Circolare F.L. 2 / 2005
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
A TUTTE LE PROVINCE LORO SEDI
A TUTTI I COMUNI LORO SEDI
A TUTTE LE COMUNITA' MONTANE LORO SEDI
e, per conoscenza,
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Dipartimento per la funzione pubblica R O M A
- Dipartimento per gli affari regionali R O M A
- Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città- Autonomie
Locali R O M A
ALLA CORTE DEI CONTI
- Sezione Enti Locali R O M A
AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato R O
M A
AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
- Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione R
O M A
- Dipartimento per le politiche fiscali - Agenzia e Enti
della fiscalità R O M A
- Studi e politiche economico fiscali R O M A
- Federalismo fiscale R O M A
ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI R O M A
AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA CAGLIARI
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA TRIESTE
ALLA SCUOLA SUPERIORE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO S E D E
ALL'A.N.C.I. - Via dei Prefetti, n. 46 R O M A
ALL'U.P.I. - P.zza Cardelli, n. 4 R O M A
ALL'U.N.C.E.M. - Via Palestro, n. 30 R O M A
ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA R O M A
OGGETTO: Certificazioni per la dimostrazione del tasso di
copertura nel 2004 dei costi dei servizi a domanda individuale,
del servizio di nettezza urbana e del servizio acquedotto.
SOMMARIO
§ 1. Premessa
§ 2. Modalità di presentazione della certificazione
§ 3. Enti tenuti alla certificazione
§ 4. Redazione della certificazione
§ 5. Adempimenti delle Prefetture-Uffici Territoriali
del Governo
Allegati: 1 - Codici del tipo di gestione
§ 1. Premessa
Com'è noto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di approvazione del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, tra l’altro, disciplina la normativa inerente gli enti in condizioni strutturalmente deficitarie.
Secondo la suddetta normativa, gli enti locali – province, comuni e comunità montane - in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi del comma 1 del novellato articolo 242 del suddetto Testo unico, e gli enti che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario ai sensi del successivo articolo 246 e per la durata del risanamento di cui all’articolo 265, devono dimostrare, con apposita certificazione, che i costi complessivi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale e del servizio acquedotto, per l'anno 2004, siano coperti, con tariffe e/o contributi finalizzati, nella misura e con le modalità di cui al comma 2 lettere a) e b) del novellato articolo 243. In base al combinato disposto del comma 2, lettera c), e del comma 3, ultimo capoverso, dello stesso articolo 243 e delle disposizioni contenute al Capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche ed integrazioni, si costituisce in capo ai predetti enti l'obbligo di dimostrare che, per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, il rapporto tra entrate e costi, determinati nella misura e con le modalità di cui allo stesso Capo III, sia tale da rispettare almeno i tassi minimi di copertura prescritti all'articolo 61 comma 1.
Per quanto riguarda poi l'individuazione degli enti locali (ovvero province, comuni e comunità montane) in condizioni strutturalmente deficitarie, è necessario ricorrere alla procedura indicata nel decreto del Ministro dell’interno 10 giugno 2003, pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – n° 188 del 14 agosto 2003, emanato ai sensi del citato articolo 242, comma 2.
Le modalità ed i termini per la presentazione delle certificazioni suddette ed i successivi adempimenti, sono stati stabiliti, in base allo stesso articolo 243, comma 4, del Testo unico, con decreto del Ministro dell'Interno del 23 dicembre 2003, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale – n. 9 del 13 gennaio 2004.
Le certificazioni dimostrative del tasso di copertura dei costi dei servizi, utilizzabili per l’adempimento dell’anno 2004, sono consultabili e scaricabili dal sito internet di questa Direzione alla pagina http://finanzalocale.interno.it, in allegato al predetto D.M. 23 dicembre 2003. Si invitano gli Uffici in indirizzo, in caso di necessità, ad assistere quegli enti che dovessero rappresentare dei problemi in merito all’acquisizione dei modelli dal sito internet.
Ciascuna Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, per l'ambito territoriale di propria competenza, è tenuto ad individuare gli enti di cui agli articoli 242 e 246 del Testo unico tenuti alla presentazione della certificazione dimostrativa del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 2004, con le modalità di cui al successivo paragrafo § 3, nonché a curare l'acquisizione delle certificazioni stesse ed istruire il procedimento amministrativo che sfocerà, in caso di inadempimento, nell'adozione di eventuali provvedimenti prefettizi di irrogazione della sanzione di legge, in base ai decreti del Ministro dell'interno 5 agosto 1992 e 15 marzo 1994.
