Circolare
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
e per conoscenza:
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE SICILIANA PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DELLO STATO
NELLA REGIONE SARDEGNA CAGLIARI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA TRIESTE
OGGETTO: Decreto-legge recante:"Disposizioni urgenti concernenti
la funzionalità degli enti locali".
Sulla Gazzetta Ufficiale di oggi è stato pubblicato il decreto-legge
recante "Disposizioni urgenti concernenti la funzionalità
degli enti locali".
L'art.1 del provvedimento, approssimandosi la scadenza del termine previsto
per l'approvazione dei bilanci degli enti locali, mira a colmare il
vuoto normativo determinatosi con l'abrogazione della norma costituzionale
(art.130 Cost.) che affidava ad un organo regionale il controllo di
legittimità sugli atti degli enti locali.
Infatti, essendo venuto meno il potere sostitutivo del CO.RE.CO, si
è posta l'esigenza di individuare l'organo competente alla nomina
del commissario ad acta per l'approvazione del bilancio in via surrogatoria
ai sensi dell'art.141, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
Nel rispetto del principio di autonomia degli enti locali e di loro
equiordinazione alle altre istituzioni che concorrono a costituire la
Repubblica sancito dalla novella all'art. 114 della Costituzione, l'art.1,
comma 3, del decreto affida in prima istanza allo statuto degli enti
locali l'individuazione dell'organo per la cura dell'essenziale adempimento
contabile in caso di inerzia della giunta o del consiglio.
Qualora, tuttavia, lo statuto non venga per tempo adeguato, il decreto
affida, in via transitoria, al prefetto il compito di nominare il commissario
ad acta per la predisposizione dello schema o per l'approvazione del
bilancio, considerata la natura prodromica di tale adempimento rispetto
alla successiva procedura di scioglimento.
Pertanto, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
approvato, le SS.LL. dovranno curare i seguenti adempimenti, sempre
che, come detto, nulla preveda al riguardo lo statuto:
a) nell'ipotesi in cui lo schema di bilancio risulti già predisposto
dalla giunta, dovranno assegnare al consiglio, con atto notificato ai
singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per l'adozione
della relativa deliberazione;
b) nell'ipotesi di mancata predisposizione dello schema del bilancio
da parte della giunta, dovranno nominare un commissario per la predisposizione
dell'atto d'ufficio e, successivamente a detta predisposizione, assegnare
al consiglio un termine per la sua deliberazione con l'esplicita avvertenza
che si procederà in via sostitutiva in caso di omissione dell'adempimento.
Verificatasi quest'ultima circostanza, il bilancio verrà deliberato
dal commissario ad acta e dovrà essere avviata la procedura di
scioglimento del consiglio.
In relazione a quanto precede, le SS.LL., nel rispetto del principio
costituzionale di leale collaborazione, avranno cura di intraprendere,
anteriormente alla scadenza del termine previsto per l'adozione del
bilancio (28 febbraio p.v.), le opportune intese con gli enti locali
per acquisire -ai fini dei successivi atti di competenza- tempestiva
notizia dell'osservanza, alla suddetta scadenza, dell'adempimento contabile
e, in caso negativo, dell'avvenuta predisposizione o meno dello schema
di bilancio da parte della giunta.
(Malinconico)
Roma, 25 febbraio 2002


