Circolare F.L. 16 / 2001
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA (escluse le prefetture di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone) - LORO SEDI
A TUTTI I COMUNI - LORO SEDI
e, per conoscenza,
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali
00186 R O M A
ALLA CORTE DEI CONTI - Sezione enti locali-Via Baiamonti, 1-00195 R O M A
AL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA- Ragioneria Generale dello Stato - I.GE.P.A.- Direzione Generale del Tesoro - Servizio II-Via XX Settembre-00187 R O M A
AL MINISTERO DELLE FINANZE- Dipartimento delle entrate- Direzione centrale per la fiscalità locale -Viale Boston, 44-00144 R O M A
ALL’A.N.C.I.- Via dei Prefetti, n. 46 -00186 R O M A
Oggetto: Contributo statale a favore dei comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell’imposta comunale sugli immobili a seguito dell’attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D”.
L’articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (finanziaria 2001) prevede un contributo di lire 42,007 miliardi a favore dei comuni che, negli anni 1998, 1999 e 2000, hanno subito minori entrate derivanti dal gettito dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a seguito dell’attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nella categoria catastale del gruppo “D”. Il contributo, in base alla citata norma, è commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell’I.C.I. dell’anno 1993 con l’aliquota del 4 per mille e quello riscosso in ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, anch’esso calcolato con l’aliquota del 4 per mille. L’entità del contributo è al netto del contributo minimo garantito previsto dall’articolo 36, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili. E’ inoltre detratto l’importo del contributo concesso per gli anni 1998 e 1999 ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei confronti degli enti che ne hanno eventualmente usufruito. In caso di insufficienza dei fondi il contributo è attribuito in misura direttamente proporzionale alla perdita subita.
Con il decreto del Ministro dell’interno del 30 gennaio 2001 è stata definita la certificazione attraverso cui i comuni possono attestare la perdita del gettito dell’I.C.I. ai fini della concessione del contributo statale.
Il citato articolo 53, comma 14, della legge n. 388 del 2000 prevede che la suddetta certificazione debba essere trasmessa entro il 31 marzo 2001 al fine di ottenere il contributo.
L’A.N.C.I. ha rappresentato le notevoli difficoltà che i comuni hanno incontrato nel reperire i dati esatti per la determinazione delle minori entrate derivanti dall’I.C.I. per le cause indicate nella citata normativa. In particolare, è stato evidenziato che i comuni, nella generalità dei casi, non hanno a disposizione i dati precisi delle variazioni degli edifici in questione per gli anni 1998 e 1999, mentre nessun ente ha a disposizione i dati riferiti all’anno 2000. Tali problematiche hanno impedito una regolare predisposizione e invio delle richieste certificazioni entro il termine del 31 marzo 2001.
In relazione alle accennate difficoltà che impediscono ai comuni di determinare con esattezza le minori entrate in materia di I.C.I., l’A.N.C.I. ha richiesto il rinvio del termine previsto dall’articolo 53, comma 14, della legge n. 388 del 2000 per la trasmissione della prescritta certificazione, indispensabile per la concessione del contributo.
Di fronte a tali considerazioni, valutato che una conoscenza esatta delle perdite dell’I.C.I. influisce in maniera diretta sulla concessione del contributo statale e, quindi, sulla sua regolare attribuzione e che non è possibile intervenire in via legislativa considerato l’avvenuto scioglimento delle Camere, si ritiene opportuno concedere ai comuni la dilazione sino e non oltre il 31 ottobre 2001 del termine per la presentazione della certificazione prevista dall’articolo 53, comma 14, della legge n. 388 del 2000 ed approvata con il decreto del Ministro dell’interno del 30 gennaio 2001. In virtù di tale differimento i comuni che hanno già presentato la certificazione possono inviare ulteriori attestazioni sostitutive al fine di rettificare eventuali dati imprecisi o incompleti. Gli enti che, a causa delle difficoltà prima esposte, non hanno trasmesso alcuna dichiarazione in relazione al minore gettito dell’I.C.I. possono inviare, entro il predetto termine del 31 ottobre 2001, le necessarie certificazioni al fine di ottenere il previsto contributo statale.
Le prefetture sono invitate a diramare il contenuto della presente circolare a tutti i comuni.
IL SOTTOSEGRETARIO DI
STATO
(Sen. Severino Lavagnini)
6 aprile 2001


