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Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

 

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Decreto del 22 marzo 2012

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2012)
Il Ministro dell’Interno

VISTO  l’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla legge  30 luglio 2010 n. 122  il quale, al comma 2,  prevede che i trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell’interno sono ridotti di 1.500 milioni di euro per l’anno 2011 e di  2.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012;

CONSIDERATO che il richiamato comma 2 dell’articolo 14  del decreto legge n. 78 del 2010,  dispone  che le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell’interno, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria;

CONSIDERATO  che, per  le riduzioni a decorrere dall’anno 2012,  la stessa disposizione di legge prevede, altresì, che in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine  del 30 settembre dell’anno precedente, il decreto del Ministro dell’interno è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze  21 giugno  2011 -  emanato in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 8,  del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 – in base al quale sono stati individuati  e soppressi i  trasferimenti erariali dei comuni appartenenti alle  regioni a statuto ordinario e  sono stati corrispondentemente attribuiti ai comuni, per l’anno 2011,  risorse a titolo di federalismo fiscale per compartecipazione Iva, nonché per fondo sperimentale di riequilibrio;

CONSIDERATA  la necessità  di applicare le riduzioni di  risorse di cui al  predetto articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010, atteso che si tratta di  disposizioni previgenti che incidono  sull’ammontare  delle risorse da ripartire a titolo di federalismo fiscale municipale;

CONSIDERATO che ai comuni  appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonché appartenenti alle province autonome di Trento e Bolzano non va applicata la riduzione dei trasferimenti in quanto si tratta di territori in cui vige una speciale disciplina in materia di finanza locale;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno del 9 dicembre 2010, emanato in applicazione del citato articolo 14, comma  2 del decreto legge n. 78 del 2010,  con cui è stata applicata la riduzione dei trasferimenti a comuni e province per l’anno 2011;

DATO atto che la base di calcolo della riduzione, a decorrere dall’anno 2012, è rappresentata dai trasferimenti attribuiti per l’anno 2011, così come risultanti alla data del 20 febbraio 2012 dal sito internet della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell’interno;

DATO atto che occorre operare l’esclusione dalla base di calcolo di alcune attribuzioni  che attengono a fattispecie  particolari e che si configurano come regolazioni contabili e non come trasferimenti erariali;

DATO ATTO  che per  individuare  i comuni  con popolazione superiore a 5.000 abitanti,  in relazione ai quali va applicata la riduzione dei trasferimenti, occorre riferirsi alla popolazione residente al 31 dicembre 2010, ossia  quella  calcolata alla fine del penultimo anno precedente,  secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO l’articolo 265, comma 1 del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267,  con il quale viene garantito il mantenimento dei contributi erariali  agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto, per il periodo di risanamento, fissato in cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

CONSIDERATO, pertanto, che ai  comuni che si trovano nella condizione di risanamento finanziario alla data del 20 febbraio 2012, non va applicata la riduzione di risorse;

CONSIDERATO  che in sede tecnica  di Conferenza Stato-citta ed autonomie locali non è stato raggiunto un accordo per una riduzione di risorse secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria;

TENUTO CONTO  che,  in sede di riunioni tecniche  presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,  si sono  comunque svolti approfondimenti su tale tematica per l’esame congiunto dei principi che il Ministero dell’interno ha valutato opportuni per dare  attuazione al criterio proporzionale di riduzione previsto dal richiamato comma 2 dell’articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010;

DATO ATTO  che del criterio di proporzionalità adottato per la riduzione è stata data  informativa  nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dell’1 marzo 2012;

D E C R E T A
Art. 1
(Determinazione delle riduzioni di risorse per i comuni)

 

1.  A decorrere dall’anno 2012,  è applicata la riduzione di  2.500 milioni di euro annui per i comuni con popolazione superiore  a 5.000 abitanti, con  criterio di proporzionalità  rispetto alle risorse  finanziarie attribuite  per l'anno 2011.

2.  La base di calcolo della riduzione di cui al comma 1 è costituita:

a) dal totale delle somme attribuite per l’anno  2011 a titolo di federalismo fiscale  ed  a titolo di trasferimenti erariali, per i comuni  ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario;

 b) dal totale delle  attribuzioni per l’anno 2011 a titolo di trasferimenti  erariali,  per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Sicilia e Sardegna.

3.  Alla  base di calcolo  di cui al comma  2,  si  somma  l’importo della riduzione di risorse  già operata per l’anno 2011 in applicazione del citato decreto del 9 dicembre 2010  e si  portano in diminuzione, le attribuzioni  escluse secondo quanto indicato al comma 4.

4.  Sono escluse dalla base di calcolo della riduzione le somme attribuite a titolo di 5 per mille dell’Irpef, anno d’imposta 2008,  destinate ai comuni per il sostegno delle attività sociali, nonché le quote di addizionale all’Irpef attribuite ai sensi delle disposizioni di  cui all’articolo  4, comma 4-ter, del decreto legge  25 gennaio 2010,  n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge  26 marzo 2010, n. 42,  in quanto si tratta di somme che  non costituiscono trasferimenti erariali.

5. L’importo della riduzione   per ciascun comune  è determinata  rapportando la riduzione complessiva dei 2.500 milioni di euro al totale della base di calcolo di cui ai commi precedenti e, quindi,  con una  percentuale  di riduzione del 19,492 per cento.

Art. 2
(Applicazione delle riduzioni per i comuni)

1. Per i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, l’importo delle riduzioni è portato in diminuzione,  a decorrere dall’anno  2012, delle risorse finanziarie  attribuite dal Ministero dell’interno a titolo di federalismo fiscale municipale ed a titolo di trasferimenti erariali.

2. Per i comuni ricadenti nei territori della Sicilia e della Sardegna, gli importi delle riduzioni,   sono  applicati, a decorrere   dall’anno 2012, in sede di  determinazione dei trasferimenti  erariali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 22 marzo 2012

IL MINISTRO
AnnaMaria Cancellieri

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