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Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

 

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Circolare F.L. 13 / 2001

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA- LORO SEDI

A TUTTE LE PROVINCE -LORO SEDI

A TUTTI I COMUNI -LORO SEDI

A TUTTE LE COMUNITA' MONTANE- LORO SEDI

e, per conoscenza,

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali -R O M A

ALLA CORTE DEI CONTI - Sezione Enti Locali -R O M A

AL MINISTERO DEL TESORO - Ragioneria Generale dello Stato -R O M A

AL MINISTERO DELLE FINANZE - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale -R O M A

AL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -R O M A

ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI -R O M A

AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA -PALERMO

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA -CAGLIARI

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA -TRIESTE

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO -LORO SEDI

AGLI UFFICI REGIONALI DI RISCONTRO AMMINISTRATIVO DEL MINISTERO DELL'INTERNO- Presso le Prefetture dei Capoluoghi di Regione-LORO SEDI

ALLA SCUOLA SUPERIORE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO - S E D E

ALL'A.N.C.I.- Via dei Prefetti, n. 46- R O M A

ALL'U.P.I. - P.zza Cardelli, n. 4 - R O M A

ALL'U.N.C.E.M. - Via Palestro, n. 30 - R O M A

ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - R O M A

OGGETTO: Certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura nel 2000 dei costi dei servizi a domanda individuale, del servizio di nettezza urbana e del servizio acquedotto.

SOMMARIO

§ 1. Premessa

§ 2. Modalità di presentazione della certificazione

§ 3. Enti tenuti alla certificazione

§ 4. Redazione della certificazione

§ 5. Adempimenti delle Prefetture

Allegati:

1 - Codici del tipo di gestione

2 - Elenco delle certificazioni prodotte dagli enti locali.

Com'è noto, nel supplemento ordinario n. 162/L alla gazzetta ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 è stato pubblicato il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di approvazione del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che ha sostanzialmente disciplinatoex novola normativa inerente gli enti in condizioni strutturalmente deficitarie ed ha abrogato il testo dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Secondo la suddetta normativa, gli enti in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi del comma 1 del novellato articolo 242 del suddetto Testo unico, e gli enti che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario ai sensi del successivo articolo 246 e per la durata del risanamento di cui all’articolo 265, sono sottoposti, ai sensi dei commi 1, 2 e 7 dell’ articolo 243 del citato Testo unico, ai controlli centrali in materia di dotazioni organiche ed assunzioni di personale ed in materia di copertura del costo di alcuni servizi, quest'ultima oggetto della presente circolare.

In particolare il controllo centrale in materia di copertura del costo di alcuni servizi si sostanzia nell'obbligo per gli enti di dimostrare, con apposita certificazione, che i costi complessivi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale e del servizio acquedotto, per l'anno 2000, siano coperti, con tariffe e/o contributi finalizzati, nella misura e con le modalità di cui al comma 2 lettere a) e b) del novellato articolo 243. In base al combinato disposto del comma 2, lettera c), e del comma 3, ultimo capoverso, dello stesso articolo 243 e delle disposizioni contenute al Capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche ed integrazioni, si costituisce in capo ai predetti enti l'obbligo di dimostrare che, per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, il rapporto tra entrate e costi, determinati nella misura e con le modalità di cui allo stesso Capo III, sia tale da rispettare almeno i tassi minimi di copertura prescritti all'articolo 61 comma 1.

Si ribadisce che, per l'individuazione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie, è necessario ricorrere alla procedura indicata nel decreto del Ministro dell’interno 6 maggio 1999, n. 227, pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – n° 164 del 15 luglio 1999, emanato ai sensi del citato articolo 242, comma 2.

In base allo stesso articolo 243, comma 4, del Testo unico, con decreto del Ministro dell'Interno del 17 gennaio 2001, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale – n. 22 del 27 gennaio 2001, sono state stabilite le modalità delle certificazioni ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di attestazione del rispetto delle precitate disposizioni di legge.

Le certificazioni dimostrative del tasso di copertura dei costi dei servizi, utilizzabili per l’adempimento dell’anno 2000, sono state stampate con modalità tali da consentirne l'assoggettamento a procedure di controllo ed elaborazione a mezzo di lettore ottico e sono in corso di distribuzione alle Prefetture competenti. Si invitano le Prefetture, in caso di necessità, a segnalare eventuali disguidi o a richiedere con urgenza l'eventuale reintegrazione della modulistica ricevuta.

Ciascuna Prefettura, per l'ambito territoriale di propria competenza, è tenuta ad individuare gli enti di cui agli articoli 242 e 246 del Testo unico tenuti alla presentazione della certificazione dimostrativa del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 2000, con le modalità di cui al successivo paragrafo § 3: tale compito è, per il solo anno 2000, ridotto ai soli enti dissestati, che rientrino nel quinquennio del risanamento.

