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Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

 

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Circolare F.L. 8/2011
e relativo comunicato del 4 agosto 2011

Alle Prefetture- uffici territoriali del governo
Loro Sedi

Ai Commissariati del governo di
Trento e Bolzano

Alla Presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta
Aosta

OGGETTO: Articolo 63-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Modalità per la predisposizione da parte dei comuni del rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille dell’IRPEF dell’anno di imposta 2008 e seguenti.

1. Premessa sul quadro normativo

Come è noto, l’articolo 63-bis del decreto legge indicato in oggetto ha riconosciuto al contribuente, per l’anno finanziario 2009 la facoltà di destinare una quota pari al cinque per mille dell’imposta stessa anche a sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relativo al periodo di imposta 2008, ed analoga facoltà è stata confermata – da altre disposizioni di legge  per le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2009 e 2010.(1)

I soggetti beneficiari del 5 per mille sono tenuti, per espressa disposizione di legge, alla redazione, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, di un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

In proposito, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 aprile 2009 e del 23 aprile 2010 hanno stabilito, rispettivamente per gli anni 2009 e 2010, le prescrizioni che regolano tale materia con specifiche disposizioni, oltre che per la rendicontazione delle somme da parte dei beneficiari, anche circa il riparto e la corresponsione delle somme stesse.

Si rinvia, pertanto, alla richiamata normativa per ulteriori elementi di dettaglio, segnalando che analoghe disposizioni sono state previste anche l’esercizio finanziario 2011 con riferimento alla quota del 5 per mille dell’Irpef  delle  dichiarazioni dei redditi dell’anno 2010 per effetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; in sostanza, la richiamata statuizione di legge va a confermare l’applicazione, anche per l’esercizio 2011, delle disposizioni del d.p.c.m. 23 aprile 2010 e aggiorna i termini ivi stabiliti.

 

2. Rendicontazione delle somme e modello ministeriale per la rendicontazione

Si è già detto dell’obbligo di rendicontazione, che va ottemperato  utilizzando il modello reso disponibile dalle Amministrazioni competenti all’erogazione delle somme, erogazione  che viene effettuata da questo Ministero per  le risorse a  sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

E’ stato  quindi predisposto un modello di rendiconto che i comuni sono tenuti a compilare per le somme che riceveranno a breve  e che concernono il cinque per mille  relativo  all’anno di imposta 2008 ed i cui importi vengono resi noti sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate alla seguente pagina internet www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate e visualizzando il link denominato “Archivio 5 per mille”  e  proseguendo poi nel percorso come segue: “5  per mille 2009”;  “Elenchi degli ammessi e degli esclusi al 5 per mille 2009 con l'indicazione delle scelte e degli importi (Data di pubblicazione: 28/02/2011” e “Attività svolte dai comuni”.

La visualizzazione dei dati nel sito dell’Agenzia viene riportata per anno finanziario di riferimento del versamento da parte del contribuente, per cui il cinque per mille 2009 si riferisce al periodo di imposta 2008.

In ordine ai pagamenti da effettuare si fa presente che - come previsto dall’articolo 11 del d.p.c.m. del 23 aprile 2010  che, in proposito, richiama le  indicazioni contenute nell’articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289  non verranno erogate le somme di importo inferiore a 12 euro.

Considerato che i comuni per l’anno finanziario 2008 (anno di imposta 2007)  non sono stati destinatari del contributo del 5 per mille Irpef, l’obbligo di rendicontazione, già previsto dall’articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e che viene richiamato anche nei d.p.c.m. citati, si deve intendere riferito alle somme relative agli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011, rispettivamente per i periodi di imposta 2008, 2009 e 2010.

A conclusione di questo paragrafo, vale la pena di sottolineare quanto disposto dall’articolo 12 del citato  d.p.c.m. 23 aprile 2010 e cioè che per le somme da erogare e relative al periodo di imposta 2009 e successivi (2) non sarà possibile utilizzare le somme percepite per coprire, in tutto o in parte, le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, trattandosi di importi erogati per finalità sociale.

Pertanto, i comuni beneficiari del contributo del 5 per mille dovranno redigere apposito rendiconto in conformità al modello allegato alla presente circolare e che viene  reso disponibile sul sito del Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza locale nelle pagine della  voce “circolari e decreti”.

Tale rendiconto dovrà essere firmato dal Responsabile dei Servizi Sociali, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dall’Organo di revisione economico-finanziaria e dovrà essere corredato da una relazione, sottoscritta dal predetto Responsabile dei servizi sociali, che illustri -  in dettaglio -  quanto riportato sinteticamente nel  modello di rendiconto.

