Circolare F.L. 9/2010
Alle Prefetture-Utg
Loro Sedi
(ad esclusione delle Prefetture-Utg di Gorizia- Pordenone-Trieste-Udine
e, per conoscenza:
Alle Prefetture-Utg di
Gorizia-Pordenone-Trieste-Udine
Ai Commissariati del governo di
Trento e Bolzano
Presidenza della Giunta regionale della Valle d’Aosta
Aosta
OGGETTO: nuovi parametri di deficitarietà strutturale di cui al decreto ministeriale 24 settembre
2009 – ulteriori chiarimenti.
Di seguito alla circolare n. 4 del 2010 con la quale sono state fornite istruzioni circa l’applicazione dei parametri di deficitarietà, si ritiene utile rendere noti il contesto e le finalità in cui essi sono stati predisposti, previa concertazione con le associazioni degli enti locali. Con l’occasione, si forniscono altri chiarimenti applicativi in risposta ad alcuni quesiti pervenuti, soprattutto con riguardo al parametro relativo al volume complessivo della spesa di personale.
1. Finalità dei parametri
Come i parametri di deficitarietà precedentemente in vigore, anche quelli di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2009 prendono in considerazione valori e risultanze della contabilità finanziaria,ma si presentano ben più dettagliati nell’articolazione delle voci da considerare, attraverso la puntuale indicazione delle voci del corrispondente certificato del rendiconto di bilancio.
Inoltre anche la scelta delle soglie dei valori, oltre i quali il singolo parametro si presenta negativo, è stata oggetto di un attento approfondimento tecnico.
In generale, si è provveduto ad aggiornare ed adeguare tali utili strumenti di autoverifica dell’equilibrio strutturale dell’ente, soprattutto a vantaggio delle componenti che danno vita all’azione amministrativa (amministratori e dirigenti dell’ente in primis) che, in tal modo, possono utilizzare un supporto per individuare eventuali aspetti critici della gestione, da sottoporre a verifica e monitoraggio
Con l’applicazione dei nuovi indicatori alcuni enti locali potranno presentare - più che nel passato - valori che possono segnalare qualche aspetto di criticità, pur non registrando una situazione di deficitarietà strutturale, situazione che richiede - ai sensi dell’articolo 242 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - la deficitarietà del valore di almeno la metà dei parametri
Ciò non significa che la situazione finanziaria degli enti è peggiorata, ma solo che gli strumenti di misurazione forniti dai nuovi indici di deficitarietà strutturale sono stati predisposti in modo più analitico e adeguato per mettere in evidenza singoli fattori di criticità sui quali occorre concentrare l’attenzione e avviare le necessarie verifiche.
Del resto per l’ente locale assume rilevanza, ancor più del fatto che il valore parametro si presenti negativo, la misura in cui venga superata la soglia prevista dal parametro, ai fini di comprendere se ciò sia l’effetto di fatti di gestione occasionali e transitori, ovvero si tratti di una situazione che presenti una sua persistenza e continuità ultrannuale.Si tratta di aspetti che vanno, pertanto, valutati di parametro in parametro, a seconda dell’aspetto di gestione preso in considerazione ed in relazione a ciascun ente, in modo da tenere conto di situazioni specifiche e caratteristiche dell’ente.
2. Altri chiarimenti sull’applicazione dei parametri
2.1 Parametro concernente il risultato contabile di gestione (*)
In proposito si precisa che il parametro si presenta deficitario se il risultato contabile di gestione registri un valore negativo - al netto dell’avanzo di amministrazione utilizzato per spese di investimento - superiore al 2,5 per cento, per le amministrazioni provinciali, e al 5 per cento, per comuni e comunità montane, rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti.
Pertanto, se il risultato contabile di gestione registri un valore - di per sé – già positivo, il parametro non può essere deficitario ed, in ogni caso, è evidente che il valore dell’avanzo di amministrazione utilizzato per spese di investimento va a migliorare il valore del parametro, in quanto si aggiunge algebricamente al risultato contabile di gestione.
2.2 Parametro relativo alla spesa di personale
Poiché per le spese di personale a vario titolo (parametro n. 3 per le province, n. 6 per i comuni e n. 4 per le comunità montane) è possibile detrarre il valore degli contributi regionali e di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale, la corretta applicazione del parametro richiede che vada detratto il valore dei predetti contributi anche dal denominatore del parametro, ossia dal valore complessivo degli accertamenti delle entrate correnti.
Inoltre, per fornire chiarimenti agli enti che hanno chiesto di conoscere se è possibile escludere dal calcolo delle spese di personale i contributi regionali relativi alle funzioni delegate, si rappresenta che – nel quadro di contesto e delle finalità in cui sono stati elaborati i parametri – ciò è possibile solo se si tratti di contributi che vadano a finanziare in modo espresso e specifico spese di personale e non anche nel caso di contributi che finanzino complessivamente funzioni delegate.
In generale si fa, poi, presente che il riferimento alla circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell’economia e delle finanze, alla luce anche di quanto successivamente previsto dall’articolo 76, comma 1 del citato decreto legge - così come previsto nella nota metodologica degli stessi parametri1 - significa che vanno comprese tutte le componenti che in tale circolare vengono identificate come spese di personale. Tuttavia è evidente che le finalità per cui sono stati elaborati i parametri – come già si è ampiamente detto - sono quelli di identificare fattori di criticità nella sana struttura finanziaria degli enti e, quindi, non attengono alle misure per il calcolo della spesa di personale ai fini del suo contenimento.
Pertanto, ai fini del calcolo, non possono essere escluse o detratte spese che, pur avendo natura necessitata o con particolari caratteristiche, gravano sul bilancio dell’ente come le spese per aumenti contrattuali e le spese per il personale appartenente alle categorie protette.
Possono, invece, essere escluse dal calcolo le spese per le quali è previsto un corrispondente rimborso, come quelle del personale comandato presso altre Amministrazioni o anche quelle per lavoro straordinario durante le consultazioni elettorali nella misura in cui è dovuto il rimborso da parte del Ministero dell’interno.
3. Indicazioni per gli enti della regione Friuli-Venezia-Giulia, Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano
La presente comunicazione viene inviata solo per conoscenza agli enti della regione Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano i cui dati contabili, ivi compresi i dati dei parametri di deficitarietà strutturale, vengono acquisiti – come per il passato - solo per esigenze di coordinamento statistico ed informativo dei dati dell’amministrazione statale.
*******Si pregano gli Uffici territoriali in indirizzo di portare a conoscenza di comuni, province e comunità montane della rispettiva provincia il contenuto della circolare che viene reso visualizzabile, altresì, sulle pagine del sito internet di questa Direzione centrale alla voce “le circolari e i decreti”.
Roma, 7 maggio 2010
(Verde)
1 Il riferimento alle fattispecie di cui circolare n. 9 del 2006, trova applicazione per il fatto che non è stato ancora emanato il D.P.C.M. previsto dall’articolo 76, comma 6 del D.L. n. 112 del 2008.
(*) testo del paragrafo come successivamente corretto con successiva comunicazione del 10 maggio 2010



