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Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

 

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Circolare F.L. 9/2010

Alle Prefetture-Utg

Loro Sedi

(ad esclusione delle Prefetture-Utg di Gorizia- Pordenone-Trieste-Udine

e, per conoscenza:

Alle Prefetture-Utg di

Gorizia-Pordenone-Trieste-Udine

Ai Commissariati del governo di

Trento e Bolzano

Presidenza della Giunta regionale della Valle d’Aosta

Aosta 

OGGETTO:  nuovi parametri di deficitarietà strutturale  di cui al decreto ministeriale 24 settembre
                              2009 – ulteriori  chiarimenti.

Di seguito alla circolare n. 4 del 2010 con la quale sono state fornite istruzioni circa l’applicazione dei  parametri di deficitarietà, si ritiene utile rendere noti  il contesto e le finalità  in cui  essi sono stati predisposti, previa concertazione con le associazioni degli enti locali. Con l’occasione, si forniscono altri chiarimenti applicativi  in risposta ad alcuni quesiti pervenuti,  soprattutto con riguardo al parametro relativo al volume complessivo della  spesa di personale.

1. Finalità dei parametri

Come i parametri di deficitarietà precedentemente in vigore, anche quelli di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2009 prendono in considerazione valori e risultanze della contabilità finanziaria,ma si presentano ben più dettagliati   nell’articolazione delle   voci da considerare,  attraverso la  puntuale  indicazione delle  voci del corrispondente  certificato del rendiconto di bilancio.

Inoltre  anche la scelta delle soglie dei valori, oltre i quali il singolo parametro si presenta negativo,  è stata oggetto di un attento approfondimento tecnico.

In generale, si è provveduto ad aggiornare ed adeguare tali utili strumenti di autoverifica dell’equilibrio strutturale dell’ente, soprattutto a vantaggio delle  componenti che danno vita all’azione amministrativa (amministratori e dirigenti dell’ente in primis) che, in  tal modo, possono utilizzare  un supporto per individuare  eventuali  aspetti  critici della gestione,  da sottoporre a verifica e monitoraggio

Con l’applicazione dei nuovi indicatori  alcuni enti locali  potranno presentare  - più che nel passato  - valori che  possono segnalare qualche aspetto di criticità,  pur non registrando  una situazione di deficitarietà strutturale, situazione  che richiede  - ai sensi dell’articolo 242 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali -  la deficitarietà  del valore di  almeno la metà dei parametri

Ciò non significa che la situazione finanziaria degli enti è peggiorata, ma solo che gli strumenti di misurazione forniti dai nuovi  indici di deficitarietà strutturale sono stati predisposti in modo  più  analitico e adeguato  per  mettere in evidenza singoli  fattori di criticità  sui quali  occorre concentrare l’attenzione e avviare le necessarie  verifiche.

Del resto per l’ente locale  assume rilevanza, ancor più del fatto che il valore  parametro si presenti negativo,  la misura in cui venga superata la soglia prevista dal parametro, ai fini di  comprendere se ciò sia  l’effetto di fatti di gestione  occasionali e transitori,  ovvero si tratti di una situazione che  presenti una sua persistenza e continuità  ultrannuale.Si tratta di  aspetti che  vanno, pertanto, valutati di parametro in parametro, a seconda dell’aspetto di gestione preso in considerazione ed in relazione a ciascun ente, in modo da tenere conto di situazioni specifiche e caratteristiche dell’ente.

2. Altri chiarimenti sull’applicazione dei parametri

2.1 Parametro concernente il risultato contabile di gestione (*)

In proposito si precisa che il parametro si  presenta deficitario se  il risultato contabile di gestione registri  un valore negativo - al netto dell’avanzo di amministrazione utilizzato per spese di investimento -  superiore al 2,5 per cento,  per le amministrazioni provinciali,  e al 5 per cento, per comuni e comunità montane,  rispetto ai valori di accertamento delle  entrate correnti.

Pertanto, se il risultato contabile di gestione registri  un valore - di per sé – già positivo, il parametro  non può essere  deficitario ed, in ogni caso, è evidente che il valore dell’avanzo di amministrazione utilizzato per spese di investimento va a migliorare il valore del parametro, in quanto si aggiunge algebricamente al risultato contabile di gestione.  

2.2 Parametro relativo alla spesa di personale

Poiché per le spese di  personale a vario titolo (parametro n. 3 per le  province, n. 6 per i  comuni e n. 4 per le comunità montane)  è possibile detrarre il valore degli contributi regionali e di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale,  la corretta applicazione del parametro richiede che vada detratto il valore dei predetti contributi anche dal denominatore del parametro, ossia dal valore complessivo degli accertamenti delle entrate correnti.  

Inoltre, per fornire chiarimenti agli enti che hanno chiesto di conoscere se è possibile escludere dal calcolo delle spese di personale i contributi regionali relativi alle funzioni delegate, si rappresenta che – nel quadro di contesto  e delle finalità in cui sono stati elaborati  i parametri – ciò è possibile solo se si tratti di contributi che vadano a finanziare in modo espresso e specifico  spese di personale e non anche nel caso di  contributi che finanzino complessivamente  funzioni delegate.

In generale si fa, poi,  presente che il riferimento alla circolare n. 9 del  17 febbraio 2006  del Ministero dell’economia e delle finanze,  alla luce anche di quanto successivamente previsto dall’articolo 76, comma 1 del citato decreto legge  - così come previsto nella nota metodologica degli stessi parametri1   - significa che vanno comprese tutte le componenti che in tale circolare vengono identificate come spese di personale.  Tuttavia è evidente che  le finalità per cui sono stati elaborati i parametri  –  come già si è ampiamente detto  - sono quelli  di identificare fattori di criticità  nella  sana struttura  finanziaria degli enti e, quindi, non  attengono alle misure per il calcolo della spesa di personale ai fini del suo contenimento.

Pertanto, ai fini del calcolo,  non possono essere escluse o detratte  spese che, pur avendo natura necessitata o con particolari caratteristiche, gravano sul bilancio dell’ente come le spese per aumenti contrattuali e  le spese  per il personale appartenente alle categorie protette.

Possono, invece, essere  escluse dal calcolo le spese per le quali è previsto un corrispondente rimborso,  come quelle del personale comandato presso altre Amministrazioni  o anche  quelle per lavoro straordinario durante le consultazioni elettorali nella misura in cui è dovuto il rimborso da parte del Ministero dell’interno.
                     
3. Indicazioni  per gli enti della regione Friuli-Venezia-Giulia, Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano

La presente comunicazione viene inviata solo per conoscenza agli enti della regione Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano i cui dati contabili, ivi compresi i dati dei parametri di deficitarietà strutturale, vengono acquisiti – come per il passato - solo per esigenze  di coordinamento statistico ed informativo dei dati dell’amministrazione statale.

*******

Si pregano gli Uffici territoriali in indirizzo di portare a conoscenza di comuni,  province e comunità montane della rispettiva provincia il contenuto della circolare che viene reso visualizzabile, altresì,  sulle pagine del sito internet di questa Direzione  centrale alla voce “le circolari e i decreti”.

 

Roma, 7 maggio 2010
IL DIRETTORE CENTRALE
(Verde)

1 Il riferimento alle fattispecie di cui  circolare n. 9 del 2006, trova applicazione per il fatto che non è stato ancora emanato il D.P.C.M.  previsto dall’articolo 76, comma 6 del D.L. n. 112 del 2008.

 

(*) testo del paragrafo come successivamente corretto con successiva comunicazione del 10 maggio 2010


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