 1995 e per il biennio economico 1996-1997, il 21 maggio 1996. Poiché a tutt'oggi il CCNL del suddetto personale non è stato rinnovato, si continueranno ad applicare le tariffe orarie lorde finora corrisposte.

- dipendenti enti locali:

la misura oraria del compenso è determinata - ai sensi dell’art. 16, commi 8, 9 e 11 del D.P.R. n. 268 del 1987 - maggiorando delle percentuali previste la misura oraria di lavoro ordinario ottenuta dividendo per 156 lo stipendio tabellare base di livello mensile in godimento, l’indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell’anno precedente ed il rateo di tredicesima mensilità delle suddette voci retributive, tenuto conto dell’incremento tabellare previsto per le varie qualifiche dal D.P.R. n. 333 del 1990, nonchè degli aumenti mensili previsti dagli accordi di lavoro sopravvenuti.

Si fa presente, inoltre, che l’attività espletata dai dirigenti in occasione delle consultazioni elettorali, rientrando fra le esigenze connesse alle funzioni affidate, non può essere autonomamente retribuita con il compenso per prestazioni straordinarie.

Si osserva, a tal fine, che gli ultimi contratti del 10 aprile 1996 e del 23 dicembre 1999 disciplinanti il rapporto di lavoro del citato personale, pur sostituendo l'indennità di funzione ex artt. 37 e 38 del D.P.R. 333 del 1990, con l'attribuzione della retribuzione di posizione e di risultato, nulla dispongono in ordine alla possibilità di remunerare il dirigente per il lavoro svolto al di fuori dell'orario di lavoro, confermando quindi la previgente disciplina.

Tra l’altro, si rileva che l’art. 16 del citato C.C.N.L. del 10 aprile 1996, disciplinante l’orario di lavoro, tuttora in vigore, prevede che la presenza in servizio del dirigente e l’organizzazione del tempo di lavoro dello stesso, sia correlato in modo flessibile alle esigenze della struttura cui lo stesso è preposto e all’espletamento dell’incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare.

L'impossibilità di remunerare il lavoro straordinario vige anche per il personale collocato nella categoria D, ex VIII q.f. e VII q.f. che sia titolare di una posizione organizzativa di lavoro che richiede l'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, tenuto conto che il C.C.N.L. per la revisione del sistema di classificazione del personale degli enti locali, del 31 marzo 1999, ha introdotto un nuovo sistema di retribuzione accessoria per il citato personale, con carattere onnicomprensivo, analogamente a quanto già previsto per il personale di qualifica dirigenziale.

Difatti, l'art. 10 del citato C.C.N.L. prevede che per i dipendenti di categoria D, la retribuzione accessoria sia composta dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato.

Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale ivi compreso il compenso per il lavoro straordinario.

Ai sensi del medesimo art. 10 l'ente dovrà previamente individuare tali posizioni organizzative e, in rapporto a ciascuna di esse stabilire la graduazione della citata retribuzione di posizione e di risultato.

A decorrere dal momento in cui formalmente verrà attribuita la retribuzione in parola, al personale interessato non potrà più esser corrisposto il compenso per l'attività lavorativa straordinaria.

Ai sensi del successivo art. 11, la stessa disciplina si applica nei comuni privi di posizioni della categoria D, ai dipendenti collocati nelle categorie C o B, ai quali, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis della legge n. 142 del 1990, introdotto dalla legge n. 191 del 1998, sia stata attribuita la responsabilità di un ufficio e di un servizio, mediante provvedimento formale di nomina.

Anche per tale personale, non potrà più essere corrisposto il compenso per lavoro straordinario dal momento in cui allo stesso verrà attribuita la retribuzione di posizione.

Si ritiene di dover precisare che il divieto di erogare compensi a titolo straordinario vige anche nel caso in cui la prestazione lavorativa straordinaria venga effettuata per esigenze connesse alle consultazioni elettorali. E' fatto salvo quanto diversamente disposto dalle specifiche normative vigenti nelle regioni a statuto speciale stante l'esclusiva competenza di rango costituzionale delle regioni medesime.

