Circolare F.L. 11/2010
ALLE PREFETTURE LORO SEDI
(ad esclusione delle regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Sicilia)
e, p.c.
AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
- Dipartimento per le finanze
R O M A
AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
R O M A
OGGETTO: Rimborso dell’IVA sul trasporto pubblico locale. Rettifica Circolare F.L. 3/2010 del 19 febbraio 2010. Consorzi e Comunità Montane.
1. Premessa
Con circolare F.L. 3/2010 del 19 febbraio 2010, sono state fornite istruzioni per la presentazione, da parte degli enti locali interessati, della certificazione indispensabile per ottenere il rimborso dell’IVA pagata per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale. Come si evince dal decreto 22 dicembre 2000 del Ministro dell’Interno, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, del Ministro delle finanze e del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, tra gli enti locali beneficiari del contributo in esame risultano incluse anche le Comunità montane.
Si è precisato che, sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), a decorrere dal 2010 viene meno il contributo a favore delle Comunità Montane, mentre le stesse possono produrre il certificato a consuntivo degli oneri sostenuti per l’anno 2009.
A tal riguardo si fa presente che, a fronte della richiesta formulata da una Comunità Montana di rimborso dell’IVA pagata per i servizi non commerciali, questa Direzione centrale ha ritenuto opportuno richiedere apposito parere al Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero per la semplificazione normativa ed al Ministero per i rapporti con le Regioni, per verificare, alla luce della recente legge finanziaria 2010, se tale richiesta potesse essere accolta. Nella richiesta di parere è stato evidenziato come la problematica rappresentata investe anche, per analogia, altri servizi come il trasporto pubblico locale oggetto della presente circolare. Sulla questione di che trattasi, inoltre, si è avuto modo di sottolineare come ad avviso di questo Ufficio la Comunità Montana svolge una funzione di tramite nell’interesse dei comuni che ricadono nel proprio ambito territoriale e da cui ha ricevuto delega per la gestione del servizio e che, pertanto, il rimborso dell’I.V.A. previsto dal D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 33, non può considerarsi come concorso al finanziamento delle Comunità Montane, ma come contributo da ripartire tra i comuni deleganti.
In merito il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ed il Ministero della semplificazione normativa, hanno ritenuto condivisibile l’interpretazione di questa Amministrazione secondo cui il rimborso I.V.A. per servizi non commerciali previsto dal citato D.P.R. n. 33 del 2001, estensibile come già detto a tutte quelle attività di intermediazione da cui la Comunità Montana non ricava un beneficio economico a proprio vantaggio, come le attività di trasporto pubblico locale affidate a terzi su delega di comuni, possa ritenersi non assoggettabile al divieto di finanziamento da parte dello Stato delle Comunità Montane introdotto dal richiamato articolo 2, comma 187, della legge 191/2009.
Conseguentemente, per effetto di tale decisione, a parziale rettifica di quanto precisato con la circolare F.L. 3/2010 del 19 febbraio 2010, si comunica che le Comunità Montane possono presentare la certificazione con la quale, in relazione ai contratti di servizio stipulati ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dichiarano l’importo I.V.A. che presumono di pagare per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale nell’anno 2010.
Altro aspetto non precisato nella circolare F.L. 3/2010 riguarda la possibilità per i Consorzi di poter beneficiare del contributo in esame. Il citato decreto interministeriale, emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, non ha previsto, tra gli enti locali beneficiari, la tipologia dei Consorzi.
In merito a tale aspetto, a seguito di recenti pronunce da parte della giustizia amministrativa, è stato chiarito che il termine “ente locale” richiamato nel predetto articolo 9, è riferito anche ai Consorzi cui partecipano gli enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale.
In considerazione di tale orientamento giurisprudenziale è opportuno precisare che anche i Consorzi di funzioni, con esclusione dei Consorzi aventi attività economica, possono produrre apposita certificazione.