I predetti uffici vorranno provvedere, con la massima urgenza, alla distribuzione della modulistica ai soli enti locali tenuti all'adempimento certificativo, al fine di consentire la presentazione della certificazione, per l'anno 2000, debitamente redatta, nel termine perentorio del 31 marzo 2001, di cui al precitato decreto ministeriale.

A ciascuna provincia e a ciascun comune, tenuti all'adempimento, vanno forniti tre modelli di certificazione, secondo lo specifico tipo di ente.

Si raccomanda di consegnare a ciascun ente solo modelli destinati allo specifico tipo di ente, in quanto l'uso di modulistica predisposta per un diverso tipo di ente inficia la validità della certificazione (ad es.: non è valida la certificazione prodotta da un comune sul modello per le province).

Occorre, infine, sottolineare che, in base ai decreti del Ministro dell'interno 5 agosto 1992 e 15 marzo 1994, le Prefetture sono state delegate ad effettuare il controllo formale e sostanziale delle predette certificazioni.

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sul contenuto dell’articolo 243, comma 7 del Testo unico, il quale sottopone gli enti dissestati, oltre che ai controlli centrali, anche all’obbligo certificativo.

Tuttavia, tali enti, diversamente che negli anni precedenti, sono esclusi dalla sanzione della perdita dell’1% del contributo ordinario in quanto quest’ultima, prevista dal precedente comma 5, è riferita esclusivamente agli enti locali strutturalmente deficitari: agli enti dissestati si applica il sistema sanzionatorio autonomo di cui all'articolo 251, comma 6, del citato Testo unico, che prevede la sospensione dei trasferimenti erariali.

Le certificazioni debbono essere presentate - in duplice esemplare - improrogabilmente entro il termine, fissato dal precitato decreto ministeriale 17 gennaio 2001, del 31 marzo 2001 alle Prefetture competenti per territorio.

Sono valide, oltre alle consegne manuali a mezzo corriere, anche quelle postali comprovate dalla data della raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Ai fini del rispetto del predetto termine, faranno fede nel primo caso, il bollo-datario apposto sulla lettera di trasmissione dell'ente dagli uffici prefettizi e nel secondo caso il bollo-datario apposto dall'ufficio postale (entrambi anteriori o al massimo contestuali alla data del 31 marzo 2001).

Sono tenuti alla certificazione per l'anno 2000 tutte le province, escluse quelle autonome di Trento e Bolzano e quelle del Friuli Venezia Giulia, e tutti i comuni, esclusi quelli del Trentino Alto-Adige , della Valle d'Aosta e del Friuli Venezia Giulia, che, ai sensi dell'articolo 246 del Testo unico, hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario, per la durata del risanamento ed anche per le proprie aziende.

Per quanto riguarda gli enti in condizioni strutturalmente deficitarie, soggetti ai controlli centrali in materia di copertura dei costi di alcuni servizi, sulla base dell’articolo 243 del Testo Unico, occorre rilevare che l’emanazione del decreto ministeriale, che fissa i parametri obiettivi per la loro individuazione, è intervenuta il 6 maggio 1999 ed è quindi applicabile solo alle certificazioni sul conto del bilancio da presentarsi successivamente a tale data.

La tabella approvata, infatti, sarà allegata al certificato sul conto di bilancio dell’anno 1999, permettendo l’individuazione degli enti da considerare deficitari per l’esercizio 2001.

Pertanto, nell’anno 2000 non sono individuabili enti che versino in condizioni strutturalmente deficitarie.

Ai sensi degli articoli 3 e 5 del citato D.M. 17 gennaio 2001, la certificazione deve essere prodotta anche nel caso in cui questa risulti, in tutto o in parte, negativa in quanto l'ente, rispettivamente, non eroga alcun servizio o eroga solo alcuni servizi. Essa è, infatti, unica e distinta in più parti relative ai vari tipi di servizi, per cui l'omessa trasmissione di tutta o di solo una parte della certificazione (anche se negativa) costituisce inadempimento all'obbligo di legge.

Unica eccezione è fatta per le province, le quali possono non redigere il solo quadro 3 della certificazione, relativo al servizio nettezza urbana, in quanto il servizio è, per sua stessa natura, istituzionalmente affidato ad altri enti, come indicato nell’articolo 4 del citato D.M. 17 gennaio 2001.