In merito alla possibilità per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di svolgere lavoro supplementare o straordinario, a seconda che si tratti di tempo parziale di tipo orizzontale o verticale, si fa presente che sulla materia è intervenuto di recente il Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 pubblicato sulla G.U. serie Generale n. 66 del 20 marzo 2000.

Dalla data di entrata in vigore del citato decreto, ovvero dal 4 aprile 2000, in attesa di apposita disciplina contrattuale, le amministrazioni potranno richiedere, al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, lo svolgimento di lavoro supplementare nella misura del 10 per cento, della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana.

Le ore di lavoro supplementare, rese previo consenso del lavoratore, sono retribuite come ore ordinarie ammissibili al rimborso se prestate per le specifiche finalità elettorali.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinarie in relazione alle giornate di attività lavorativa. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.

In ogni caso, per una migliore disanima della questione in argomento si rinvia al testo del richiamato Decreto legislativo n. 61 del 2000.

c) Spese per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.). Com'è noto, a seguito del passaggio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado alle dipendenze dello Stato, disposto dall'art. 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124, la Direzione centrale per i servizi elettorali con circolare n. 19/2000 dell'11 marzo 2000, ha dato disposizioni circa l'attribuzione di un compenso al suddetto personale affinchè assicuri, con le proprie prestazioni, l'assoluta regolarità dello svolgimento delle operazioni elettorali presso gli uffici elettorali di sezione. Tale compenso dovrà essere calcolato moltiplicando il numero delle ore di collaborazione allo svolgimento di attività e mansioni inerenti le operazioni elettorali per la tariffa oraria di lavoro straordinario al netto delle ritenute previdenziali a carico del dipendente. Sull'importo ottenuto i comuni dovranno applicare la ritenuta d'acconto e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) che saranno anch'esse oggetto di rimborso da parte dello Stato.

d) Spese relative agli stampati non forniti direttamente dallo Stato.

Possono essere rimborsati soltanto gli stampati o eventuali prodotti software sostitutivi, strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale, escludendo comunque gli stampati di sporadico uso e di scarso contenuto.

e) Spese per il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine.

Sono rimborsabili le spese per l’allestimento dei seggi, ad eccezione di quelle per l’affitto di locali di proprietà comunale e per eventuale acquisto di cabine ed altri beni mobili.

Il trasporto del materiale elettorale può essere effettuato con mezzi di trasporto noleggiati ovvero con mezzi di proprietà del comune. Le spese in parola dovranno essere debitamente documentate e ritenute congrue dai competenti organi tecnici.

Sono, altresì, da rimborsare le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riguardo all’organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie ed al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale, nonchè le spese relative al recapito di plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei comuni.

f) Spese per collegamenti telefonici.

Sono rimborsabili le spese per collegamenti telefonici straordinari, nel giorno della votazione e per la raccolta dei dati, nonchè quelle per conversazioni telefoniche interurbane intercorse con codesti uffici, qualora non possano essere finanziate nei modi indicati al successivo paragrafo 11.

g) Spese per la propaganda elettorale.

Sono rimborsabili le spese per la disciplina della propaganda elettorale, ivi comprese quelle per l’acquisto di beni d’uso durevole e le spese per l’acquisto di materiale di consumo vario ritenuto assolutamente indispensabile per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

Al riguardo è opportuno, nel caso di richieste di rimborso di spese per l’acquisto di tabelloni per la propaganda elettorale, riesaminare la documentazione allegata ai rendiconti presentati dai comuni per l’organizzazione di precedenti consultazioni al fine di evitare il rimborso di spese già finanziate precedentemente.

h) Spese per l’acquisto di materiale di consumo vario ritenuto assolutamente indispensabile per l’allestimento dei seggi.

i) Spese per l’assunzione da parte dei comuni di personale a tempo determinato indispensabile per sopperire ad esigenze straordinarie connesse con le predette consultazioni.

Al riguardo si fa presente che qualora gli enti non riescano a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni in parola con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario potranno, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera c), del contratto collettivo nazionale di lavoro del 6 luglio 1995, non disapplicato dal nuovo C.C.N.L., procedere alla stipula di contratti individuali per l’assunzione di personale a tempo determinato relativamente al periodo strettamente necessario ai cennati adempimenti e, comunque, nel limite massimo di 6 mesi.

Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, la cui prestazione lavorativa sia resa a tempo pieno, potrà essere, qualora se ne presenti l’esigenza, regolarmente autorizzato a svolgere ore di lavoro straordinario. Difatti per il periodo in cui detto personale svolge attività lavorativa per conto del comune è a tutti gli effetti personale dipendente.

l) Spese postali anticipate dai comuni per la revisione straordinaria delle liste elettorali eventualmente sostenute prima dell’apertura dell’apposito conto di credito.

m) Spese per la consegna di certificati elettorali.

Per l'espletamento di tale servizio si richiamano le istruzioni impartite dalla Direzione centrale per i servizi elettorali con circolare telegrafica n. 95 del 18 aprile 2000.

Possono essere imputate al capitolo suindicato le spese non previste nella precedente elencazione purchè legittimamente assunte e che, ad avviso delle SS.LL., siano ritenute indispensabili per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle consultazioni.

Il rimborso delle spese anzidette dovrà avvenire a condizione che esse riguardino oneri effettivamente sostenuti per adempimenti organizzativi affidati ai comuni, in misura riconosciuta congrua dai competenti organi tecnici, col rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nelle singole materie e per le quali sia dimostrata, con formale documentazione, l’esplicita necessità per l’organizzazione tecnica e la preparazione delle consultazioni. Non rientrano, ovviamente, fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all’espletamento di funzioni, di interesse statale o meno, per i quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli.

§ 4 - ANTICIPAZIONI AI COMUNI

Con imputazione a carico dei fondi accreditati sul capitolo 1548 del corrente esercizio, codesti Uffici dovranno corrispondere ai comuni un acconto, pari al 90 per cento, delle spese che si presume essi debbano anticipare. Per la determinazione dell’acconto si ritiene opportuno prendere come base di riferimento le spese rimborsate per l’organizzazione dei referendum del 1997, con esclusione degli onorari ai componenti di seggio e tenuto conto delle sezioni elettorali costituite presso ciascun comune.

§ 5 - RENDICONTI DEI COMUNI

E’ da premettere che per tutte le forniture e per tutte le prestazioni, le cui spese verranno loro rimborsate dallo Stato, le amministrazioni comunali dovranno osservare nella maniera più scrupolosa, specialmente per quanto concerne le formalità ed i limiti per la stipulazione dei contratti, le norme previste per la specifica materia contrattuale dei comuni, nonchè le vigenti disposizioni della legge e del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, applicabili ai sensi dell’art. 87 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

In merito, le SS.LL. avranno cura di richiamare la particolare attenzione degli enti interessati.

I comuni, appena ultimati i pagamenti, dovranno redigere il rendiconto ed inviarlo alle SS.LL. con la massima sollecitudine ed in ogni caso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso, espressamente sancito dal decreto legge n. 8 del 1993, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Pertanto, i comuni dovranno presentare i rendiconti entro il 21 novembre 2000.

Le prefetture non debbono effettuare rimborsi relativi a rendiconti per i quali sia stato violato il termine perentorio di presentazione.

Ai fini della valutazione della presentazione dei rendiconti, occorre far riferimento alla data di consegna ovvero alla data di spedizione, per raccomandata, dell’elaborato.

I rendiconti sottoscritti dal responsabile del servizio, dovranno avere a corredo i seguenti documenti giustificativi:

a) copia degli atti di liquidazione delle spese e, per quanto riguarda il lavoro straordinario, anche delle determinazioni di autorizzazione, ai sensi dell’art. 15 del decreto legge n. 8 del 1993. Per un più efficace controllo delle spese relative al lavoro straordinario dei dipendenti comunali, le SS.LL. avranno cura di richiedere copia delle determine di liquidazione relative alle prestazioni lavorative rese in occasione delle elezioni regionali ed amministrative del 16 aprile 2000.