I predetti uffici sono conseguentemente pregati di evidenziare agli enti interessati che il termine perentorio di presentazione della certificazione, per l'anno 2004, debitamente redatta, è fissato, dal precitato decreto ministeriale, al 31 marzo 2005.
Si evidenzia che l'uso di modulistica predisposta per un diverso tipo di ente inficia la validità della certificazione (ad es.: non è valida la certificazione prodotta da un comune sul modello per le province).
Occorre, infine, sottolineare che avverso i provvedimenti emessi dalle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo sulla base delle certificazioni in argomento, trattandosi di specifica e circostanziata delega data alle SS.LL., è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non è ammesso ricorso gerarchico.
Al Ministero dell'interno resta, comunque, il procedimento conclusivo di effettiva decurtazione delle somme dovute dagli enti eventualmente sanzionati.
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sul contenuto dell’articolo 243, comma 7 del Testo unico, il quale sottopone gli enti dissestati anche all’obbligo certificativo. Tuttavia, tali enti, sono esclusi dalla sanzione della perdita dell’1% del contributo ordinario in quanto quest’ultima, prevista dal precedente comma 5, è riferita esclusivamente agli enti locali strutturalmente deficitari.
§ 2. Modalità di presentazione della certificazione
Le certificazioni debbono essere presentate - in duplice originale - alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo competenti per territorio improrogabilmente entro il termine del 31 marzo 2005, fissato dal precitato decreto ministeriale 23 dicembre 2003.
Sono valide, oltre alle consegne manuali a mezzo corriere, anche quelle postali comprovate dalla data della raccomandata postale con avviso di ricevimento.
Ai fini del rispetto del predetto termine, faranno fede nel primo caso, il bollo-datario apposto sulla lettera di trasmissione dell'ente dalle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e nel secondo caso il bollo-datario apposto dall'ufficio postale (entrambi anteriori o al massimo contestuali alla data del 31 marzo 2005).
§ 3. Enti tenuti alla certificazione
3.1 Enti in condizione di dissesto.
Sono tenuti alla certificazione per l'anno 2004 tutte le province, escluse quelle autonome di Trento e Bolzano e quelle del Friuli Venezia Giulia, e tutti i comuni, esclusi quelli del Trentino Alto-Adige , della Valle d'Aosta e del Friuli Venezia Giulia, che, ai sensi dell'articolo 246 del Testo unico, hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario, per la durata del risanamento ed anche per le proprie aziende.
3.2 Enti in condizioni strutturalmente deficitarie.
Per quanto riguarda gli enti in condizioni strutturalmente deficitarie, tenuti a produrre la certificazione in materia di copertura dei costi di alcuni servizi, sulla base dell’articolo 243 del Testo Unico, occorre rilevare che con l’emanazione del decreto ministeriale, che fissa i parametri obiettivi, l’individuazione degli enti da considerare deficitari per l’esercizio 2004 avviene sulla base della tabella allegata al certificato del conto di bilancio dell’anno 2002.
Si ritiene, infine, opportuno sottolineare il disposto dell’articolo 243, comma 6, del citato Testo Unico, richiamato dal D.M. 23 dicembre 2003, in base al quale gli enti locali soggetti in via provvisoria agli adempimenti in materia di copertura dei costi dei servizi sono tenuti alla presentazione della relativa certificazione nel caso in cui tale status permanga anche alla data del 31 marzo 2005 (sempre con riferimento al rendiconto della gestione dell’anno 2002).
§ 4. Redazione della certificazione
Occorre premettere che ai sensi degli articoli 3 e 6 del citato D.M. 23 dicembre 2003, la certificazione deve essere prodotta anche nel caso in cui questa risulti, in tutto o in parte, negativa in quanto l'ente, rispettivamente, non eroga alcun servizio o eroga solo alcuni servizi. Essa è, infatti, unica e distinta in più parti relative ai vari tipi di servizi, per cui l'omessa trasmissione di tutta o di solo una parte della certificazione (anche se negativa) costituisce inadempimento all'obbligo di legge.
Unica eccezione è fatta per le province, le quali possono non redigere il solo quadro 3 della certificazione, relativo al servizio nettezza urbana, in quanto il servizio è, per sua stessa natura, istituzionalmente affidato ad altri enti, come indicato nell’articolo 5 del citato D.M. 23 dicembre 2003.
