Circolare F.L. 24 / 1996
AI
PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA
DI BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA
A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
LORO SEDI
A TUTTI I COMUNI
LORO SEDI
A TUTTE LE COMUNITA' MONTANE
LORO
SEDI
e, per conoscenza:
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali
ROMA
ALLA CORTE DEI CONTI
Ufficio controllo atti Ministero Interno
Sezione Enti Locali
ROMA
AL MINISTERO DEL TESORO
Ragioneria
Generale dello Stato
ROMA
AL MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
ROMA
ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
ROMA
AL COMMISSARIO DELLO STATO
NELLA REGIONE SICILIANA
PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
NELLA REGIONE SARDA
CAGLIARI
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA
TRIESTE
AI COMMISSARI DEL GOVERNO
NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
LORO SEDI
AGLI UFFICI REGIONALI DI RISCONTRO
AMMINISTRATIVO DEL
MINISTERO DELL'INTERNO
Presso le Prefetture dei Capoluoghi di regione
LORO SEDI
ALLA SCUOLA SUPERIORE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO
SEDE
ALL'A.N.C.I.
Via dei Prefetti, n. 46 ROMA
ALL'U.P.I.
Piazza Cardarelli, n. 4 ROMA
ALL'U.N.C.E.M.
Via Palestro, n. 30
ROMA
ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
ROMA
OGGETTO: Istruzioni per la richiesta, da parte degli enti locali, del contributo erariale per il finanziamento dell'onere relativo alla concessione di aspettative sindacali.
1. Premessa
L'articolo 15 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492, ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province ed alle comunità montane di un contributo erariale corrispondente alla spesa sostenuta dal 1993 e per gli anni successivi dagli enti stessi per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali. Ciò con riferimento alla disciplina sulle aspettative sindacali contenuta all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333. E' previsto che alla copertura della spesa si provvede con la quota annuale dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP) versata allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. E', infine, stabilito che in caso di insufficienza della citata quota d'imposta il contributo è ripartito in proporzione ai fondi disponibili.
Il citato sistema di finanziamento della spesa sostituisce integralmente quello precedente basato sull'utilizzazione del fondo annuale di solidarietà alimentato dalle quote a carico di ciascun ente.
2. Criteri e modalità di concessione del contributo erariale
La nuova normativa prevede che l'onere in questione è finanziato con la quota annuale dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni versata allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali.
Detta quota, versata dalle amministrazioni provinciali in un conto aperto presso il Ministero del tesoro viene annualmente accreditata dal citato Dicastero sul capitolo 1601 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero relativo alla competenza dell'anno successivo a quello di riferimento.
Entro il corrente esercizio finanziario, pertanto, sarà accreditata sul cennato capitolo la quota della citata imposta relativa al 1995. Sulla base della quota già accreditata lo scorso anno, relativa al 1994 - già distribuita agli enti locali con criteri perequativi a norma del comma 2 del citato articolo 6 del decreto-legge n. 66, del 1989 - può prevedersi che l'ammontare della somma da accreditare si aggirerà intorno ai 60 miliardi.
Al momento, lo scrivente non è in grado di conoscere se tale stanziamento sarà sufficiente per provvedere al finanziamento della intera spesa relativa alla concessione delle aspettative sindacali degli anni 1993, 1994 e 1995 o se potrà provvedersi in una prima fase in proporzione alla somma disponibile.
Poichè è indispensabile impegnare i fondi sul citato capitolo 1601 entro il corrente esercizio per poter provvedere al relativo pagamento nell'anno 1997, è necessario conoscere con urgenza gli importi da impegnare in favore di ciascun ente che dovranno, pertanto, essere tempestivamente comunicati dagli enti stessi distinti per esercizio finanziario a partire dal 1993 e fino al 1995.
E' stato, pertanto, predisposto l'unito modello di certificato per la richiesta del contributo da parte di tutti gli enti locali interessati compresi quelli che in varie forme hanno già prodotto richiesta di finanziamento dell'onere con l'utilizzazione del fondo di solidarietà di cui sopra.
3. Certificazione da produrre per ottenere il contributo
Nel certificato gli enti debbono indicare gli elementi informativi del personale interessato, l'ammontare del trattamento economico annuo spettante a ciascun dipendente cui è stata concessa l'aspettativa sindacale comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'ente, il periodo relativo all'anno di riferimento della richiesta per il quale è stata concessa l'aspettativa sindacale nonchè l'ammontare del contributo richiesto. Dovrà compilarsi un certificato per ciascun esercizio finanziario dal 1993 al 1995. I certificati dovranno essere trasmessi con urgenza perchè come già precisato, questo Ministero dovrà impegnare i fondi entro il corrente esercizio finanziario, indicando per ciascun ente locale la somma dovuta.
E', pertanto, necessario che gli enti provvedano a trasmettere i certificati alla prefettura competente per territorio entro il termine del 31 ottobre 1996. E' il caso di precisare che eventuali ritardi nella trasmissione dei certificati possono comportare l'esclusione dell'ente dal pagamento del contributo in quanto sarà possibile l'erogazione dei fondi solo in favore degli enti elencati nel decreto di impegno dei fondi sul competente capitolo del bilancio dello Stato.
4. Adempimenti delle prefetture
Le prefetture dovranno consegnare agli enti locali copia della
presente circolare e dell'allegato modello preferibilmente a seguito di una riunione
di servizio con invito a provvedere all'invio dei certificati entro il termine
del 31 ottobre 1996.
Le prefetture stesse provvederanno a trasmettere a questo
Ministero i certificati stessi in un unico plico entro il 10 novembre 1996.
Sarà gradito un cenno di riscontro e di adempimento.
( Gelati )
Roma, li 28/09/1996