b) mandati di pagamento originali, con le quietanze dei percipienti. A corredo dei conti consuntivi dei comuni saranno a suo tempo prodotte, in luogo degli anzidetti mandati originali, le copie conformi degli stessi. Per i soli comuni muniti di impianti meccanografici che pagano lo straordinario mensile insieme allo stipendio, è ammessa l’esibizione di copia conforme dei mandati stessi, degli atti di liquidazione del solo straordinario elettorale e di dichiarazione formale, nella quale si attesti sotto la propria responsabilità che nel mandato globale esibito in copia sono comprese tutte le partite indicate analiticamente nel provvedimento di liquidazione. Per i soli comuni capoluogo di provincia, attesa la rilevante mole della documentazione relativa al lavoro straordinario, è consentito di esibire, in luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati, e l’avvenuta estinzione dei titoli. Gli atti dovranno essere tenuti a disposizione di codesti uffici fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti;

c) fatture analitiche concernenti forniture e trasporti vari o stampa di manifesti non forniti direttamente dallo Stato, ecc.. Tali fatture, redatte su carta intestata delle ditte, complete di codice fiscale, e regolari agli effetti dell’IVA e dell’imposta di bollo sulla quietanza, dovranno riportare il visto di liquidazione del responsabile del servizio, il visto per la presa in carico, o per la regolarità della fornitura ove occorra, e gli estremi dei relativi mandati di pagamento;

d) copia dei contratti stipulati per le varie forniture o prestazioni;

e) prospetti di liquidazione delle competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali e relative documentate tabelle per i trattamenti di missione. Ad ogni buon fine, si avverte che la liquidazione di tali competenze dovrà essere effettuata in base alle istruzioni che saranno all’uopo diramate;

f) eventuale ulteriore documentazione che gli uffici in indirizzo vorranno richiedere per accertare, caso per caso, l’ammissibilità a rimborso delle spese dei comuni, in base alle norme di legge ed alle istruzioni sopra riportate.

I rendiconti di cui sopra, appena pervenuti alle SS.LL., saranno sottoposti ad accurato esame e controllo da parte dei dipendenti uffici di ragioneria, i quali avranno cura di accertare, in base alle norme di legge ed alle istruzioni impartite dallo scrivente, la legalità delle singole spese e la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta, escludendo dal rimborso quelle spese che non devono gravare sul citato capitolo.

Allo scopo di ovviare ad eventuali rilievi da parte degli organi di riscontro amministrativo e contabile sui rendiconti, con conseguenti lunghe e laboriose operazioni di recupero, è assolutamente necessario che la revisione dei rendiconti dei comuni sia effettuata con precisa aderenza alle istruzioni impartite e con la massima sollecitudine, onde evitare che siano rimborsati oneri che poi diano luogo a contestazioni, in quanto non rimborsabili ovvero a carico di altri capitoli di bilancio o di altre amministrazioni.

Sarà quindi provveduto ad emanare apposito decreto formale di rimborso, solo quando siano state escluse le spese non ammissibili a rimborso precisando, tra l’altro, che il provvedimento stesso è da ritenersi definitivo. Tale decreto dovrà essere trasmesso per raccomandata all’ente interessato. L’adempimento è condizione di legittimità del provvedimento.

Avverso detto decreto l’ente ha la facoltà, entro il termine di 60 giorni, di proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente o, in alternativa, entro il termine di 120 giorni, di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Sarà infine emesso l’ordinativo a saldo delle spese sostenute dai comuni, tenuto conto delle anticipazioni in precedenza effettuate, o sarà provveduto al recupero della maggior somma eventualmente anticipata.

Tutte le spese dovranno essere rimborsate al lordo.

§ 6 - RENDICONTI DEI FUNZIONARI DELEGATI

A discarico degli accreditamenti ricevuti sul capitolo all’uopo istituito, le SS.LL. avranno cura di far pervenite, ai funzionari incaricati del riscontro amministrativo presso le sedi capoluogo di regione, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge, i relativi rendiconti semestrali.

Si raccomanda vivamente di disporre i pagamenti tempestivamente, in modo da non pregiudicare, per alcun motivo, con ordinativi inestinti, l’osservanza del termine del 31 marzo 2001 entro il quale occorre disporre il rimborso a saldo ovvero il versamento della eventuale disponibilità in conto entrate eventuali del Ministero dell’interno. Si ricorda che il citato termine discende direttamente dalla legge e non è prorogabile con alcun provvedimento amministrativo. Sono quindi prive di efficacia le eventuali richieste per dilazionarlo.