4.1 - Aspetti sostanziali della redazione
La lettura coordinata delle disposizioni di legge, richiamate al paragrafo 1, conduce ad individuare, come contenuto dell’adempimento, la copertura di una percentuale minima dei costi dei servizi per l'anno 2004 ed il rispetto del termine per la presentazione delle certificazioni dimostrative. Il primo è ovviamente connesso al secondo, con la conseguenza che, essendo la certificazione soggetta al termine perentorio del 31 dicembre 2004, nessun elemento posteriore a questa data potrà essere considerato utile ai fini della determinazione delle percentuali di copertura dei costi.
Tale principio è, inoltre, rilevabile dalle disposizioni dell’articolo 162 del citato Testo unico.
Per quanto attiene alla determinazione del tasso minimo di copertura dei costi ed alla determinazione delle relative voci finanziarie, si applicano, per i servizi a domanda individuale e per il servizio acquedotto, le disposizioni contenute nell'articolo 243 commi 2 e 3 del citato Testo unico.
Si richiama l'attenzione sul contenuto dell'articolo 243, comma 2, lettera a), del citato Testo unico, là dove si dispone che, ai fini del calcolo del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale nel loro complesso, i costi di gestione degli asili nido devono essere computati al 50 per cento.
Pertanto, nella certificazione, i costi degli asili nido sono da indicarsi nell'apposito riquadro al 50 per cento del totale rilevato dalle risultanze amministrativo-contabili dell'ente, così come specificato nella certificazione stessa. Le relative entrate vanno comunque considerate per intero.
Si precisa che tra le spese va considerato l'ammortamento tecnico, mentre l'inserimento dell'ammortamento finanziario è facoltativo, non essendo richiamato dalla norma. Ai fini del calcolo del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, per le entrate si considerano sia gli accertamenti di entrata da tariffa sia i contributi finalizzati, che abbiano cioè un esplicito vincolo di destinazione alla gestione di uno o più particolari servizi. Quanto al tasso di copertura dei costi del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni e del servizio acquedotto, per le entrate si considerano solo ed esclusivamente gli accertamenti di entrata, rispettivamente, da tariffa e/o tassa. Per tali ultimi servizi non possono in alcun modo essere considerate, ai fini della copertura, entrate di natura diversa (come ad esempio il contributo regionale per assunzione di personale successivamente destinato ad uno dei predetti servizi), né il corrispondente onere può essere escluso dal computo del costo di gestione di parte degli oneri sostenuti per l'erogazione del servizio. La normativa citata in premessa, non recando alcuna deroga al proprio dettato, non permette interpretazioni estensive difformi da quanto predetto.
Si ritiene opportuno precisare che le disposizioni di cui al Capo II – Enti dissestati - articoli 244 e seguenti - del citato Testo Unico non sono applicabili alle comunità montane.
Al fine di effettuare un raccordo tra contabilità finanziaria ed economica richiamate rispettivamente dagli articoli 228 e 229 del citato Testo unico, a titolo indicativo, nella compilazione della certificazione dimostrativa del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi, nella parte attinente ai costi di gestione, si dovrà tener conto che:
- • nella voce “Acquisto di beni e servizi” confluiscono le spese relative ad acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi ed oneri straordinari della gestione corrente;
- • nella voce “Trasferimenti e ammortamenti” confluiscono le spese relative a trasferimenti, interessi passivi e oneri finanziari diversi, imposte e tasse, ammortamenti di esercizio.
4.2 - Disposizioni per il servizio nettezza urbana
L'articolo 61, comma 1 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, dispone che i costi di esercizio, del solo
servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati
di cui all'articolo 58, devono essere coperti dal gettito
della tassa, nelle seguenti misure minime :
a) al 50 per cento per tutti gli enti,
esclusi quelli di cui alla seguente lettera b);
b) al 100 per cento - copertura integrale dei costi di gestione
del servizio - per gli enti locali che hanno dichiarato
il dissesto finanziario e per tutta la durata del risanamento,
in base al disposto dell'articolo 251, comma 5, del citato
Testo unico;
c) al 70 per cento per gli enti in condizioni di squilibrio
finanziario di cui all’articolo 242 del citato Testo
Unico.
Sempre per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, l'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 507 del 1993 detta i criteri per la determinazione dei costi del servizio da coprire con il gettito complessivo della tassa nelle predette misure minime.