4.1 - Aspetti sostanziali della redazione

Occorre premettere che la lettura coordinata delle disposizioni di legge, richiamate al paragrafo 1, conduce ad individuare, come contenuto dell’obbligo, la copertura di una percentuale minima dei costi dei servizi per l'anno 2000 ed il rispetto del termine per la presentazione delle certificazioni dimostrative. Il primo è ovviamente connesso al secondo, con la conseguenza che, essendo la certificazione soggetta al termine perentorio del 31 dicembre 2000, nessun elemento posteriore a questa data potrà essere considerato utile ai fini della determinazione delle percentuali di copertura dei costi.

Tale principio è, inoltre, rilevabile dalle disposizioni dell’articolo 162 del citato Testo unico.

Per quanto attiene alla determinazione del tasso minimo di copertura dei costi ed alla determinazione delle relative voci finanziarie, si applicano, per i servizi a domanda individuale e per il servizio acquedotto, le disposizioni contenute nell'articolo 243 commi 2 e 3 del citato Testo unico.

Si richiama l'attenzione sul contenuto dell'articolo 243, comma 2, lettera a), del citato Testo unico, là dove si dispone che, ai fini del calcolo del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale nel loro complesso, i costi di gestione degli asili nido devono essere computati al 50 per cento.

Pertanto, nella certificazione, i costi degli asili nido sono da indicarsi nell'apposito riquadro al 50 per cento del totale rilevato dalle risultanze amministrativo-contabili dell'ente, così come specificato nella certificazione stessa. Le relative entrate vanno comunque considerate per intero.

Si precisa che tra le spese va considerato l'ammortamento tecnico, mentre l'inserimento dell'ammortamento finanziario è facoltativo, non essendo richiamato dalla norma. Ai fini del calcolo del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, per le entrate si considerano sia gli accertamenti di entrata da tariffa sia i contributi finalizzati, che abbiano cioè un esplicito vincolo di destinazione alla gestione di uno o più particolari servizi. Quanto al tasso di copertura dei costi del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni e del servizio acquedotto, per le entrate si considerano solo ed esclusivamente gli accertamenti di entrata, rispettivamente, da tariffa e/o tassa. Per tali ultimi servizi non possono in alcun modo essere considerate, ai fini della copertura, entrate di natura diversa (come ad esempio il contributo regionale per assunzione di personale successivamente destinato ad uno dei predetti servizi), né queste possono essere considerate motivo di esclusione dal computo del costo di gestione di parte degli oneri sostenuti per l'erogazione del servizio. La normativa citata in premessa, non recando alcuna deroga al proprio dettato, non permette interpretazioni estensive difformi da quanto predetto.

Si ritiene opportuno precisare che le disposizioni di cui al Capo II – Enti dissestati - articoli 244 e seguenti - del citato Testo Unico non sono applicabili alle comunità montane.

Al fine di effettuare un raccordo tra contabilità finanziaria ed economica richiamate rispettivamente dagli articoli 228 e 229 del citato Testo unico, a titolo indicativo, nella compilazione della certificazione dimostrativa del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi, nella parte attinente ai costi di gestione, si dovrà tener conto che:

· nella voce “Acquisto di beni e servizi” confluiscono le spese relative ad acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi ed oneri straordinari della gestione corrente;

· nella voce “Trasferimenti e ammortamenti” confluiscono le spese relative a trasferimenti, interessi passivi e oneri finanziari diversi, imposte e tasse, ammortamenti di esercizio.

4.2 - Disposizioni per il servizio nettezza urbana

L'articolo 61, comma 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dispone che i costi di esercizio, del solo servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati di cui all'articolo 58, devono essere coperti dal gettito della tassa, nelle seguenti misure minime :

a) al 50 per cento per tutti gli enti, esclusi quelli di cui alla seguente lettera b);

b) al 100 per cento - copertura integrale dei costi di gestione del servizio - per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario e per tutta la durata del risanamento, in base al disposto dell'articolo 251, comma 5, del citato Testo unico.

Sempre per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, l'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 507 del 1993 detta i criteri per la determinazione dei costi del servizio da coprire con il gettito complessivo della tassa nelle predette misure minime.

E', comunque, importante sottolineare come dal combinato disposto degli articoli 58 e 61 del decreto legislativo n. 507 del 1993, si evince che la tassa è istituita per il solo servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, con esclusione, quindi, dello smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree, contrariamente a quanto disposto negli anni anteriori al 1994. Pertanto, sia la tassa che il tasso di copertura dei costi del servizio vanno determinati escludendo dai costi quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree e dei rifiuti che, comunque, non siano qualificabili come rifiuti solidi urbani interni ed includendovi tutti i costi inerenti, ivi compreso l'ammortamento finanziario degli investimenti effettuati. Si precisa che ai sensi dell’articolo 3, comma 68, lett. b) della legge 28 dicembre 1995 n. 549, la deduzione dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana, a titolo di costo dello smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree, non può essere inferiore al 5 per cento né superiore al 15 per cento, ferma restando per gli enti dissestati la necessità che tale deduzione non sia superiore al 5 per cento, come prevedono anche i decreti del Ministro dell’interno di approvazione dei provvedimenti di risanamento.