Le inosservanze espongono le SS.LL. alla possibilità di applicazione delle penalità previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

Alle suddette contabilità (da presentarsi in quadruplice esemplare) saranno allegati i seguenti documenti:

gli ordinativi di pagamento estinti;

b) i rendiconti documentati dei comuni, con allegato l’originale del decreto di liquidazione, se ricorrente;

le tabelle per le missioni effettuate, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni (indicanti - ove ne ricorra il caso - anche il numero di targa dell’autovettura di servizio o del mezzo noleggiato), firmate dagli interessati e vistate dalle SS.LL. e dai dirigenti degli uffici elettorali provinciali e di ragioneria. Per il personale con qualifica di primo dirigente od equiparata o con qualifica superiore, le tabelle dovranno essere completate con le dichiarazioni rilasciate dagli interessati, attestanti la data e l’ora di partenza e di rientro in sede (comma 2, art. 8 della legge n. 836 del 1973).

Dette tabelle dovranno essere corredate: - per i dipendenti con qualifica inferiore a quella di primo dirigente od equiparata, dalle dichiarazioni degli uffici presso i quali si sono svolte le missioni, circa l’ora ed il giorno di inizio dei viaggi di ritorno o con la documentazione sostitutiva indicata nella circolare n. 80 del 24 ottobre 1975 della Direzione generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale;

- dalle copie dei provvedimenti formali di incarico, firmati dalle SS.LL., con l’indicazione del giorno e dell’ora di inizio della missione ed, eventualmente, con l’autorizzazione all’uso dei mezzi di trasporto noleggiati ovvero dei mezzi propri;

- dalle dichiarazioni di distanza rilasciate dagli uffici competenti per i percorsi effettuati con mezzi gratuiti ove non sia fatto riferimento alla distanza per strada ferrata;

- dalle fatture e/o dalle ricevute fiscali, nel caso in cui il dipendente chieda il rimborso della spesa per il pernottamento in albergo ed il vitto;

- dai biglietti di viaggio per percorsi effettuati con mezzi di trasporto pubblico;

d) le fatture originali delle ditte che hanno eseguito le forniture in economia (cancelleria per gli uffici elettorali provinciali, materiale per la confezione dei pacchi elettorali, trasporti, ecc.), regolari ai fini fiscali e vistate: - per la congruità dei prezzi dagli organi tecnici o dal dirigente responsabile della spesa, secondo la rispettiva competenza per materia;

- per la presa in carico nel registro delle materie di consumo e degli oggetti fragili, per i materiali non soggetti ad inventariazione, o per la regolarità della prestazione, dal funzionario responsabile;

- per la liquidazione, dalle SS.LL. e dai dirigenti gli uffici elettorali provinciali e di ragioneria;

e) per le fatture relative agli autonoleggi per l’espletamento del servizio ispettivo, pagate direttamente da codesti uffici, dovrà essere, altresì, allegato un prospetto nel quale saranno posti gli itinerari percorsi in relazione alle parcelle dei funzionari ispettori, che dovranno essere contabilizzate per il riscontro nello stesso rendiconto;f) le copie degli atti contrattuali stipulati dagli uffici in indirizzo per le varie forniture o prestazioni; g) gli scontrini di presa in carico (mod. 130 P.G.S.), per il materiale soggetto ad inventario;

h) le eventuali documentazioni prescritte per la forma dei pagamenti e per l’individuazione delle persone abilitate a riscuotere, per conto di ditte commerciali.Allo scopo di consentire la consueta classificazione statistica delle spese sostenute e rimborsate, è opportuno che presso gli atti di codesti uffici resti traccia della natura e dell’importo dei singoli oneri anche dopo la predisposizione e la presentazione dei rendiconti. Entro il 10 dicembre 2000, si ritiene opportuno che le SS.LL. segnalino, via fax, a questo Ministero:

l’importo di tutte le spese per i servizi di pertinenza di codesto ufficio;

l’importo complessivo dei rendiconti presentati dai comuni;

l’ammontare complessivo di tutti gli impegni assunti a carico dei fondi accreditati sul ripetuto capitolo (totale degli importi di cui alle lettere a) e b));

d) la disponibilità eventualmente esistente. Contestualmente sarà data assicurazione di aver già acquisito tutti i rendiconti dei comuni.