E', comunque, importante sottolineare come dal combinato disposto degli articoli 58 e 61 del decreto legislativo n. 507 del 1993, si evince che la tassa è istituita per il solo servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, con esclusione, quindi, dello smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree, contrariamente a quanto disposto negli anni anteriori al 1994. Pertanto, sia la tassa che il tasso di copertura dei costi del servizio vanno determinati escludendo dai costi quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree e dei rifiuti che, comunque, non siano qualificabili come rifiuti solidi urbani interni ed includendovi tutti i costi inerenti, ivi compreso l'ammortamento finanziario degli investimenti effettuati. Si precisa che ai sensi dell’articolo 3, comma 68, lett. b) della legge 28 dicembre 1995 n. 549, la deduzione dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana, a titolo di costo dello smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree, non può essere inferiore al 5 per cento né superiore al 15 per cento, ferma restando per gli enti dissestati la necessità che tale deduzione non sia superiore al 5 per cento, come prevedono anche i decreti del Ministro dell’interno di approvazione dei provvedimenti di risanamento.
Si precisa, inoltre, che ai fini del calcolo del tasso di copertura si fa riferimento ai soli accertamenti di entrata da tassa, con esclusione di ogni contribuzione come precisato al precedente punto 4.1.
Ai fini della certificazione dimostrativa del tasso di copertura, per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni dell'anno 2004, si potrà tener conto dei soli adeguamenti tariffari intervenuti entro il 31 maggio 2004, riferiti all’anno stesso e che nello stesso 2004 abbiano dato luogo ad accertamento di entrate a mezzo di apposito atto deliberativo di approvazione del relativo ruolo di riscossione. Il suddetto termine deriva dal combinato disposto dell'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n° 507 del 1993 e del decreto legge 29 marzo 2004, n. 80 convertito nella legge 28 maggio 2004, n. 140, che ha differito al 31 maggio 2004 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2004.
A puro titolo informativo si rappresenta che l’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante norme sull’“Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” ha soppresso la tassa di cui all’articolo 58 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, istituendo al successivo comma 2 la tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani, con conseguente obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio.
Allo stato attuale la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha prorogato di un ulteriore anno l’obbligo per il passaggio da tassa a tariffa, rinviando il passaggio all’esercizio finanziario 2006, per gli enti che presentano un grado di copertura dei costi del servizio superiore al 55%.
4.3 - Aspetti formali della redazione
Con la firma del quadro 1 del modello, sul quale, tra l'altro,
va indicato a quattro cifre l'anno di riferimento nell'apposito
spazio, si attesta, in particolare, che la certificazione
è redatta tenendo presente che :
– gli accertamenti, le riscossioni,
gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze
amministrative e contabili dell'ente;
– gli accertamenti e gli impegni discendono da atti
formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali
crediti e debiti di amministrazione di competenza dell'anno
di riferimento della certificazione;
– gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue,
sono addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente
alle reali prestazioni rese;
– non vi sono altre partite al di fuori di quelle
riportate nella certificazione stessa.
§ 5. Adempimenti delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo
Ciascuna Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo provvederà a diffondere la presente circolare a province, comuni e comunità montane, sottolineando che la stessa sarà pubblicata anche sul sito di questa Direzione centrale ( http://finanzalocale.interno.it), nella sezione “Circolari e decreti” per l’anno 2005.
Ai sensi delle richiamate disposizioni, provvederà, per l'ambito territoriale di propria competenza, all'individuazione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie e degli enti dissestati tenuti alla presentazione della certificazione dimostrativa del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 2004 entro il termine del 31 marzo 2005 ed alla successiva trasmissione a questo Ministero delle certificazioni di cui alla presente circolare.
Anche per le certificazioni dell'anno 2004 si applica il disposto dei decreti del Ministro dell'interno in data 5 agosto 1992 e in data 15 marzo 1994, i quali hanno delegato alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo il compito di avviare e portare a conclusione il procedimento amministrativo connesso alla presentazione delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi degli enti locali.
I suddetti decreti disciplinano in modo preciso l'iter procedurale. Ad ogni buon conto si richiama l'attenzione sulla trasmissione al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale - Via C. Balbo 39/A - III piano - Roma, di un originale delle certificazioni entro il 31 luglio 2005 e degli eventuali provvedimenti di sanzione adottati.
Ciascuna Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo vorrà trattenere ai propri atti un esemplare delle certificazioni unitamente alle lettere di trasmissione ed a tutti gli elementi necessari ad accertare l'adempimento entro il termine prescritto. Particolare attenzione dovrà essere riservata alle buste su cui è apposto il bollo-datario di accettazione da parte degli uffici postali, in relazione al paragrafo 2.
(Malinconico)
Roma lì, 11 febbraio 2005



