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Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

 

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Circolare


AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

e per conoscenza:

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE SICILIANA PALERMO

AL RAPPRESENTANTE DELLO STATO
NELLA REGIONE SARDEGNA CAGLIARI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA TRIESTE



OGGETTO: Decreto-legge recante:"Disposizioni urgenti concernenti la funzionalità degli enti locali".

Sulla Gazzetta Ufficiale di oggi è stato pubblicato il decreto-legge recante "Disposizioni urgenti concernenti la funzionalità degli enti locali".
L'art.1 del provvedimento, approssimandosi la scadenza del termine previsto per l'approvazione dei bilanci degli enti locali, mira a colmare il vuoto normativo determinatosi con l'abrogazione della norma costituzionale (art.130 Cost.) che affidava ad un organo regionale il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali.
Infatti, essendo venuto meno il potere sostitutivo del CO.RE.CO, si è posta l'esigenza di individuare l'organo competente alla nomina del commissario ad acta per l'approvazione del bilancio in via surrogatoria ai sensi dell'art.141, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Nel rispetto del principio di autonomia degli enti locali e di loro equiordinazione alle altre istituzioni che concorrono a costituire la Repubblica sancito dalla novella all'art. 114 della Costituzione, l'art.1, comma 3, del decreto affida in prima istanza allo statuto degli enti locali l'individuazione dell'organo per la cura dell'essenziale adempimento contabile in caso di inerzia della giunta o del consiglio.
Qualora, tuttavia, lo statuto non venga per tempo adeguato, il decreto affida, in via transitoria, al prefetto il compito di nominare il commissario ad acta per la predisposizione dello schema o per l'approvazione del bilancio, considerata la natura prodromica di tale adempimento rispetto alla successiva procedura di scioglimento.
Pertanto, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato, le SS.LL. dovranno curare i seguenti adempimenti, sempre che, come detto, nulla preveda al riguardo lo statuto:


a) nell'ipotesi in cui lo schema di bilancio risulti già predisposto dalla giunta, dovranno assegnare al consiglio, con atto notificato ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per l'adozione della relativa deliberazione;
b) nell'ipotesi di mancata predisposizione dello schema del bilancio da parte della giunta, dovranno nominare un commissario per la predisposizione dell'atto d'ufficio e, successivamente a detta predisposizione, assegnare al consiglio un termine per la sua deliberazione con l'esplicita avvertenza che si procederà in via sostitutiva in caso di omissione dell'adempimento. Verificatasi quest'ultima circostanza, il bilancio verrà deliberato dal commissario ad acta e dovrà essere avviata la procedura di scioglimento del consiglio.
In relazione a quanto precede, le SS.LL., nel rispetto del principio costituzionale di leale collaborazione, avranno cura di intraprendere, anteriormente alla scadenza del termine previsto per l'adozione del bilancio (28 febbraio p.v.), le opportune intese con gli enti locali per acquisire -ai fini dei successivi atti di competenza- tempestiva notizia dell'osservanza, alla suddetta scadenza, dell'adempimento contabile e, in caso negativo, dell'avvenuta predisposizione o meno dello schema di bilancio da parte della giunta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Malinconico)

Roma, 25 febbraio 2002


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