ALTRE SPESE

§ 7 - SPESE PER IL SERVIZIO TECNICO ISPETTIVO ELETTORALE ORDINARIO

Le spese per il disimpegno del servizio tecnico ispettivo elettorale ordinario, ai sensi della legge 4 gennaio 1951, n. 14, dovranno essere imputate a carico dei fondi che saranno accreditati da questo Ministero sul capitolo 1403 per l’esercizio 2000 (competenza).

Anche per tale servizio, attesa l’intensificazione delle missioni, le SS.LL. potranno autorizzare, con provvedimenti formali, l’impiego di mezzi di trasporto noleggiati, nei casi di assoluta indisponibilità dei mezzi in dotazione e di particolari ed urgenti necessità e comunque non oltre il decimo giorno successivo a quello della consultazione.

Per l’effettuazione del servizio potrà essere altresì autorizzato l’uso del mezzo proprio. Si rammenta, comunque, che tale autorizzazione, vincolata dalla polizza assicurativa, riveste carattere di eccezionalità e, conseguentemente, dovrà essere limitato esclusivamente ai casi strettamente indispensabili.

Per l’intensificazione del servizio tecnico ispettivo elettorale gli accreditamenti sul capitolo 1403 saranno incrementati con una assegnazione suppletiva determinata d’ufficio se ed in quanto saranno rese disponibili le integrazioni di bilancio già richieste al Ministero del tesoro.

§ 8- SPESE PER IL MATERIALE ELETTORALE DI PROPRIETA’ DELLO STATO

Si precisa che le spese per la riparazione di urne di legno devono essere previamente autorizzate da questo Ministero e devono comunque comportare una spesa molto contenuta. Per le schede autenticate dovranno essere utilizzate le cassette di legno in dotazione, semprechè idonee. In caso contrario saranno usate le scatole di cartone fornite dalle tipografie. Le spese per la riparazione dei manici dei timbri e dei tamponi inchiostratori, faranno carico al capitolo 1534 del volgente esercizio, previa consueta autorizzazione ministeriale. L’accreditamento dei fondi sarà disposto allorchè verranno comunicati a questo Ministero gli importi di tutte le fatture presentate dalle ditte incaricate dei lavori e riconosciute regolari, ove occorra, con la congruità dei prezzi.

Gli uffici in indirizzo potranno provvedere all’ordinazione delle spese occorrenti, previste dal regolamento approvato con il D.P.R. n. 299 del 1990 che regola per il Ministero dell’interno i servizi da effettuarsi in economia. In questi casi gli uffici suddetti hanno ampia facoltà di adottare le modalità che, a proprio avviso, meglio rispondono alle esigenze dei servizi, nell’interesse dell’amministrazione, sia per la scelta dei fornitori, sia per la scelta delle forme cautelative a garanzia delle prestazioni.

E’, però, raccomandabile di cautelarsi per iscritto e con clausole vincolanti, nei confronti dei fornitori e dei prestatori di servizi, mediante scritture private, atti di sottomissione, scambio di corrispondenza che non sono soggetti ad approvazione ministeriale.

Invece, le spese per l’acquisto della carta e dello spago occorrenti per la confezione dei pacchi elettorali, nonchè per le spese relative al trasporto ed alla distribuzione del suddetto materiale, al pari di quelle concernenti gli altri trasporti di stampati, schede, ecc., fanno carico al menzionato capitolo 1548. Si richiama al riguardo quanto già fatto presente al precedente paragrafo 2.

§ 9 - ATTREZZATURA MECCANICA E ARREDAMENTO DEGLI UFFICI ELETTORALI

Le eventuali richieste inerenti la manutenzione e l'acquisto di mobili ed apparecchiature per gli uffici elettorali provinciali dovranno essere indirizzate alla competente Direzione centrale per i servizi elettorali.