2. Termini di presentazione.
Ai fini del rimborso dell’I.V.A., quale maggiore onere che le Comunità Montane e i Consorzi attestano di dover sostenere nell’anno 2010 in relazione ai contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico, gli stessi enti possono presentare la certificazione di cui al modello riportato nel richiamato decreto attuativo del 22 dicembre 2000 (modello “B” – dato presunto dell’I.V.A. pagata per la gestione del servizio di trasporto pubblico per l’anno 2010), entro il termine perentorio del 30 giugno 2010.
Tale termine rappresenta una eccezione rispetto al termine perentorio del 28 febbraio (previsto all'art. 4, comma 2, decreto 22 dicembre 2000), giustificata dalle difficoltà interpretative delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 187, della legge 191 del 2009 e da recenti pronunce giurisprudenziali riguardanti i Consorzi.
Resta, tuttavia, immutata, per le Comunità Montane, la scadenza del 30 aprile 2010 quale termine ultimo per la presentazione della certificazione con cui si attesta il dato definitivo dell’I.V.A. pagata per la gestione del servizio pubblico per l’anno 2009 (modello “B1”), mentre per i Consorzi, qualora ciò non sia già avvenuto, tale termine viene fissato al 30 giugno 2010.
Si ritiene opportuno sottolineare che, comunque, la mancata presentazione entro il termine perentorio del 30 giugno 2010, del modello “B” non pregiudica la possibilità per gli enti di trasmettere, per l’assegnazione del relativo trasferimento erariale, il modello “B1” entro il 30 aprile 2011.
Per una maggiore chiarezza si riporta qui di seguito un prospetto con l’indicazione delle varie scadenze:
Scadenza |
Enti interessati |
certificazione |
| 30/04/2010 | Comunità Montane | Certificato consuntivo 2009 mod. B1 |
| 30/06/2010 | Comunità Montane | Certificato previsione 2010 mod. B |
| 30/06/2010 | Consorzi | Certificato Consuntivo 2009 e previsione 2010 mod. B1 e B |
| 30/11/2010 | Comunità Montane e Consorzi | Pagamento consuntivo 2009 e previsione 2010 |
3. Tardiva e mancata trasmissione delle certificazioni
La tardiva o mancata presentazione del modello “B” entro il termine del 30 giugno 2010, previsto solo per l’esercizio finanziario 2010 per le motivazioni appena descritte, comporta la mancata corresponsione, entro il 30 novembre 2010, della prima rata, nel limite del 70 per cento dei pagamenti delle spese relative agli oneri di cui all’articolo 3 del decreto interministeriale applicativo del 22 dicembre 2000.
La tardiva o mancata presentazione del modello “B1” entro il termine del 30 aprile 2010, previsto per le Comunità Montane, e del 30 giugno 2010, per i soli Consorzi, comporta la perdita del diritto alla corresponsione del relativo contributo ed il conseguente recupero, da parte del Ministero dell’Interno, della prima rata versata entro il 30 giugno dell’anno precedente (pagamento predisposto solo per le Comunità Montane) e in generale la perdita del diritto alla corresponsione del contributo.
4. Erogazione del contributo
Solo per le Comunità Montane e per i Consorzi nell’anno 2010 sia la prima rata che la seconda rata del contributo in esame verranno corrisposte entro il 30 novembre 2010.
5. Adempimenti delle Prefetture
Restano invariate tutte le indicazione fornite con la precedente circolare F.L. 3/2010 del 19 febbraio 2010.
Per eventuali quesiti e problematiche amministrative è possibile rivolgersi alla Sig.ra Amelia Mazzariello allo 06/46548158 amelia.mazzariello@interno.it e alla Sig.ra Daniela Persiani allo 06/46548159 daniela.persiani@interno.it .
Per problematiche esclusivamente informatiche è possibile contattare la Sig.ra Stefania Cipollini allo 06/46548034.
La presente circolare, trasmessa solo in via informatica, deve essere inoltrata agli enti locali della provincia con cortese urgenza.
Roma lì, 27 maggio 2010
(Verde)