Si precisa, inoltre, che ai fini del calcolo del tasso di copertura si fa riferimento ai soli accertamenti di entrata da tassa, con esclusione di ogni contribuzione come precisato al precedente punto 4.1.

Ai fini della certificazione dimostrativa del tasso di copertura, per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni dell'anno 2000, si potrà tener conto dei soli adeguamenti tariffari intervenuti entro il 29 febbraio 2000, riferiti all’anno stesso e che nello stesso 2000 abbiano dato luogo ad accertamento di entrate a mezzo di apposito atto deliberativo di approvazione del relativo ruolo di riscossione. Il suddetto termine deriva dal combinato disposto dell'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n° 507 del 1993 e del decreto del ministro dell’interno d’intesa con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 dicembre 1999 che differisce il termine della deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2000.

A puro titolo informativo si rappresenta che l’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante norme sull’“Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” ha soppresso la tassa di cui all’articolo 58 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 istituendo al successivo comma 2 la tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani con conseguente obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio. L’entrata in vigore della suddetta norma per effetto dell’articolo 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è stata rinviata ai “termini previsti dal regime transitorio”, disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa”, per cui al momento attuale non è dato sapere da quale esercizio finanziario troverà applicazione la trasformazione. Successivamente l’articolo 1, comma 7 del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, ha prorogato l’applicazione dell’articolo 31, commi 7 e 23, della legge 23 dicembre 1998, n.448, sino al passaggio alla tariffa.

4.3 - Aspetti formali della redazione

Con la firma del quadro 1 del modello, sul quale, tra l'altro, va indicato a quattro cifre l'anno di riferimento nell'apposito spazio, si attesta, in particolare, che la certificazione è redatta tenendo presente che :

– gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili dell'ente;

– gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione di competenza dell'anno di riferimento della certificazione;

– gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese;

– non vi sono altre partite al di fuori di quelle riportate nella certificazione stessa.

Per quanto non espressamente richiamato nella presente, riguardo alle modalità di compilazione dei modelli, si fa riferimento alle istruzioni già fornite ai paragrafi 4, 5, 6 e 7 ed all'allegato n. 1 della circolare F.L. n. 21/92 del 30 novembre 1992 nonché al paragrafo 4 della circolare F.L. 3/96 del 15 gennaio 1996 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - rispettivamente n. 299 del 21 dicembre 1992 e n. 30 del 6 febbraio 1996.

Ciascuna Prefettura, ai sensi delle richiamate disposizioni, provvederà, per l'ambito territoriale di propria competenza, all'individuazione degli enti dissestati tenuti alla presentazione della certificazione dimostrativa del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 2000 ed alla successiva trasmissione a questo Ministero delle certificazioni di cui alla presente circolare.

Quanto agli enti strutturalmente deficitari si ribadisce, come già fatto presente, che la loro individuazione avrà effetto per il corrente esercizio finanziario 2001 e darà luogo alla presentazione delle certificazioni dimostrative del tasso di copertura dei costi dei servizi per l’anno 2001, da prodursi entro il termine del 1° aprile 2002, ai sensi dell’articolo 3 del citato D.M. 17 gennaio 2001. In relazione a ciò le Prefetture, ciascuna per l’ambito territoriale di competenza, possono provvedere all’individuazione suddetta.

E' appena il caso di sottolineare che i decreti del Ministro dell'interno in data 5 agosto 1992 e in data 15 marzo 1994 hanno delegato alle Prefetture le funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi degli enti locali. Tale delega vige anche per le certificazioni dell'anno 2000.

I suddetti decreti disciplinano in modo preciso l'iter procedurale.

Ad ogni buon conto si richiama l'attenzione sulla trasmissione al Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile - Direzione Centrale per la Finanza Locale - Via C. Balbo 39/A - III piano - Roma, di un originale delle certificazioni entro il 31 luglio 2001. Tale documentazione dovrà essere accompagnata dal modello riepilogativo di cui all'allegato n. 2 della presente circolare.

Ciascuna Prefettura vorrà trattenere ai propri atti un esemplare delle certificazioni unitamente alle lettere di trasmissione ed a tutti gli elementi necessari ad accertare l'adempimento entro il termine prescritto. Particolare attenzione dovrà essere riservata alle buste su cui è apposto il bollo-datario di accettazione da parte degli uffici postali, in relazione al paragrafo 2.

IL DIRETTORE GENERALE
(Morcone)

Roma, lì 19 marzo 2001


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