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Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

 

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Decreto

IL MINISTRO DELL'INTERNO
(Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2004)

Visto l’articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che istituisce, presso il Ministero dell’interno, il fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell’allegato A della predetta legge, da destinare ad interventi per la salvaguardia ambientale e lo sviluppo economico-sociale delle predette isole;

Visto l’articolo 25, comma 8, della citata legge n. 448 del 2001 che quantifica, per l’anno 2002, le risorse del fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori in 51.645.689,90 euro ridotte a 46.395.390 euro, in conseguenza dell’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, emanato ai sensi dell’articolo 25, comma 9, della legge n. 448 del 2001, che individua la tipologia ed i settori degli interventi che possono essere ammessi ad accedere al fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori;

Visto l’articolo 25, comma 9, della legge n. 448 del 2001 che demanda ad apposito decreto del Ministro dell’interno, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità per l’accesso al fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Udito il parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell’adunanza del 9 febbraio 2004;

Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento

Articolo 1
(Oggetto del decreto)

1. Il presente decreto definisce le modalità di accesso e di riparto del Fondo per la realizzazione di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio economico delle isole minori previsto dall’articolo 25, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Articolo 2
(Interventi ammissibili al finanziamento)

1. Sono ammissibili al finanziamento previsto dall’articolo 1 gli interventi individuati, per tipologia e per settore, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003 emanato ai sensi dell’articolo 25, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Articolo 3
(Soggetti autorizzati alla presentazione delle domande di finanziamento)

1. Possono presentare le domande per l’accesso al Fondo per la realizzazione di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio economico delle isole minori gli enti locali, anche in forma associata, nei cui ambiti territoriali ricadono le isole minori indicate nell’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Articolo 4
(Presentazione delle domande per l’ammissione al finanziamento)

1. I soggetti di cui all’articolo 3 che intendono realizzare gli interventi individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003 presentano apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante per l’accesso al fondo, con la seguente documentazione:
a) relazione descrittiva del progetto, con particolare riguardo agli effetti che si attendono, alle fasi ed ai tempi di realizzazione ed alla sostenibilità tecnica, ambientale, economica e finanziaria degli interventi proposti;
b) progetto preliminare;
c) analisi dei costi e redazione del piano economico finanziario ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 201 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) dichiarazione dell’ente locale attestante la corrispondenza dei progetti presentati con gli strumenti di programmazione sovraordinati relativi al bacino territoriale di riferimento;
e) dichiarazione dell’ente locale attestante la corrispondenza dei progetti proposti con la specifica normativa e disciplina di tutela ambientale, nazionale e comunitaria;
f) eventuale dichiarazione di impegno dell’ente locale a conseguire, per le infrastrutture turistiche da realizzare, il marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica secondo i criteri definiti dall’Unione Europea con la decisione della Commissione del 14 aprile 2003 – C(2003)235);
g) richiesta di parere in ordine al progetto all’ente parco nazionale o al soggetto gestore dell’area marina protetta, ovvero, in caso di area marina protetta non ancora costituita, al Ministero dell’ambiente e tutela del territorio -Direzione Generale Protezione della Natura, Via C. Colombo 44, 00147 Roma . Il parere deve pervenire entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta;
h) eventuale dichiarazione dell’Ente parco nazionale o del soggetto gestore dell’area marina protetta ove si attesti che gli stessi hanno elaborato i progetti presentati dagli enti locali per il finanziamento;
i) dichiarazione dell’ente locale attestante la disponibilità del bene o dell’area interessati dagli interventi;
l) dichiarazione da parte di eventuali cofinanziatori della effettiva disponibilità finanziaria.

2. Le domande sono inviate, utilizzando la modulistica di cui all’allegato A al presente decreto, al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale, Piazza Viminale, 00186 Roma, nonché al soggetto indicato al comma 1, lettera g), per l’emissione del parere, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena la loro irricevibilità. Per le istanze inviate tramite servizio postale fa fede il timbro postale o, nel caso in cui siano presentate direttamente, la ricevuta rilasciata dagli uffici.

3. I soggetti di cui all’articolo 3 possono presentare domande per il finanziamento di uno o più interventi in relazione ai quali indicano l’ordine di priorità.

Articolo 5
(Ripartizione del fondo)

1. A ciascun ente locale, per la realizzazione degli interventi ammissibili al finanziamento, è assegnata una quota del Fondo, così come indicato nell’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, sulla base dei seguenti criteri:
a) 35 per cento in favore degli enti locali che hanno sede giuridica nelle isole minori;
b) 35 per cento in favore degli enti locali nel cui territorio insistano isole minori stabilmente abitate;
c) 15 per cento in favore degli enti locali in proporzione alla popolazione agli stessi appartenente ed avente residenza nelle isole minori;
d) 15 per cento in favore degli enti locali in proporzione all’estensione del loro territorio.

Articolo 6
(Valutazione delle domande)

1. Le domande regolarmente presentate ai sensi dell’articolo 4 sono valutate da un’apposita Commissione nominata dal Ministro dell’interno e composta da sette membri, compreso il presidente. Di questi tre sono scelti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero dell’interno, del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, tre in rappresentanza delle Associazioni degli enti locali designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ed uno scelto tra esperti di settore e docenti universitari. Il presidente è designato dal Ministro dell’interno contestualmente alla nomina della Commissione. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso e rimborso spese.

