Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un fondo alimentato con le risorse finanziare costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'amministrazione e che demanda ad apposito regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n., 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro delle finanze, la disciplina per l'istituzione del predetto fondo e per la sua ripartizione, finalizzato al contenimento delle tariffe, tra gli enti interessati;
Visto l'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
Udito il parere del consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000 e ritenuto di recepire i relativi suggerimenti salvo per quanto concerne la previsione dell'invio da parte degli enti locali di una relazione sulle modalità di utilizzo dei contributi concessi in quanto, essendo concessi alla generalità degli enti e per un periodo temporale indeterminato, non rientrano nella fattispecie di quelli straordinari nei cui soli confronti la normativa primaria, recata dall'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede in maniera specifica la presentazione di apposito rendiconto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 dicembre 2000
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro delle finanze;
il seguente regolamento
Articolo 1
(Oggetto del regolamento)
1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, disciplina l'istituzione presso il Ministero dell'interno del fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) di prestazioni di servizi non commerciali affidati da province, comuni, unioni di comuni, comunità montane e città metropolitane a soggetti esterni all'amministrazione e le modalità per la ripartizione del fondo ai predetti enti locali.
(Fondo per il contenimento delle tariffe)
1. Lo Stato concorre al contenimento delle tariffe applicate dalle province, dai comuni, dalle unioni di comuni, dalle comunità montane e dalle città metropolitane nella erogazione dei servizi alla collettività attraverso la distribuzione del fondo per il contenimento delle tariffe istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
2. Il fondo è alimentato inizialmente con il maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto effettivamente realizzato nel 2000 rispetto agli importi inclusi nelle previsioni del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2000 incorporate nell'aggiornamento del documento di programmazione economico e finanziaria presentato dal Governo il 28 settembre 1999, derivante dall'affidamento a soggetti esterni di servizi non commerciali da parte di province, comuni, unioni di comuni, comunità montane e città metropolitane. In sede di costituzione del fondo sono detratte preliminarmente le quote dell'imposta sul valore aggiunto spettanti alla Unione Europea e quelle attribuite alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e Bolzano e alle regioni a statuto ordinario in base alla vigente normativa.
3. Ai fini del comma 2 si considerano solo i contratti aventi ad oggetto i servizi non commerciali, intendendosi per tali i servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto che, ove prestati dagli enti locali, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Sono esclusi i servizi relativi al trasporto pubblico locale.
4. La quantificazione del fondo spettante per l'anno 2000 ed erogabile nell'anno 2001 è effettuata con la previsione di bilancio a legislazione vigente per l'anno 2001 in via presuntiva ed è definitivamente determinata sulla base delle dichiarazioni degli enti locali da inviare al Ministero dell'interno, per il tramite delle prefetture, entro il termine perentorio del 31 marzo 2001, usando il modello di cui all'allegata tabella, che fa parte integrante del presente decreto, attestanti la spesa relativa all'imposta sul valore aggiunto per ciascuno degli anni dal 1997 al 2000; per gli anni successivi la predetta quantificazione è effettuata sulla base della determinazione definitiva dell'anno precedente ed è successivamente aggiornata in relazione alle dichiarazioni che gli enti locali trasmettono entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno secondo il modello di cui all'allegata tabella.
(Ripartizione del fondo per il contenimento delle tariffe)
1. Il fondo per il contenimento delle tariffe attribuibile dall'anno 2001 viene erogato sulla base di dati consuntivi degli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto corrisposta per i contratti di servizio di cui all'articolo 2, comma 3.
2. Il fondo è ripartito in misura direttamente proporzionale alla media annuale degli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto sostenuti dagli enti locali territoriali di cui al comma 1 nel quadriennio precedente, rispetto all'anno di attribuzione del contributo statale, sui corrispettivi dei contratti per l'affidamento della gestione dei servizi di cui all'articolo 2, comma 3, a soggetti esterni all'amministrazione. A tale fine, a decorrere dall'anno 2001, gli enti locali, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, trasmettono al Ministero dell'interno, per il tramite delle prefetture, apposita certificazione, secondo il modello di cui all'allegata tabella, che fa parte integrante del presente decreto, attestante la spesa relativa all'imposta sul valore aggiunto sulla base delle risultanze delle fatture rilasciate dai soggetti affidatari dei predetti servizi. Alle province, ai comuni, alle unioni di comuni, alle città metropolitane ed alle comunità montane delle regioni a statuto speciale il contributo statale viene corrisposto nei limiti delle risorse derivanti dall'imposta sul valore aggiunto percepita dallo Stato nelle predette regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano, detratta la quota spettante all'Unione Europea, in base alla vigente normativa.
3. Il pagamento del contributo statale spettante a ciascun ente avviene in due rate. Il pagamento della prima rata, fissata entro il 30 giugno di ciascun anno avviene nella misura del 50 per cento dello stanziamento iniziale nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il pagamento della seconda rata avviene sulla base delle previsioni di bilancio definitivamente assestate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Carlo Azeglio CIAMPI
Dato a Roma Addì 8 gennaio 2001