§10 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE

Al riguardo, la Società Poste Italiane, su formale richiesta di questo Ministero ha impartito alle dipendenti filiali opportune istruzioni, comunicate alle SS.LL. con la circolare S.A.F. n. 9/2000 dell'8 aprile 2000.

Per i telegrammi delle amministrazioni dello Stato interessate alle consultazioni referendarie e, quindi, anche per quelli delle SS.LL., è prevista l’accettazione a credito, con pagamento successivo, dietro presentazione di apposito rendiconto.

Allo scopo di evitare intralci presso gli uffici postali, è bene ricordare che la legenda "Stato servizio elettorale - Referendum popolari del 21 maggio 2000" è consentita esclusivamente per contraddistinguere la corrispondenza spedita dalle autorità espressamente indicate nella citata circolare n. 9/2000.

§ 11 - SPESE PER LE CONVERSAZIONI TELEFONICHE

Per le maggiori spese, alle quali dovrà farsi fronte dalle SS.LL. per le conversazioni telefoniche, in dipendenza delle consultazioni, dovranno essere segnalati al Dipartimento della pubblica sicurezza di questo Ministero i relativi fabbisogni, da contenersi nei limiti strettamente indispensabili, in relazione alle effettive necessità del servizio. Si rappresenta comunque sin d’ora l’opportunità che da parte delle SS.LL. siano presi tempestivi accordi con la società telefonica per far addebitare a codesti uffici anche le spese per le conversazioni telefoniche interurbane richieste dai comuni a seguito delle istruzioni per la raccolta dei dati. Ciò in quanto, le spese stesse, dovendo essere assunte dallo Stato, darebbero luogo a difficoltà in sede di documentazione per il rimborso ai comuni.

§ 12 - SPESE PER LA RETRIBUZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE DEGLI UFFICI PERIFERICI

Per quanto riguarda la retribuzione delle prestazioni straordinarie che saranno rese dal personale per le esigenze elettorali (comprese quelle del personale per confezione di pacchi, ecc.), dovranno essere osservate le speciali disposizioni che saranno impartite dalla Direzione generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale.

§ 13 - SPESE PER I SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO, PER LA PROTRAZIONE DI ORARIO DEGLI UFFICI TELEFONICI E PER L’ATTIVAZIONE DI LINEE TELEFONICHE E PER PONTI RADIO

Le spese per i servizi di ordine pubblico, il trasporto della forza pubblica, l’accompagnamento e la scorta del materiale elettorale, la vigilanza da parte delle forze di P.S. all’esterno degli stabilimenti incaricati della stampa delle schede, l’indennità di missione agli agenti incaricati della conduzione degli automezzi del servizio elettorale, fanno carico al Dipartimento della pubblica sicurezza, al quale pertanto, dovranno essere dirette le relative richieste di fondi.

Allo stesso Dipartimento della pubblica sicurezza fanno carico - come per le precedenti elezioni - le spese per la protrazione di orario degli uffici telefonici (per i giorni immediatamente precedenti e susseguenti alla consultazione), nonchè l’attivazione di linee telefoniche provvisorie e per ponti radio.

§ 14 - SPESE PER GLI ADEMPIMENTI DI SPETTANZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Come per le precedenti consultazioni elettorali, a tutte le spese relative agli adempimenti di spettanza degli uffici giudiziari provvederà direttamente il Ministero di grazia e giustizia, con i fondi del proprio bilancio. In particolare, si rammenta che fra i suddetti rientrano anche quelli relativi:

alle prestazioni straordinarie dei magistrati e del personale ordinario e straordinario, alla fornitura della cancelleria ed all’attrezzatura meccanica di tutti gli uffici giudiziari;

agli adempimenti d’ufficio degli organi giudiziari, prima, durante e dopo la consultazione;

alla nomina dei presidenti di seggio;

all’attrezzatura ed al funzionamento degli uffici costituiti nell’ambito dell’organizzazione giudiziaria;

al trasporto dei plichi e degli atti disposti da uffici giudiziari e dagli uffici elettorali costituiti nell’ambito dell’amministrazione giudiziaria.

Si raccomanda l’esatta osservanza delle presenti istruzioni e si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE

(Gelati)

Roma lì, 26 aprile 2000


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