Nel caso in cui il comune provveda alla spesa delle somme provenienti da 5 per mille con una  gestione indiretta, ossia attraverso esternalizzazioni, ivi compresa la gestione in forma associata, rimane in capo al comune beneficiario l’adempimento di rendicontare l’utilizzo delle somme  acquisendo, all’occorrenza, gli elementi informativi dai soggetti attraverso cui si realizza la predetta esternalizzazione.

 

3. Modalità e termini di presentazione del rendiconto ed invio al Ministero dell’interno

3.1  Predisposizione del rendiconto

Tutti i comuni destinatari delle somme sono tenuti alla redazione del rendiconto e della relazione entro un anno dall’effettiva percezione dell’importo spettante; ai fini del calcolo del termine, si fa riferimento al mese in cui viene accreditata la somma presso la competente Sezione provinciale di Tesoreria dello Stato (per esempio, se la somma risulta accreditata in tesoreria nel corso del mese di luglio  2011, il rendiconto dovrà essere redatto entro il 30 luglio  2012).

I comuni destinatari di contributi di importo inferiore a 20.000 euro dovranno conservare la rendicontazione ai propri  atti per 10 anni, secondo l’espressa statuizione dell’articolo 11, comma 4 del d.p.c.m. 3 aprile 2009 nonché  dell’articolo 12, comma 4, del d.p.c.m. 3 aprile 2010, anche perché è prevista la possibilità di operare -  da parte dell’amministrazione erogante le somme, ossia di questa Amministrazione - controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni che, peraltro, possono avvenire altresì presso le sedi dei comuni beneficiari.

3.2 Trasmissione al Ministero dell’interno

 

I  comuni che ricevono contributi di importo pari o superiore a 20.000 euro, devono trasmettere  la rendicontazione completa di tutta la documentazione,  entro trenta giorni dalla scadenza prevista per la redazione,  al Ministero dell’interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza locale – Piazza del Viminale  n. 1  - 00184 Roma.

Qualora alla scadenza del periodo per l’invio della rendicontazione, sia stata impegnata tutta la somma ma non risulti ancora completato il procedimento di pagamento dell’impegno, dovrà essere fornita adeguata informazione  di tale circostanza  ed indicati i tempi previsti  per il pagamento della restante somma che deve  - comunque - avvenire in tempi ragionevolmente brevi. In tal caso, sembra superfluo far presente che con il pagamento di tutta la somma impegnata dovrà essere tempestivamente   inviato un nuovo modello di rendicontazione completo di tutti i dati.

4. Modalità e termini per il recupero delle somme

Si ritiene utile richiamare  le disposizioni  contenute all’articolo 12 del d.p.c.m. 3 aprile 2009 e all’articolo 13 del d.p.c.m. 23 aprile 2010, circa le fattispecie che danno luogo a recupero dei   contributi erogati. Le fattispecie previste sono le seguenti:

- qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione;
- qualora i comuni che hanno percepito contributi di importo pari o superiore a 20.000 euro non abbiano inviato il rendiconto e la relazione nei termini di legge;
- qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non ottemperino alla richiesta ministeriale di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, la relazione illustrativa e la documentazione eventualmente richiesta.

Il recupero del contributo comporta l'obbligo, a carico del comune, di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione, in rapporto ai “prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati” e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale.

E’ anche previsto che se il comune non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il Ministero dell’interno provvederà al recupero coattivo nei termini di legge.

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Si pregano gli Uffici territoriali in indirizzo di portare a conoscenza dei  comuni  della rispettiva provincia il contenuto della circolare completa del modello di rendicontazione  in essa richiamato, che viene reso visualizzabile, altresì,  sulle pagine del sito internet di questa Direzione  centrale alla voce “le circolari e i decreti”.

 

(1) Si tratta  delle disposizioni  recate dall’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2010, n. 73 e dall’articolo 2, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010, n. 10.

(2) In effetti, il d.p.c.m. 23 aprile 2010  recante “Finalità e soggetti ai quali può essere attribuito il 5 per mille per l’anno finanziario 2010” si riferisce –  come è evidente dal testo – all’anno finanziario 2010, ma si è ritenuto utile far riferimento al relativo periodo di imposta considerando anche che le disposizioni sono state poi prorogate.

Roma lì, 13 luglio 2011

IL DIRETTORE CENTRALE
(Verde)

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