Circolare F.L. 22/2001
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA (escluse le province della regione
Sicilia)
LORO SEDI
A TUTTE LE PROVINCE (esclusi gli enti delle regioni Trentino
Alto Adige e Sicilia)
LORO SEDI
A TUTTI I COMUNI (esclusi gli enti delle regioni Valle d'Aosta,
Trentino Alto Adige e Sicilia)
LORO SEDI
AL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Ufficio di Gabinetto
- Viale Trastevere,76/A
ROMA
ALL'A.N.C.I.
- Via dei Prefetti, 46
ROMA
ALL'U.P.I.
- P.zza Cardarelli, 4
ROMA
OGGETTO: Edilizia scolastica. Legge 11 gennaio 1996, n. 23. Trasferimento immobili sedi di istituti di istruzione secondaria superiore.
La legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante "Norme per l'edilizia scolastica" ha introdotto importanti innovazioni circa il riordino dell'intero settore dell'edilizia scolastica.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a) della citata legge, i comuni provvedono alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie. Alle province, invece, in forza dello stesso articolo, comma 1, lett. b), compete la fornitura e la relativa manutenzione per gli edifici da destinare a sede di istituti e scuole
di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.
Mentre nel passato la competenza gestionale degli edifici sede di scuole e istituti di istruzione secondaria superiore era ripartita tra Stato, province e comuni, la legge n. 23 del 1996 ha attribuito totalmente la gestione degli edifici sedi dei predetti istituti alle province.
Al fine di permettere alle province di esercitare le nuove funzioni, oltre al trasferimento delle risorse finanziarie, la citata legge n. 23 del 1996, all'articolo 8, prevede che gli immobili dei comuni e dello Stato utilizzati come sede di istituti di istruzione secondaria superiore siano trasferiti in uso gratuito, ovvero, in caso di accordo tra le parti, in proprietà con vincolo di destinazione ad uso scolastico alle stesse province.
In ordine all'applicazione della legge n. 23 del 1996, e puntualmente per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 8, sono sorti alcuni problemi interpretativi in relazione ai quali si è provveduto a chiedere il parere al Consiglio di Stato.
In particolare, al Consiglio di Stato è stato chiesto se per gli immobili di proprietà dei comuni locati alle province per ospitare istituti e scuole di istruzione secondaria superiore già di competenza delle stesse province in data anteriore all'entrata in vigore della citata legge n. 23 del 1996, (ad esempio licei scientifici) persista il rapporto di locazione e quindi il relativo rapporto obbligatorio, o se gli stessi immobili debbano formare oggetto delle convenzioni di cui all'articolo 8 della citata legge.
Il Consiglio di Stato con parere n. 1302/2000, che si allega in copia, si è espresso nel senso che dalle disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge n. 23 del 1996 deriva che i rapporti di locazione aventi ad oggetto gli edifici suddetti ed in essere alla data di entrata in vigore della predetta legge si considerano risolti e che gli stessi immobili devono essere trasferiti in uso gratuito ovvero, in caso di accordo tra le parti, in proprietà alla province.
Si pregano codeste prefetture di portare a conoscenza dei comuni e delle province il contenuto della presente circolare e dell'allegato parere del Consiglio di Stato.
IL DIRETTORE GENERALE
(Morcone)
Roma, lì 06 giugno 2001