2. La Commissione ha il compito di verificare la ricevibilità formale delle domande, di valutare la coerenza delle domande con le previsioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell’articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, di valutare la sostenibilità tecnica, ambientale, economica e finanziaria dei progetti presentati ed i tempi di avviamento dei lavori, nonché di accertare la capacità del progetto di offrire uno sviluppo stabile e qualificato, la compatibilità dei progetti con gli strumenti di programmazione sovraordinati relativi al bacino territoriale di riferimento e la coerenza con la specifica normativa e disciplina di tutela ambientale, nazionale e comunitaria. La Commissione redige l’elenco delle domande risultate in possesso dei prescritti requisiti formali e sostanziali con l’indicazione per ciascuna di esse del relativo punteggio alla stregua dei criteri di cui all’articolo 7 ed avanza specifica proposta al Ministro dell’interno per l’assegnazione delle risorse.

3. Ove il singolo soggetto presenti due o più domande per il finanziamento e la quota del fondo assegnato ai sensi dell’articolo 5 risulti insufficiente, il contributo è concesso a favore del progetto che presenti maggiore interesse secondo l’ordine di priorità indicato dallo stesso soggetto interessato.Per gli ulteriori progetti sono preferiti gli interventi di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003 e, in caso di pluralità degli stessi, quelli elaborati dagli enti parco nazionali o da soggetti gestori delle aree marine protette presentati dagli enti locali per il finanziamento. Le eventuali quote residue del fondo sono assegnate secondo l’ordine della graduatoria formata ai sensi dell’articolo 7.

4. La Commissione valuta la relazione tecnica di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c), ai fini della successiva erogazione della quota di contributo prevista dalla predetta disposizione.

Articolo 7
(Criteri di valutazione)

1. Le domande per l’ammissione al finanziamento dei progetti per la realizzazione degli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003 a valere sulla quota del Fondo di cui all’articolo 5 sono ordinate secondo i seguenti punteggi:
a) rilevanza del settore:
1. ai progetti presentati nei settori di interventi di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, punti 12;
2. ai progetti presentati nel settore di interventi di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, punti 10;
3. ai progetti presentati nei settori di interventi di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, punti 8;
4. ai progetti presentati nei settori di interventi di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, punti 6;
5. ai progetti presentati nei settori di interventi di cui agli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, punti 5;
b) impatto dell’intervento sulla popolazione presente nel territorio insulare nel periodo di massimo afflusso:
1. copertura del fabbisogno o erogazione del servizio a favore di non meno del 25 per cento della popolazione, punti 2,5;
2. copertura del fabbisogno o erogazione del servizio a favore di non meno del 50 per cento della popolazione, punti 5;
3. copertura del fabbisogno o erogazione del servizio per il 100 per cento della popolazione, punti 10.
4. copertura del fabbisogno o erogazione del servizio per non meno del 60 per cento della popolazione, punti 7,5;
c) effetto moltiplicatore:
1. progetti di pubblica utilità dove almeno l’80 per cento dei costi per lo sviluppo del progetto sia autofinanziante anche mediante il contributo di terzi, punti 9;
2. interventi di pubblica utilità dove almeno il 70 per cento dei costi per lo sviluppo del progetto sia autofinanziante anche mediante il contributo di terzi, punti 8;
3. interventi di pubblica utilità dove almeno il 60 per cento dei costi per lo sviluppo del progetto sia autofinanziante anche mediante il contributo di terzi, punti 6;
4. interventi di pubblica utilità dove almeno il 50 per cento dei costi per lo sviluppo del progetto sia autofinanziante anche mediante il contributo di terzi, punti 4;
d) interventi transinsulari ad economie di scala:
1. interventi che coinvolgono non meno del 30 per cento della popolazione dell’intero comparto delle isole minori, punti 2;
2. interventi che interessano almeno il 60 per cento della popolazione dell’intero comparto delle isole minori, punti 3;
3. interventi che coprono almeno l’80 per cento della popolazione delle isole minori, punti 4;
4. interventi che coinvolgono l’intero comparto delle isole minori, punti 5;
e) sostegno alle attività che riguardano più comuni:
1. ai progetti che riguardano almeno 4 comuni appartenenti a più di una regione, punti 3;
2. ai progetti che riguardano almeno 8 comuni, appartenenti a più di una regione, punti 6;
3. ai progetti che riguardano tutti i comuni insulari, punti 10;
f) interventi rientranti in progetti elaborati dagli Enti parco nazionali o dai soggetti gestori delle aree marine protette e presentati dagli enti locali, punti 10;
g) interventi per i quali venga presentata la dichiarazione di impegno a conseguire, per le infrastrutture turistiche da realizzare, il marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica secondo i criteri definiti dall’Unione europea con la decisione della Commissione del 14 aprile 2003-C(2003)235), punti 8.

3. Ai fini della formazione della graduatoria i punteggi sopra indicati sono normalizzati.

Articolo 8
(Decreto di individuazione degli interventi ammessi a finanziamento)

1. Con decreto del Ministro dell’interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono individuati i progetti ammessi al finanziamento del fondo con l’indicazione dell’importo concesso.

Articolo 9
(Modalità di erogazione del finanziamento)

1. Il finanziamento concesso secondo quanto previsto dai precedenti articoli viene erogato:
a) nella misura del 20 per cento entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui all’articolo 8;
b) nella misura di un ulteriore 50 per cento entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvio della realizzazione dei progetti;
c) nella misura del 30 per cento entro 30 giorni dall’invio di apposita relazione tecnica in cui si attesta la conclusione dei lavori o dell’attività intrapresa e si descrive il progetto realizzato ed i suoi costi finali. Per le infrastrutture turistiche l’erogazione della quota del 30 è subordinata alla comunicazione dell’avvenuta richiesta di acquisizione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica secondo i criteri definiti dall’Unione Europea con Decisione della Commissione del 14 aprile 2003 – C(2003)235).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, lì 15 marzo 2004

Il Ministro dell’interno
Pisanu             

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