Circolare F.L. 14 / 2001
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA -LORO SEDI
e. per conoscenza,
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali -ROMA
ALLA CORTE DEI CONTI - Sezione enti locali - ROMA
AL MINISTERO DEL TESORO,DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.GE.P.A. ROMA
ALLA BANCA D'ITALIA - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il tesoro - ROMA
AL MINISTERO DELLE FINANZE - Dipartimento delle entrate -Direzione centrale per la fiscalità locale - ROMA
ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Via Goito n. 4- ROMA
AI COMMISSARI DELGOVERNO DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO - LORO SEDI
ALLA SCUOLA SUPERIORE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO - SEDE
ALL'A.N.C.I. - Via dei Prefetti, n. 46- ROMA
ALL'U.P.I. - P.zza Cardelli, n. 4 - ROMA
ALL'U.N.C.E.M. - Via Palestro n. 30 - ROMA
ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ROMA
ALL'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - P.zza del Gesù n. 49 - ROMA
OGGETTO: Erogazione trasferimenti erariali spettanti ai comuni inferiori a 50.000 abitanti per gli anni 2000 e precedenti. Disposizione transitoria.
Sommario
- Premessa.
- Modalità di erogazione dei trasferimenti erariali.
- Difficoltà finanziare rappresentate dai comuni inferiori a 50.000 abitanti.
- Disposizione transitoria.
Allegati
Modello di richiesta erogazione dei contributi erariali spettanti per gli anni 2000 e precedenti.
1. Premessa
Come è noto 1a legge 23 dicembre 2001, n. 388 all'articolo 66, comma 1 ha stabilito che per gli anni 2001 e 2002 conservano validità le disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 449. Per gli enti locali le disposizioni si applicano a tutte le province e a tutti i comuni superiori a 50.000 abitanti.
Relativamente ai comuni inferiori a 50.000 abitanti la citata legge non ha prorogato la validità delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 febbraio 1997, n. 30.
2. Modalità di erogazione dei contributi erariali.
In relazione a quanto stabilito dalla suddetta disposizione, i trasferimenti erariali spettanti alle province nonché ai comuni superiori a 50.000 abitanti verranno erogati da questo Ministero al raggiungimento del limite di giacenza, così come stabilito dal citato articolo 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997.
Relativamente ai comuni inferiori a 50.000 abitanti a decorrere dall'anno 2001, i contributi erariali verranno erogati direttamente alle scadenze stabilite dall'articolo 1, comma 158, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in base al quale il contributo ordinario, il contributo perequativo e il contributo consolidato sono corrisposti in tre rate; la prima entro il mese di febbraio, la seconda entro il mese di maggio e la terza entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Il pagamento della terza rata può essere anticipato previa autorizzazione del Ministero del Tesoro.
Per quanto attiene agli altri contributi erariali non essendo previste scadenze per l'anno 2001 si provvederà all'erogazione sulla base delle scadenze stabilite dall'articolo 9, comma 4, lettere a), b) e c) del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
In considerazione di quanto sopra, ai fini di prevenire l'insorgenza di difficoltà economiche il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha autorizzato le sezioni di tesoreria, qualora le giacenze dei singoli enti fossero scese al di sotto del limite di giacenza del 20% vigente per l'anno 2000, per il periodo tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2001 ad effettuare accreditamenti sulle contabilità speciali a valere sulle comunicazioni giacenti presso le Sezioni stesse.
Alla data del 28 febbraio 2001 le restanti comunicazioni ancora giacenti presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato sono state improrogabilmente annullate.
3. Difficoltà finanziarie rappresentate dai comuni inferiori a 50.000 abitanti.
Numerosi enti locali hanno rappresentato la necessità di ottenere in breve tempo l'erogazione dei citati trasferimenti erariali giacenti presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato alla suddetta data del 1° marzo 2001 stante l'esigenza di ricostituire la consistenza delle somme vincolate. Tali somme sono state utilizzate per il pagamento delle spese correnti o per esigenze connesse al pagamento di spese improrogabili e impreviste per le quali in precedenza le sezioni di tesoreria, su richiesta del tesoriere dell'ente stesso, provvedevano, in deroga al limite di giacenza, ad effettuare le anticipazioni in conto sospeso, in modo da assicurare le disponibilità sufficienti per i pagamenti a scadenza.
In merito all'utilizzo di entrate a specifica destinazione si fa presente che l'articolo 195 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e di quelli che non hanno ricostituito i fondi vincolati utilizzati in precedenza, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile e comunque entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate del penultimo anno corrispondente. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.
In relazione a quanto disposto per gli enti locali, che hanno utilizzato le somme vincolate, l'erogazione dei contributi erariali con scadenza 28 febbraio 2001, dovrà essere prioritariamente destinata a ricostituirne la consistenza.
4. Disposizione transitoria.
Al riguardo si fa presente che non riesce possibile erogare nel breve tempo le somme ancora spettanti agli enti locali a causa dell'indisponibilità dei fondi di cassa che comunque sono stati già richiesti al competente Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Tuttavia, al fine di prevenire l'insorgenza di difficoltà finanziarie, si ritiene necessario disporre una regolamentazione transitoria per l'erogazione dei contributi ancora spettanti ai comuni inferiori a 50.000 abitanti per i decorsi esercizi finanziari .
Pertanto ove i citati comuni abbiano la necessità di ricostituire la consistenza delle somme vincolate ai sensi dell'articolo 195 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero debbano far fronte a spese improrogabili o impreviste, su richiesta dell'ente interessato, questo Ministero provvederà a disporre l'erogazione di uno o più trasferimenti arretrati sufficienti a finanziare gli importi richiesti.
Si comunica che tale sistema verrà applicato fino all'assegnazione a questo Ministero dei fondi di cassa richiesti al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
La richiesta di erogazione dei trasferimenti in argomento dovrà essere formalizzata attraverso l'allegato modello unitamente alla dichiarazione del tesoriere comunale e dovranno essere inviate via fax ai numeri 06-46549615/06-46549653.
Si pregano i signori prefetti di voler trasmettere la presente circolare ai comuni interessati con la massima cortese urgenza.
IL
DIRETTORE GENERALE
(Morcone)
Roma lì, 22 marzo 2001
Trasmissione via fax
COMUNE DI............................................................(..........)
AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE E PER I SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO FINANZA LOCALE
DIVISIONE FINANZIAMENTO ENTI LOCALI
Vista la circolare del Ministero dell'Interno F.L.n. del intesa a disciplinare transitoriamente l'erogazione delle somme spettanti ai comuni inferiori a 50.000 abitanti a titolo di contributi erariali per gli anni 2000 e precedenti.
Si richiede l'accreditamento dei trasferimenti erariali giacenti presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato alla data del 1° marzo 2001 per:
1) La ricostituzione delle somme vincolate ai sensi dell'articolo 195 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per lire
2) Per le sottoindicate spese inderogabili, scadenti entro 30 giorni dalla data della presente domanda:
| Data di scadenza (gg/mm/aa) | Tipologia delle spese (per gruppi omogenei) | Importo |
Si allega la dichiarazione del tesoriere attestante che alla data della richiesta non esistono disponibilità per la ricostituzione totale o parziale dei fondi vincolati e/o per fronteggiare le spese inderogabili tenuto conto anche delle erogazioni già disposte a titolo di trasferimenti erariali spettanti per l'anno 2001.
Data
Il Legale Rappresentante dell'ente
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Nome, cognome e recapito telefonico del responsabile del servizio finanziario
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